Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 563 c.p.p.
Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 562 - Articolo 562 Codice di Procedura Penale: Trasformazione del rito→Cod. proc. pen. art. 564 - Articolo 564 Codice di Procedura Penale: Tentativo di conciliazio…→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 561 c.p.p.: Udienza per il giudizio abbreviato→Articolo 565 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto→Articolo 560 Codice di Procedura Penale: Giudizio abbreviato→Art. 566 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo→Articolo 559 Codice di Procedura Penale: Dibattimento→Articolo 567 Codice di Procedura Penale: Dibattimento→Art. 558 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'applicazione della pena su richiesta è disciplinata dal titolo II libro VI del c.p.p., con consenso del PM e udienza davanti al giudice.
Ratio
L'art. 563 disciplina l'applicazione della pena su richiesta (comunemente detto 'patteggiamento'), istituto cardine del sistema penale italiano. La ratio è favorire la deflazione processuale mediante consenso: imputato e PM concordano sulla pena applicabile, risparmiando tempo e risorse giudiziarie.
Analisi
Il comma 1 rimanda al titolo II del libro VI (artt. 444 s.) che contiene la disciplina dettagliata. Il comma 2 regola la procedura se richiesta durante indagini: il PM decide entro 5 giorni. Se consente, formula l'imputazione e trasmette atti al giudice per le indagini preliminari, fissando udienza con notificazione almeno 5 giorni prima. Il comma 3 stabilisce che se le condizioni non sussistono, si applica la trasformazione (art. 562). Il comma 4 attribuisce competenza al giudice del dibattimento se la richiesta è dopo il termine ordinario.
Quando si applica
Si applica quando imputato e PM concordano sulla pena. Non è una facoltà del giudice, ma un diritto dell'imputato se il PM consente. Non è ammissibile se la pena sarebbe superiore a certi limiti (criterio della proporzione, desumibile dalle norme sulle condizioni).
Connessioni
Rimanda direttamente agli artt. 444-450 (disciplina patteggiamento), artt. 555-562 (decreti di citazione e trasformazione), art. 420 (camera di consiglio). Correlato agli artt. 560-561 (giudizio abbreviato), 558 (giudizio direttissimo).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è indagato per appropriazione indebita
Il suo avvocato, durante le indagini, propone al PM una richiesta di applicazione della pena su richiesta per una condanna a 8 mesi con sospensione condizionale. Il PM valuta gli atti e acconsente. Tizio comparisce davanti al giudice per le indagini preliminari che, verificate le condizioni, applica la pena concordata. Nessun dibattimento pubblico.
Caso 2: Caso 2
Caio è processato in dibattimento ordinario e, nel corso dell'udienza, l'avvocato formula richiesta di applicazione della pena su richiesta. Il PM consente (ad esempio per sopravvenuta scadenza dei termini di prescrizione in parte). Il giudice del dibattimento verifica le condizioni e applica la pena concordata di 18 mesi di detenzione.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra patteggiamento (applicazione della pena) e giudizio abbreviato?
Nel patteggiamento imputato e PM concordano sulla pena; il giudice la applica senza giudizio. Nel giudizio abbreviato il giudice esamina gli atti e decide se condannare o assolvere. Nel patteggiamento non c'è dibattimento, nel giudizio abbreviato sì (in camera di consiglio).
Il PM può negare il consenso al patteggiamento?
Sì. Il PM ha discrezionalità: può negare il consenso entro 5 giorni dalla richiesta. In tal caso, il procedimento prosegue come processo ordinario.
Se accetto il patteggiamento, posso poi appellare la sentenza?
No. L'accettazione del patteggiamento è definitiva: non è ammesso appello. È una conseguenza della scelta consapevole dell'imputato di rinunciare al giudizio.
Quale pena deve essere accordata nel patteggiamento?
È negoziata tra imputato e PM, ma deve rispettare i limiti di legge: non può superare certi massimi (variano secondo la gravità) e il giudice verifica che sia proporzionata al reato.
Nel patteggiamento viene emessa una sentenza?
Sì. Il giudice emette una sentenza di condanna con la pena concordata. È una sentenza a tutti gli effetti, ma senza dibattimento sulla responsabilità.