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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 567 c.p.p. – Dibattimento

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII.

2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l’esame a norma dell’art. 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.

3. Anche fuori dei casi previsti dall’art. 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.

4. Sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità (544).

6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

In sintesi

  • Il dibattimento segue le norme dei titoli II e III del libro VII del c.p.p.
  • Le liste di testimoni e periti devono essere depositate almeno due giorni prima, a pena di inammissibilità.
  • Su accordo delle parti, il verbale può essere redatto in forma riassuntiva.
  • L'esame dei testimoni può essere condotto dal giudice sulla base delle domande presentate dalle parti.
  • La motivazione della sentenza va redatta subito dopo, salvo complessità eccezionali.

Il dibattimento è la fase centrale del processo penale dove le parti presentano prove e testimonianze davanti al giudice.

Ratio

Il dibattimento rappresenta il cuore del processo penale moderno: è il momento in cui il diritto di difesa si realizza pienamente, le prove vengono discusse pubblicamente e il contraddittorio tra le parti diventa effettivo. La norma codifica come deve svolgersi questa fase cruciale, garantendo trasparenza e legalità della procedura.

L'articolo 567 stabilisce i princìpi fondamentali del dibattimento, rinviando ai titoli II e III del libro VII per le regole operative dettagliate. Questo approccio consente una normativa flessibile ma rigidamente ancorata ai diritti costituzionali.

Analisi

Il comma 1 indica il rinvio normativo ai titoli II e III, libro VII. Il comma 2 disciplina un aspetto procedurale critico: l'inammissibilità della richiesta di esame di testimoni o periti se non depositata entro il termine perentorio di almeno due giorni. Il comma 3 consente, per accordo tra le parti, la redazione riassuntiva del verbale anziché integrale. Il comma 4 permette al giudice, con consenso di pm e difensori, di condurre l'esame sulla base delle domande e contestazioni presentate. Il comma 5 obbliga il pretore a redigere la motivazione subito dopo la sottoscrizione del dispositivo, salvo casi di particolare complessità. Il comma 6 regola la sottoscrizione da parte del presidente del tribunale in caso di impedimento del giudice.

Quando si applica

Il dibattimento si applica a tutti i processi penali di merito che raggiungono questa fase: nei processi ordinari, nelle corti d'appello, nei tribunali collegiali e monocratici. È la sede dove il pubblico ministero presenta le prove di accusa, la difesa le prove a discarico, i testimoni depongono e il diritto di contraddittorio si manifesta pienamente. Quando Tizio è imputato di un reato, il dibattimento è il momento in cui può assistere al dibattito, presentare domande ai testimoni dell'accusa e offrire le proprie prove.

Connessioni

L'articolo 567 si connette al titolo II del libro VII (artt. 468-552) che disciplina il dibattimento ordinario, e al titolo III (artt. 553-576) sulle impugnazioni. Rimandi cruciali: art. 468 (richiesta d'esame testimoni), art. 140 (verbale integrale), art. 544 (sentenza con motivazione), artt. 538-542 (risarcimento danni e restituzioni). La norma garantisce il rispetto della Costituzione, in particolare gli artt. 111 (diritto di difesa) e 24 (accesso alla giustizia).

Domande frequenti

Cosa succede se non deposito la lista dei testimoni due giorni prima del dibattimento?

La richiesta d'esame diventa inammissibile secondo l'art. 567 comma 2. Questa è una norma perentoria: il termine di due giorni è non rinviabile, indipendentemente dalle circostanze. La sola eccezione è l'accordo delle parti, che però deve riguardare un testimone specifico, non la lista generica.

Il verbale del dibattimento deve essere sempre integrale?

No. Se tutte le parti sono d'accordo, il verbale può essere redatto in forma riassuntiva (art. 567 comma 3). Questo snellisce la pratica, purché il verbale riassuntivo contenga i punti sostanziali della discussione e delle prove presentate.

Chi può condurre l'esame del testimone: il pubblico ministero, il difensore o il giudice?

In via ordinaria, pm e difensori conducono l'esame. Ma se tutte le parti e il giudice si accordano, può essere il giudice stesso a condurre gli esami sulla base delle domande e contestazioni proposte da pm e difensori (art. 567 comma 4). Questo accelera i tempi e garantisce neutralità.

Quando il giudice redige la motivazione della sentenza?

Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo (art. 567 comma 5). Unica eccezione: se la sentenza presenta particolare complessità, il giudice può redigerla entro i termini ordinari fissati dalla legge, comunque rapidamente.

Se il giudice non può firmare la sentenza, chi la sottoscrive?

Nel caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione (art. 567 comma 6). Questo garantisce la continuità della giustizia e la validità della pronuncia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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