Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 550 c.p. – Atti abortivi su donna ritenuta incinta
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice penale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 22 maggio 1978, n. 194. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l’aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 549 - Articolo 549 Codice Penale: Morte o lesione della donna→Cod. pen. art. 551 - Articolo 551 Codice Penale: Causa di onore→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 548 c.p. – Istigazione all’aborto (abrogato)→Art. 552 c.p. – Procurata impotenza alla procreazione (abrogato)→Art. 547 c.p. – Aborto procuratosi dalla donna (abrogato)→Art. 553 c.p. – Incitamento a pratiche contro la procreazione (abrogato)→Art. 546 c.p. – Aborto di donna consenziente (abrogato)→Art. 554 c.p. – Contagio di sifilide e di blenorragia (abrogato)→Art. 545 c.p. – Aborto di donna non consenziente (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi somministra mezzi abortivi a donna ritenuta incinta, causandole lesione o morte, è punito con pene per lesioni personali (art. 582-584).
Ratio
L'articolo 550 disciplina una situazione limite: chi compie atti abortivi su donna che in realtà non è incinta, oppure lo è ma erroneamente l'agente crede. La norma protegge la donna da danno ingiustificato (viene sottoposta a intervento inutile) e criminalizza il tentativo di aborto impossibile. Riflette il principio che anche il tentativo di reato (art. 56 cp) è punibile. Quando la donna è realmente gravida ma il soggetto attivo ignora, non scatta aborto vero ma lesioni comuni (art. 582-584) se danno fisico derivato.
Analisi
La fattispecie contempla due scenari: (a) donna non è incinta, agente crede di sì, pratica atti abortivi, causa lesione; (b) donna è incinta, agente non sa, pratica atti verso gravidanza presumuta, causa lesione. In entrambi i casi, il reato non è aborto (che richiede gravidanza reale o almeno credenza ragionevole) ma lesione personale ex artt. 582-584. La pena è diminuita (comma 2) se la donna ha consentito agli atti, poiché la sua complicità riduce colpevolezza dell'agente. Elemento decisivo è il nesso causale: lesione o morte deve derivare dagli atti diretti a aborto.
Quando si applica
Si applica quando medico abusivo crede che una donna sia incinta basandosi su esame errato (test falso positivo, confusione con altra paziente), le somministra farmaci abortivi, e ne consegue lesione (emorragia, reazione allergica, deterioramento salute). Si applica anche quando la donna è realmente incinta ma gli atti abortivi sono praticati clandestinamente senza sua consapevolezza (es. partner mette farmaco nel cibo credendo sia incinta). Non si applica se è provato che l'agente sapeva della assenza o della presenza della gravidanza.
Connessioni
Collegamento agli artt. 582-584 (lesioni personali comuni), 56 (tentativo di reato), 545-550 (altri reati abortivi), 361 (esercizio abusivo professione medica). L. 194/1978 fornisce il contesto normativo. Rimandi a diritto civile sulla responsabilità medica (artt. 2043-2051 cc per danno risarcibile). Norme sulla capacità legale della donna: se minore di 14 anni o incapace, il consentimento non esclude la responsabilità.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia pubblica la raccolta ufficiale dei codici vigenti, con testo coordinato e aggiornato delle disposizioni in materia penale e processuale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, ciarlatano che simula medico, riceve Sempronia che lamenta irregolarità mestruali. Tizio, convinto sia incinta (esame estemporaneo errato), le somministra farmaco abortivo potentissimo. Sempronia non era incinta. Dalla somministrazione derivano emorragia interna grave e necessità di trasfusione in emergenza. Tizio è condannato per art. 550 (atti abortivi su donna non gravida) con pena per lesioni personali gravi (art. 583 cp), 3-7 anni. Il fatto che Sempronia ha consentito agli atti non lo scusa completamente (riduzione di pena per consenso).
Caso 2: Caio è compagno di Mevio, che scopre essere incinta
Caio, senza comunicare, aggiunge alle bevande di Mevio farmaco abortivo ricercato online. Mevio sviluppa crampi addominali forti, emorragia vaginale, necessità di intervento ospedaliero. Mevio abortisce spontaneamente per effetto del farmaco. Caio è condannato per art. 550 (atti abortivi su donna che non aveva consapevolezza della gravidanza) con nesso causale, pena per lesioni (550 comma 1 + art. 583 cp).
Domande frequenti
Se il test di gravidanza risultava positivo ma era falso positivo, la donna è ancora protetta dall'art. 550?
Sì. L'art. 550 protegge dalla pratica medica illegittime anche quando basate su errore diagnostico. Se l'agente credeva in buona fede alla gravidanza ma il test era errato, non configura aborto doloso ma lesioni (art. 550).
Se la donna consente agli atti abortivi, pur non sendo incinta, la pena diminuisce davvero?
Sì, comma 2 prevede diminuzione di pena se fatto è commesso col consenso della donna. Non esonera da reato, ma riduce la pena rispetto alle lesioni ordinarie (art. 582-584).
Se somministro aborto a donna incinta che non lo sa, incorro in art. 550?
Dipende. Se la donna è realmente incinta e tu agisci doloso (sapendo della gravidanza), incorri negli artt. 545-546 (aborto non/consensuale) non art. 550. Se tu ignori la gravidanza, art. 550 con lesioni è applicabile.
Un errore diagnostico genuino del medico mi scusa dall'art. 550?
Parzialmente. Errore diagnostico è circostanza attenuante, ma non esonera da responsabilità. Se il medico non ha verificato adeguatamente la gravidanza con ecografia/esami ematici, è negligente e incorre in pena comunque.
Se la donna sviluppa trauma psichico da somministrazione aborto falso, è risarcibile?
Sì, in sede civile può chiedere danno non patrimoniale (danno morale, biologico). In sede penale, il trauma psichico può costituire lesione personale grave (art. 583 cp) se documentato da perizia.
Fonti consultate: 2 fontei verificate