Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 568 c.p. – Occultamento di stato di un (figlio

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

) Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto , in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

In sintesi

  • Reato che colpisce l'abbandono di minori già registrati nello stato civile presso ospizi o enti di beneficenza
  • Elemento essenziale è l'occultamento dello status giuridico del bambino
  • Pena da 1 a 5 anni, più lieve rispetto ad altri delitti contro lo stato civile
  • Danno al bambino è principalmente vulnerabilità e perdita di connessione con famiglia d'origine
Indice dei contenuti

Depositare o presentare un fanciullo iscritto nello stato civile presso ospizi di trovatelli occultandone lo stato è punito con 1-5 anni di reclusione.

Ratio

L'articolo 568 tutela il diritto dei minori già registrati nello stato civile di mantenere la continuità con la loro identità giuridica e il contesto familiare. Quando un genitore o tutore abbandona il bambino presso un ospizio o struttura di beneficenza (orfanotrofio, casa famiglia), occultando deliberatamente che il minore è già figlio legittimo o naturale riconosciuto, causa danno duplice: (a) al bambino, privato della connessione con la sua famiglia; (b) al sistema amministrativo, che perde traccia della vera identità. La norma presuppone che l'occultamento dello status sia doloso, cioè intenzionale.

Analisi

La norma punisce chi depone o presenta un fanciullo già iscritto nei registri dello stato civile presso ospizi di trovatelli o altri luoghi di beneficenza, occultandone lo stato. Elementi richiesti: (a) fanciullo già registrato (figlio legittimo o naturale riconosciuto); (b) deposizione o presentazione presso struttura di beneficenza (ospizio, orfanotrofio, casa famiglia); (c) occultamento del fatto che il fanciullo è già iscritto e ha status conosciuto; (d) elemento doloso (volontà di celare l'identità). Soggetto attivo può essere il genitore, il tutore o altro adulto responsabile. Non è richiesto che la presentazione sia formale o amministrativa; basta il fatto materiale di abbandonare il minore presso la struttura facendo credere che sia trovatello.

Quando si applica

Ricorre quando un genitore abbandona il figlio legittimo presso un ospizio fingendo che sia un trovatello, per sottrarsi ai doveri di mantenimento o alle responsabilità familiari. Oppure quando un tutore, ad es. nonni informali, depositano un minore affidato presso struttura pubblica occultando volutamente la sua vera identità giuridica. L'intento può essere di evitare responsabilità legali, sfuggire a procedimenti familiari o semplicemente liberarsi della custodia. Il fatto è contemporaneo: l'occultamento deve accompagnare il momento del deposito o presentazione.

Connessioni

Strettamente connesso agli artt. 566-567 nel quadro di protezione dello stato civile, ma con elemento peculiare: non crea uno stato civile nuovo o falso, bensì nasconde uno stato civile esistente. Rimanda agli artt. 570 (violazione obblighi assistenza familiare), 572 (maltrattamenti in famiglia) poiché l'abbandono presso ospizio è forma grave di violazione del dovere di assistenza. Rimanda inoltre alle disposizioni sulla tutela dei minori (codice civile art. 330, abbandono materiale e morale) e sulla decadenza della patria potestà (art. 330 c.c.). Connesso infine alle norme su ospizi e strutture di beneficenza (D.Lgs. 66/2017 su servizi sociali).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è padre di un bambino legittimamente registrato all'anagrafe con la ex-moglie Sempronia. Anni dopo, spiantato finanziariamente, porta il figlio presso un ospizio pubblico dicendo che è un trovatello, omettendo di rivelare che è suo figlio con filiazione nota. L'ospizio, ignaro della vera identità, lo registra come trovatello. Il fatto è scoperto sei mesi dopo. Tizio commette art. 568: abbandono di minore già iscritto, con occultamento dello stato civile. Rischia 1-5 anni di reclusione plus possibile perdita patria potestà.

Caso 2: Caso 2

Caio, nonno di una bambina nata fuori matrimonio e riconosciuta dalla madre naturale, riceve l'affidamento informale della nipote da parte della figlia. Due anni dopo, non potendo più occuparsene, deposita la bambina presso una casa famiglia occultando volutamente che la minore ha madre riconosciuta e una filiazione già nota all'anagrafe. Il deposito è presentato come abbandono di trovatello. Quando la madre naturale rintraccia la figlia, Caio è perseguibile per art. 568. La casa famiglia è corresponsabile per aver omesso verifiche sulla effettiva condizione di trovatello.

Domande frequenti

Se un genitore in difficoltà economica affida il figlio a un ospizio ma comunica correttamente la sua identità, commette reato?

No, purché la comunicazione sia trasparente e il trasferimento avvenga attraverso canali legali (es. richiesta di affidamento ai servizi sociali). Il reato richiede specificamente l'occultamento dello status civile.

Un ospizio che riceve un minore senza verificare l'identità rischia responsabilità penale?

L'ospizio stesso non commette il 568, che è reato proprio di chi abbandona. Tuttavia, potrebbe essere responsabile di omesso controllo amministrativo, esposizione del minore a pericolo, se non effettua verifiche ragionevoli sulla vera identità del ricevuto.

Quale differenza c'è tra l'articolo 568 e il 570 (violazione obblighi di assistenza)?

L'art. 568 punisce specificamente l'abbandono presso struttura pubblica con occultamento di stato civile. L'art. 570 è più ampio e copre qualsiasi violazione del dovere di assistenza familiare (abbandono del domicilio, mancato mantenimento). Il 568 è modalità particolare del 570.

Se il genitore intende temporaneamente affidare il figlio e non ha intenzione di abbandonarlo permanentemente, è reato?

L'elemento decisivo è l'occultamento dello stato civile. Anche un affidamento temporaneo, se accompagnato da deliberata falsità sulla identità del minore, integra il 568.

Prescrive il reato di cui all'articolo 568?

Sì, il termine di prescrizione è 5 anni, pari alla pena massima. Tuttavia, se il fatto causa danno continuativo al minore (perdita di contatti con la famiglia), il termine può essere sospeso dalle azioni di ricerca e ritrovamento del minore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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