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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 565 c.p.p. – Procedimento per decreto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.

2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio (160 att.) ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.

In sintesi

  • L'art. 565 rinvia alle disposizioni del titolo V del libro VI sui decreti penali (artt. 430-445)
  • Con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere il decreto di citazione a giudizio ordinario oppure il giudizio abbreviato
  • L'art. 565 non aggiunge dettagli specifici rispetto al titolo V, ma conferma la procedibilità alternativa
  • Il decreto penale è lo strumento per infrazioni e contravvenzioni minori, accelerando il procedimento

Per reati meno gravi il decreto penale è una sentenza di condanna emessa dal giudice senza contraddittorio preliminare.

Ratio

L'art. 565 costituisce il collegamento normativo tra il procedimento per decreto penale (titolo V del libro VI, artt. 430-445) e il procedimento nel giudizio direttissimo disciplinato negli artt. 558-567. La ratio è mantenere coerenza sistematica nel codice di rito, evitando duplicazioni e rimandando alla disciplina più completa del titolo V.

Analisi

Il comma 1 rinvia integralmente al titolo V del libro VI, che contiene la disciplina dettagliata del decreto penale: emissione, notificazione, impugnazione mediante opposizione. Il comma 2 specifica come agisce l'opposizione: l'imputato chiede al giudice di emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio ordinario, oppure richiede il giudizio abbreviato. Non sono ammesse altre forme di rito (patteggiamento, ecc.) come pure disponibili in altri contesti.

Quando si applica

Si applica a tutti i decreti penali di condanna emessi dai giudici per contravvenzioni e delitti minori. È la procedura accelerata di default per reati di lieve entità. L'opposizione deve essere esercitata entro il termine perentorio stabilito nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni).

Connessioni

Rimanda direttamente al titolo V del libro VI (artt. 430-445) che disciplina integralmente il decreto penale. Correlato agli artt. 558-564 (giudizio direttissimo, abbreviato, patteggiamento, conciliazione). Connesso anche agli artt. 503-505 per la decadenza dai termini di impugnazione.

Domande frequenti

Che cos'è un decreto penale?

È una sentenza di condanna emessa dal giudice sulla base degli atti di indagine, senza che l'imputato sia stato ascoltato in precedenza. È applicato per reati minori (contravvenzioni e delitti di scarsa gravità).

Se ricevo un decreto penale, devo pagarla subito?

No. Se ritieni il decreto ingiusto, puoi opporvi entro il termine indicato nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni). L'opposizione sospende l'esecutività del decreto.

Se mi oppongo al decreto penale, cosa succede?

Se presenti opposizione, il giudice emette un nuovo decreto di citazione e il processo procede come giudizio ordinario o abbreviato, a scelta dell'imputato. Non è comunque un'assoluzione automatica.

Entro quanto tempo devo presentare l'opposizione?

Il termine è indicato nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni dalla notificazione). Decorso questo termine, il decreto diviene definitivo e l'unico rimedio è l'appello (con limiti).

Posso farmi rappresentare da un avvocato nell'opposizione?

Sì. È fortemente consigliato. L'avvocato presenterà l'atto di opposizione entro il termine e potrà illustrare le tue ragioni nel processo che ne conseguirà.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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