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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 566 c.p.p. – Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l’arresto in flagranza (380-381) o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa (90) e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’art. 386 comma 4.

3. Il giudice, al quale viene presentato l’arrestato, autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’art. 386, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.

5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio (138 att.).

7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l’udienza di convalida l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell’art. 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’art. 452 comma 2.

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del Titolo II del presente Libro.

In sintesi

  • L'art. 566 disciplina la convalida dell'arresto in flagranza e il giudizio direttissimo nel libro VI (procedimenti speciali)
  • L'arrestato è condotto entro 48 ore davanti al giudice per convalida e contestuale dibattimento
  • Il giudice ascolta la relazione della polizia, sente l'arrestato e, se convalidato, procede immediatamente al giudizio
  • L'imputato ha facoltà di richiedere 5 giorni per la difesa; dopo convalida può richiedere giudizio abbreviato o patteggiamento

La convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo nel libro VI seguono le stesse regole dell'arresto in flagranza nel libro V.

Ratio

L'art. 566 consente l'applicazione del giudizio direttissimo nel contesto dei procedimenti speciali del libro VI (arresto in flagranza, giudizio direttissimo nel senso specifico). La ratio è offrire celerità processuale per reati colti in flagranza, dove la prova è immediata e il dibattimento può avvenire rapidamente senza fasi preliminari lunghe.

Analisi

Il comma 1 obbliga polizia e carabinieri a condurre l'arrestato davanti al giudice del dibattimento per convalida e giudizio simultaneo sulla base dell'imputazione formulata dal PM. Sono citate anche oralmente la persona offesa e i testimoni. Il comma 2 disciplina i tempi: se il giudice non è disponibile, l'arrestato è presentato all'udienza entro 48 ore. Il comma 3 autorizza l'ufficiale a riferimento orale e il giudice sente l'arrestato. I commi 4-6 regolano l'intervento del PM e la convalida. Il comma 7 consente 5 giorni di difesa. L'art. 8 permette richiesta di giudizio abbreviato o patteggiamento subito dopo convalida.

Quando si applica

Solo per arresti in flagranza nel contesto dei procedimenti speciali del libro VI. È la procedura accelerata standard per questi casi. L'applicazione è obbligatoria quando sussistono i presupposti della flagranza.

Connessioni

Rimanda agli artt. 57 (polizia giudiziaria), 380-381 (arresto in flagranza), 386 (obbligo comunicazione PM), 90 (persona offesa), 97 (difensore), 391 (disposizioni applicabili), 444 (patteggiamento), 452 (applicabilità disposizioni). Correlato anche agli artt. 558-565 che disciplinano i riti alternativi nel giudizio direttissimo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'arresto in flagranza nel libro V e quello nel libro VI?

Non c'è differenza sostanziale di procedura: entrambi prevedono convalida entro 48 ore e giudizio direttissimo. L'art. 566 applica le stesse regole dell'art. 558 nel contesto dei procedimenti speciali del libro VI.

Se chiedere i 5 giorni di difesa, il mio arresto rimane valido?

Sì. I 5 giorni di difesa sono concessi dopo la convalida dell'arresto. Il giudice sospende il dibattimento fino all'udienza successiva, ma l'arrestato rimane in custodia (o ai domiciliari, secondo il provvedimento).

Nel giudizio direttissimo l'arresto non convalidato porta sempre allo scarceramento?

Sì. Se l'arresto non è convalidato, l'arrestato deve essere scarcerato immediatamente. Tuttavia il PM può comunque procedere con decreto di citazione ordinario se ha elementi sufficienti.

Posso chiedere la scarcerazione prima della convalida?

Tecnicamente no: la convalida è l'unico momento in cui il giudice valuterà la legittimità dell'arresto. Tuttavia puoi presentare istanze di scarcerazione durante il procedimento di convalida.

Se l'arresto è convalidato ma poi ritenuto ingiusto, posso ricorrere?

Sì, tramite appello contro la sentenza di condanna e contestando la legittimità della convalida. Inoltre, se scopri violazioni procedurali, potrai allegare queste nel ricorso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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