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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 565 c.p. – Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 564 - Art. 564 Codice Penale: Incesto→Cod. pen. art. 566 - Articolo 566 Codice Penale: Supposizione o soppressione di stato→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 563 Codice Penale: Estinzione del reato→Articolo 567 Codice Penale: Alterazione di stato→Articolo 562 Codice Penale: Pena accessoria e sanzione civile→Art. 568 c.p.: Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o→Art. 561 c.p.: Casi di non punibilità. Circostanza attenuante→Articolo 569 Codice Penale: Pena accessoria→Art. 560 Codice Penale: Concubinato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Pubblicare su giornali o scritti periodici circostanze che offendono la morale familiare è punito con multa sino a 516 euro.
Ratio
L'articolo 565 mira a proteggere la morale familiare dalla diffusione pubblica di fatti compromettenti tramite stampa periodica. Risale a un'epoca (1931) in cui il giornale era il mezzo massivo per eccellenza e la tutela della famiglia era perimetro prioritario dello Stato. La norma rispecchia la convinzione che la esposizione pubblica di vicende familiari suscettibili di offesa turbi l'ordine morale collettivo. Attualmente ha portata ridotta, data la pluralità di strumenti comunicativi e la ricalibrazione della privacy nel contesto digitale.
Analisi
La norma si articola sui seguenti elementi: soggetto attivo è chiunque (giornalista, editore, chiunque rediga scritti periodici); condotta consiste nell'esporre o mettere in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare; mezzi sono cronaca giornalistica, scritti periodici, disegni correlati, inserzioni pubblicitarie. Il fatto deve avvenire sui giornali o scritti periodici, non su altre forme di comunicazione (sebbene il concetto di 'periodico' si presti a estensioni interpretative). Pena è multa da 103 a 516 euro, non reclusione: elemento sanzionatorio mite rispetto ad altri reati contro famiglia.
Quando si applica
Ricorre quando un quotidiano o periodico pubblica nella cronaca un fatto compromettente per la famiglia (tradimento, separazione conflittuale, crimini familiari) in modo tale che l'esposizione sia lesiva della morale. Non ogni notizia rientra: la pubblicazione di reati commessi (es. condanna per violenza domestica) ha finalità informativa legittima. L'articolo colpisce invece la deliberata esposizione a scopo di 'vergogna' o il dettaglio pruriginoso non necessario. Esempio: rivelare nelle inserzioni pubblicitarie particolari intimi di una famiglia.
Connessioni
Si connette all'art. 564 (incesto) in quanto entrambi tutelano la morale familiare, ma da angolature diverse: il 564 è reato di condotta sessuale, il 565 è reato di comunicazione. Rimanda implicitamente alle disposizioni sulla stampa (legge sulla stampa, l'oggi abrogata L. 47/1948) e alle disposizioni sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 GDPR). Correlate sono le norme sulla diffamazione (art. 595 c.p.) quando il fatto miri a danneggiare reputazione, sebbene il 565 sia costruito diversamente (offesa alla morale, non alla reputazione del singolo).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Una testata giornalistica pubblica in cronaca una storia dettagliata sugli assegni di mantenimento non pagati da un padre, con foto della casa e nome della ex-moglie. L'articolo include dettagli sulla vita intima della coppia allo scopo di creare scandalo pubblico. Sebbene il fatto sia rilevante, l'esposizione mirata al voyeurismo morale potrebbe integrare l'articolo 565 se il tribunale ravvisi l'offesa alla morale della famiglia nel suo complesso, non meramente alla reputazione individuale.
Caso 2: Caso 2
Mevio, direttore di un periodico, pubblica un'inserzione pubblicitaria che ridicolizza la struttura familiare di una coppia omosessuale, enfatizzando dettagli della loro intimità allo scopo di riprovazione morale. Qualora la giurisprudenza ravvisasse qui l'offesa alla 'morale familiare' (interpretazione non scontata data l'evoluzione valoriale), potrebbe scattare il 565. Tuttavia, la prassi contemporanea tende a escludere tali condotte dal perimetro del reato, preferendo ricondurle a discriminazione o diffamazione.
Domande frequenti
Un giornale che racconta il fatto di cronaca di una separazione conflittuale commette reato secondo l'articolo 565?
No, se la finalità è informativa. L'articolo 565 richiede che il giornale esponga circostanze con chiaro intento di offendere la morale familiare, non meramente di informare su fatti di rilievo pubblico.
Qual è la differenza tra il 565 (morale familiare) e il 595 (diffamazione)?
Il 565 tutela la morale della famiglia nel suo complesso come valore collettivo; il 595 tutela la reputazione della singola persona. Nel 565 il danno è al bene morale astratto; nel 595 al diritto della persona offesa.
Se pubblico una storia sulla mia famiglia nei social media, rischio il 565?
No, perché il 565 si applica a 'giornali o scritti periodici', non a social media o autopubblicazione. Anche se il contenuto fosse offensivo, la norma non copre piattaforme non periodiche.
Chi è responsabile del reato: il giornalista o l'editore?
Entrambi possono essere responsabili. Il giornalista che redige l'articolo e l'editore che lo pubblica rispondono in solido, salvo che uno provi di non aver partecipato consapevolmente alla decisione.
La pena è solo multa o c'è anche reclusione?
È solo multa da 103 a 516 euro, pena relativamente lieve. Non è prevista reclusione, a differenza di altri reati contro la famiglia (es. maltrattamenti, articolo 572).
Fonti consultate: 2 fontei verificate