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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 548 c.p. Istigazione all’aborto

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall’articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. (1)

In sintesi

  • Reclusione 6 mesi a 2 anni per chi istiga donna incinta ad abortire
  • Deve fornire attivamente mezzi idonei (farmaci, contatti, denaro) per l'aborto
  • Diverso dal concorso nel reato di aborto (artt. 546-547)
  • Reato proprio: agente esterno non incinta che spinge incinta verso interruzione
  • Non include semplice persuasione verbale senza mezzi concreti

Istigazione all'aborto con somministrazione di mezzi idonei: reclusione 6 mesi a 2 anni per chi spinge donna a interrompere gravidanza.

Ratio

L'articolo 548 criminalizza l'attivazione esterna di processi abortivi, quando chi non è incinta esercita pressione decisoria sulla donna incinta. La norma protegge sia la libertà riproduttiva della donna (da coazione negativa verso aborto) che il feto (da interferenze esterne). Diversamente dagli articoli 546-547, che puniscono gli attori diretti dell'aborto, l'art. 548 colpisce chi dall'esterno induce, stimola, fornisce strumenti. La pena è intermedia (6 mesi-2 anni), inferiore a chi procura aborto consensuale (2-5 anni art. 546), perché l'istigatore non è autore diretto ma catalizzatore.

Analisi

L'elemento oggettivo ha due componenti: (a) istigazione (incitamento, pressione, persuasione con proposte concrete), (b) somministrazione di mezzi idonei (non generici consigli, ma farmaci specifici, contatti medici, danaro, trasporto). Mezzo idoneo significa realmente efficace per aborto, non ogni sostanza pericolosa. L'elemento soggettivo è il dolo: consapevolezza che l'agente mira ad aborto della donna. Negligenza (regalare medicinale ignaro dell'effetto) non configura reato. L'art. 548 comma 1 richiede esplicitamente fattispecie autonoma da concorso (art. 110 cp).

Quando si applica

Si applica quando una persona (compagno, medico corrotto, amico, ciarlatano) incita attivamente una donna incinta a interrompere gravidanza e simultaneamente fornisce farmaci, procedure, finanziamenti. Rientra la somministrazione di pillola RU486, erbe abortive, contatti con strutture illegittime dietro compenso. Non si applica se la donna è autrice autonoma (art. 547) o se l'agente non somministra concretamente mezzi (semplice consiglio verbale). Nella pratica contemporanea, rientra il traffico online di pillole abortive da paesi permissivi a donne italiane costrette da partner.

Connessioni

Collegamento agli artt. 546 (aborto consensuale, 2-5 anni), 545 (aborto non consensuale, 7-12 anni), 547 (aborto procuratosi dalla donna, 1-4 anni). Rimandi a reati di violenza privata (art. 610) e minaccia (art. 612) se istigazione è coattiva. L. 194/1978 regola il contesto legale dell'aborto. Norme internazionali: Convenzione Istanbul sulla violenza contro le donne (diritto autodeterminazione riproduttiva).

Domande frequenti

Se consiglio a una donna incinta di abortire verbalmente, senza fornire farmaci, è art. 548?

No. L'art. 548 richiede somministrazione concreta di mezzi idonei, non solo istigazione verbale. Consiglio, anche pressante, senza donazione di farmaci, contatti, denaro, non integra il reato.

Se ordino un farmaco abortivo per me stesso ma poi lo do a una donna incinta, sono responsabile per art. 548?

Sì. L'importante è la somministrazione consapevole a donna incinta con intento istigativo. Il fatto che il farmaco sia stato originariamente ordinato per te è irrilevante.

Un medico che pratica aborto su donna da lui istigata è condannato per art. 548 o art. 546?

Per art. 546 (aborto consensuale procurato da terzo), pena 2-5 anni, che è più severa. L'art. 548 è una forma attenuata per non-medici che istigano senza praticare direttamente l'aborto.

Posso essere condannato per art. 548 se la donna, dopo consiglio mio, decida autonomamente?

Dipende dalla prova. Se è provato che hai istigato (pressione, convincimento) e sommministrato mezzi concreti, sì. Se la donna ha deciso autonomamente dopo semplice informazione, no: manca il dolo istigativo.

Se aiuto una donna a recarsi presso una clinica legale L. 194/1978, è art. 548?

No. L. 194/1978 legittima l'aborto entro 12 settimane presso strutture autorizzate. Aiutare una donna ad accedere ai servizi legali non è reato. L'art. 548 criminalizza solo aborto illegale con istigazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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