Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 566 c.p. Supposizione o soppressione di stato

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

In sintesi

  • Reato che colpisce la fittizia registrazione di nascite inesistenti negli uffici di stato civile
  • Punisce anche l'occultamento del neonato al fine di privarlo dello status civile
  • Pena da 3 a 10 anni, reato grave di per sé
  • Danno alla certezza della filiazione e alla identità giuridica del soggetto
Indice dei contenuti

Registrare un neonato inesistente nello stato civile è punito con reclusione da 3 a 10 anni. Occultare un neonato per sopprimerne lo stato civile è reato equiparato.

Ratio

L'articolo 566 protegge la certezza della registrazione dello stato civile, uno dei fondamenti della certezza giuridica personale. La registrazione di nascite fittizie compromette le catene genealogiche, crea incertezza sulla filiazione e consente frodi eredità, matrimoni fittizi o acquisizione fraudolenta di cittadinanza. L'occultamento di neonato reale, d'altro canto, nega al bambino il riconoscimento giuridico della personalità, causando apolidia o indeterminatezza dello status. Entrambi i comportamenti ledono il diritto fondamentale all'identità.

Analisi

Il primo comma punisce chiunque faccia figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente. Elemento oggettivo è la registrazione nei registri pubblici di nascita totalmente fittizia; non basta falsificare documenti supportativi, ma occorre che il fatto produca l'iscrizione effettiva nei registri. Il secondo comma equipara il reato all'occultamento di neonato reale mediante il quale si sopprime lo stato civile del soggetto. Qui il fatto è inverso: esiste il bambino ma viene volutamente non registrato, con intento di negazione dello status. Soggetto passivo in entrambi i casi è lo Stato (uffici di stato civile) e secondariamente il soggetto interessato (nascita fittizia che usurpa diritti altrui; neonato real privato di identità).

Quando si applica

Ricorre quando un genitore o terzo tenta di ottenere un certificato di nascita per una persona mai nata (es. figlio finto per ottenere fondo pensione, assegni familiari), e riesce a far iscrivere il fatto nei registri. Oppure quando una gravida partorisce segretamente, nasconde il neonato (es. presso parenti in estero) e non lo dichiara all'anagrafe, privandolo dello status civile. Tale ultimo caso ricorre frequentemente in contesti di marginalità sociale o per evitare conseguenze legali (es. donna che non vuole riconoscimento paterno).

Connessioni

L'articolo si correla strettamente agli artt. 567 (alterazione di stato), 568 (occultamento di stato di fanciullo già iscritto), 569 (pena accessoria). Forma categoria unitaria dei 'delitti contro lo stato civile'. Rimanda alle normative in materia di registri di stato civile (D.P.R. 396/2000) e alle disposizioni sulla registrazione tardiva (D.Lgs. 150/2011). Connesso inoltre al reato di falso in atto pubblico (art. 476 c.p.), sebbene il 566 sia norma speciale che non richiede falsificazione di documento preesistente bensì l'alterazione diretta dei registri stessi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio, vedovo, è convivente con una donna

Ottiene illegittimamente dal sindaco la registrazione di una nascita fittizia di un presunto figlio, al fine di incassare l'assegno di mantenimento. La registrazione va a buon fine. Quando scoperta (magari tramite verifiche INPS), Tizio è perseguibile per art. 566 comma 1. La pena può raggiungere i 10 anni se il tribunale valuta il danno economico e il turbamento della certezza catastale delle filiazioni.

Caso 2: Caso 2

Caio e Sempronia partoriscono segretamente un figlio presso una clinica privata in provincia e decidono di non registrarlo all'anagrafe, nascondendolo presso nonni in altro paese. Il neonato cresce senza documenti, senza cittadinanza italiana riconosciuta. Anni dopo, quando il fatto emerge, Caio e Sempronia sono perseguibili per art. 566 comma 2 (occultamento di stato). Sebbene il bambino sia reale, l'intento di privarlo dello status civile integra la fattispecie, con conseguenza di un reato gravissimo che compromette tutta la vita futura del minore.

Domande frequenti

Se un padre non registra il figlio naturale all'anagrafe, commette il reato di cui all'articolo 566?

Sì, se agisce con deliberata intenzione di occultare lo stato del bambino. Viceversa, se omette la registrazione per negligenza (es. smarrimento documenti), la qualificazione potrebbe essere diversa, non ricorrendo l'elemento volitivo pieno del reato doloso.

Cosa rischia chi corrompe un ufficiale di stato civile affinché registri una nascita fittizia?

Chiunque corrompe l'ufficiale commette corruzione (art. 318-319 c.p.) oltre a concorso nel 566. L'ufficiale rischia procedimento disciplinare e perseguibilità per abuso d'ufficio e falsità. La pena complessiva può accumularsi.

La registrazione tardiva di un neonato reato è reato?

No, se l'intento è semplicemente formalizzare una nascita effettiva avvenuta. La registrazione tardiva è disciplinata dalle norme ordinarie (D.Lgs. 150/2011) ed è processo amministrativo legittimo, non reato penale.

Se scopro una nascita fittizia registrata, posso denunciarla?

Sì, chiunque può denunziare alla procura della repubblica. Gli ufficiali di stato civile hanno obbligo di segnalazione in caso di sospetto, mentre cittadini privati non hanno obbligo ma diritto di denuncia.

Qual è la differenza tra l'articolo 566 e l'articolo 567?

L'art. 566 riguarda l'inesistenza (nascita mai avvenuta) o l'occultamento (neonato mai registrato). L'art. 567 riguarda l'alterazione di un'iscrizione già esistente (sostituzione di neonato, false certificazioni in atto di nascita preesistente).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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