Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 562 c.p. Pena accessoria e sanzione civile(1)

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 1969, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte del primo comma relativa alla condanna per concubinato e nel secondo e terzo comma. Il testo è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.

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In sintesi

  • L'art. 562 c.p. prevedeva la perdita dell'«autorità maritale» per la condanna per bigamia (art. 556) o concubinato (art. 560) e provvedimenti civili urgenti dopo la condanna per adulterio o concubinato.
  • La Corte costituzionale, con la sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147 (G.U. 1ª serie speciale n. 311 del 10 dicembre 1969), lo ha dichiarato illegittimo nel primo comma per la parte sul concubinato e nel secondo e terzo comma.
  • La sentenza non ha riguardato la parte del primo comma relativa alla bigamia.
  • Adulterio e concubinato non sono più reati (artt. 559 e 560 c.p. dichiarati illegittimi).
Indice dei contenuti

L'articolo 562 del codice penale, rubricato «Pena accessoria e sanzione civile», stabiliva che la condanna per bigamia (art. 556 c.p.) o per concubinato (art. 560 c.p.) comportasse la perdita dell'autorità maritale; consentiva inoltre al giudice penale, con la condanna per adulterio o concubinato, di ordinare su istanza del coniuge offeso provvedimenti temporanei di natura civile, destinati a cessare se entro tre mesi non veniva chiesta la separazione personale.

La sentenza della Corte costituzionale

Con la sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147 (G.U. 1ª serie speciale n. 311 del 10 dicembre 1969) la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittimo il primo comma nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per concubinato, e il secondo e il terzo comma per intero. La pronuncia è riportata nella nota di aggiornamento del testo ufficiale su Normattiva. La parte del primo comma che riguarda la bigamia non è stata toccata da questa sentenza.

Perché è caduto

La stessa sentenza ha dichiarato illegittimi i reati di adulterio e concubinato (artt. 559 e 560 c.p.): sono quindi venute meno anche le conseguenze che il codice collegava alla condanna per quei reati.

Il quadro attuale

L'infedeltà coniugale non è reato. Sul piano civile l'art. 143 c.c. stabilisce che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, e per l'art. 151 c.c. il giudice che pronuncia la separazione può dichiararne l'addebito, se ne ricorrono le circostanze e ne è richiesto, al coniuge che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Per un caso concreto conviene rivolgersi a un avvocato familiarista.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

L'art. 562 c.p. è ancora in vigore?

Solo in minima parte. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 1969, lo ha dichiarato illegittimo nel primo comma per la parte sul concubinato e nel secondo e terzo comma.

Che cosa prevedeva?

La perdita dell'autorità maritale in caso di condanna per bigamia o concubinato e la possibilità per il giudice penale di adottare provvedimenti civili urgenti dopo la condanna per adulterio o concubinato.

Quale parte non è stata toccata dalla sentenza?

Il riferimento del primo comma alla condanna per bigamia (art. 556 c.p.).

Perché è caduto?

Perché la stessa sentenza ha dichiarato illegittimi i reati di adulterio e concubinato, a cui la norma collegava le sue conseguenze.

Dove trovo il testo ufficiale?

Su Normattiva, nel codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398), con la nota di aggiornamento della sentenza n. 147 del 1969.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fonti verificate
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.