Testo dell'articoloAbrogato
Art. 565 c.p.p. – Procedimento per decreto
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale
Articolo non più presente. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito il libro VIII dell’atto, che oggi comprende gli articoli da 549 a 559: questa numerazione non compare più nel testo vigente. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.
2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 564 - Articolo 564 Codice di Procedura Penale: Tentativo di conciliazio…→Cod. proc. pen. art. 566 - Art. 566 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 563 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta (non più presente)→Art. 567 c.p.p. – Dibattimento (non più presente)→Art. 562 c.p.p. – Trasformazione del rito (non più presente)→Articolo 568 Codice di Procedura Penale: Regole generali→Art. 561 c.p.p. – Udienza per il giudizio abbreviato (non più presente)→Art. 569 c.p.p.: Ricorso immediato per cassazione→Art. 560 c.p.p. – Giudizio abbreviato (non più presente)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Per reati meno gravi il decreto penale è una sentenza di condanna emessa dal giudice senza contraddittorio preliminare.
Ratio
L'art. 565 costituisce il collegamento normativo tra il procedimento per decreto penale (titolo V del libro VI, artt. 430-445) e il procedimento nel giudizio direttissimo disciplinato negli artt. 558-567. La ratio è mantenere coerenza sistematica nel codice di rito, evitando duplicazioni e rimandando alla disciplina più completa del titolo V.
Analisi
Il comma 1 rinvia integralmente al titolo V del libro VI, che contiene la disciplina dettagliata del decreto penale: emissione, notificazione, impugnazione mediante opposizione. Il comma 2 specifica come agisce l'opposizione: l'imputato chiede al giudice di emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio ordinario, oppure richiede il giudizio abbreviato. Non sono ammesse altre forme di rito (patteggiamento, ecc.) come pure disponibili in altri contesti.
Quando si applica
Si applica a tutti i decreti penali di condanna emessi dai giudici per contravvenzioni e delitti minori. È la procedura accelerata di default per reati di lieve entità. L'opposizione deve essere esercitata entro il termine perentorio stabilito nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni).
Connessioni
Rimanda direttamente al titolo V del libro VI (artt. 430-445) che disciplina integralmente il decreto penale. Correlato agli artt. 558-564 (giudizio direttissimo, abbreviato, patteggiamento, conciliazione). Connesso anche agli artt. 503-505 per la decadenza dai termini di impugnazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio riceve un decreto penale di condanna a 2 mesi per guida senza patente (contravvenzione). Nel decreto è indicato che ha 15 giorni per opporsi. Tizio, tramite avvocato, presenta opposizione entro il termine, chiedendo il giudizio ordinario per dimostrare che la patente gli era stata ritirata illegittimamente. Il giudice emette nuovo decreto di citazione e fissa udienza davanti al tribunale.
Caso 2: Caso 2
Caio riceve decreto penale per un importo di 600 euro per abusivismo commerciale (contravvenzione). Decide di opporsi ma, consapevole dei fatti, chiede il giudizio abbreviato anziché il processo ordinario. Il giudice acconsente e fissa udienza in camera di consiglio dove decide sulla base della documentazione raccolta durante l'indagine.
Domande frequenti
Che cos'è un decreto penale?
È una sentenza di condanna emessa dal giudice sulla base degli atti di indagine, senza che l'imputato sia stato ascoltato in precedenza. È applicato per reati minori (contravvenzioni e delitti di scarsa gravità).
Se ricevo un decreto penale, devo pagarla subito?
No. Se ritieni il decreto ingiusto, puoi opporvi entro il termine indicato nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni). L'opposizione sospende l'esecutività del decreto.
Se mi oppongo al decreto penale, cosa succede?
Se presenti opposizione, il giudice emette un nuovo decreto di citazione e il processo procede come giudizio ordinario o abbreviato, a scelta dell'imputato. Non è comunque un'assoluzione automatica.
Entro quanto tempo devo presentare l'opposizione?
Il termine è indicato nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni dalla notificazione). Decorso questo termine, il decreto diviene definitivo e l'unico rimedio è l'appello (con limiti).
Posso farmi rappresentare da un avvocato nell'opposizione?
Sì. È fortemente consigliato. L'avvocato presenterà l'atto di opposizione entro il termine e potrà illustrare le tue ragioni nel processo che ne conseguirà.