Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 567 c.p.p. – Dibattimento

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale

Articolo non più presente. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito il libro VIII dell’atto, che oggi comprende gli articoli da 549 a 559: questa numerazione non compare più nel testo vigente. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII, in quanto applicabili.

2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l’esame a norma dell’articolo 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.

3. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.

4. Sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il giudice redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità.

6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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In sintesi

  • Il dibattimento segue le norme dei titoli II e III del libro VII del c.p.p.
  • Le liste di testimoni e periti devono essere depositate almeno due giorni prima, a pena di inammissibilità.
  • Su accordo delle parti, il verbale può essere redatto in forma riassuntiva.
  • L'esame dei testimoni può essere condotto dal giudice sulla base delle domande presentate dalle parti.
  • La motivazione della sentenza va redatta subito dopo, salvo complessità eccezionali.
Indice dei contenuti

Il dibattimento è la fase centrale del processo penale dove le parti presentano prove e testimonianze davanti al giudice.

Ratio

Il dibattimento rappresenta il cuore del processo penale moderno: è il momento in cui il diritto di difesa si realizza pienamente, le prove vengono discusse pubblicamente e il contraddittorio tra le parti diventa effettivo. La norma codifica come deve svolgersi questa fase cruciale, garantendo trasparenza e legalità della procedura.

L'articolo 567 stabilisce i princìpi fondamentali del dibattimento, rinviando ai titoli II e III del libro VII per le regole operative dettagliate. Questo approccio consente una normativa flessibile ma rigidamente ancorata ai diritti costituzionali.

Analisi

Il comma 1 indica il rinvio normativo ai titoli II e III, libro VII. Il comma 2 disciplina un aspetto procedurale critico: l'inammissibilità della richiesta di esame di testimoni o periti se non depositata entro il termine perentorio di almeno due giorni. Il comma 3 consente, per accordo tra le parti, la redazione riassuntiva del verbale anziché integrale. Il comma 4 permette al giudice, con consenso di pm e difensori, di condurre l'esame sulla base delle domande e contestazioni presentate. Il comma 5 obbliga il pretore a redigere la motivazione subito dopo la sottoscrizione del dispositivo, salvo casi di particolare complessità. Il comma 6 regola la sottoscrizione da parte del presidente del tribunale in caso di impedimento del giudice.

Quando si applica

Il dibattimento si applica a tutti i processi penali di merito che raggiungono questa fase: nei processi ordinari, nelle corti d'appello, nei tribunali collegiali e monocratici. È la sede dove il pubblico ministero presenta le prove di accusa, la difesa le prove a discarico, i testimoni depongono e il diritto di contraddittorio si manifesta pienamente. Quando Tizio è imputato di un reato, il dibattimento è il momento in cui può assistere al dibattito, presentare domande ai testimoni dell'accusa e offrire le proprie prove.

Connessioni

L'articolo 567 si connette al titolo II del libro VII (artt. 468-552) che disciplina il dibattimento ordinario, e al titolo III (artt. 553-576) sulle impugnazioni. Rimandi cruciali: art. 468 (richiesta d'esame testimoni), art. 140 (verbale integrale), art. 544 (sentenza con motivazione), artt. 538-542 (risarcimento danni e restituzioni). La norma garantisce il rispetto della Costituzione, in particolare gli artt. 111 (diritto di difesa) e 24 (accesso alla giustizia).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di truffa aggravata

Al dibattimento, la difesa decide di non presentare la lista dei testimoni entro il termine di due giorni prima dell'udienza: secondo l'art. 567 comma 2, la richiesta d'esame di questi testimoni è inammissibile, anche se avevano prove decisamente favorevoli. L'avvocato di Tizio dovrà allora contarsi su prove documentali o sulla sua difesa tecnica nel merito.

Caso 2: Caio è accusato di ricettazione

Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero, il difensore e il giudice si accordano per condurre l'esame della testimone (una collega che conosce i fatti) non mediante domande dirette della pm e contestazioni della difesa, ma attraverso domande poste direttamente dal giudice sulla base di un elenco preventivo. Questo metodo snellisce la fase, con il consenso di tutti, e si applica per il disposto del comma 4.

Domande frequenti

Cosa succede se non deposito la lista dei testimoni due giorni prima del dibattimento?

La richiesta d'esame diventa inammissibile secondo l'art. 567 comma 2. Questa è una norma perentoria: il termine di due giorni è non rinviabile, indipendentemente dalle circostanze. La sola eccezione è l'accordo delle parti, che però deve riguardare un testimone specifico, non la lista generica.

Il verbale del dibattimento deve essere sempre integrale?

No. Se tutte le parti sono d'accordo, il verbale può essere redatto in forma riassuntiva (art. 567 comma 3). Questo snellisce la pratica, purché il verbale riassuntivo contenga i punti sostanziali della discussione e delle prove presentate.

Chi può condurre l'esame del testimone: il pubblico ministero, il difensore o il giudice?

In via ordinaria, pm e difensori conducono l'esame. Ma se tutte le parti e il giudice si accordano, può essere il giudice stesso a condurre gli esami sulla base delle domande e contestazioni proposte da pm e difensori (art. 567 comma 4). Questo accelera i tempi e garantisce neutralità.

Quando il giudice redige la motivazione della sentenza?

Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo (art. 567 comma 5). Unica eccezione: se la sentenza presenta particolare complessità, il giudice può redigerla entro i termini ordinari fissati dalla legge, comunque rapidamente.

Se il giudice non può firmare la sentenza, chi la sottoscrive?

Nel caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione (art. 567 comma 6). Questo garantisce la continuità della giustizia e la validità della pronuncia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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