Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 547 c.p. Aborto procuratosi dalla donna

Articolo abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Reclusione 1-4 anni per aborto procuratosi dalla donna stessa
  • Pena ridotta rispetto all'aborto procurato da terzo consensuale (2-5 anni)
  • Riconoscimento della libertà riproduttiva della donna
  • Non si applica se la donna è costretta (reato altrui, non suo)
  • Rientra in deroga parziale L. 194/1978 per aborto legale
Indice dei contenuti

La donna che si procura l'aborto è punita con reclusione da uno a quattro anni, pena meno severa per autodeterminazione.

Ratio

L'articolo 547 è il frutto della compromesso legislativo che riconosce alla donna il primato decisionale sulla propria gravidanza, penalizzandola però meno severamente di chi procura aborto (artt. 546, 545). La norma parte dal presupposto che la donna incinta è titolare del diritto naturale di autodeterminazione riproduttiva, e che criminalizarla pesantemente contraddirebbe principi costituzionali (art. 2, 3 Cost.). La pena ridotta (1-4 anni) riflette una scusante implicita: la donna non è criminale, ma colpevole di aver fatto scelta intima sulla propria fertilità.

Analisi

Il reato è monosoggettivo: autrice è la donna incinta che si procura l'aborto, non il terzo che l'aiuta (questione dibattuta). La struttura tecnica contempla tre modalità: assunzione di farmaci abortivi, compimento personale di manovre meccaniche, ricorso a terzi complicI (medici, levatrici, ciarlatani). L'elemento psicologico è il dolo: la donna deve sapere di essere incinta e intendere interrompere la gravidanza. Negligenza (assunzione di medicinale ignaro dell'effetto abortivo) non configura reato. Reclusione 1-4 anni è fascia punitiva autonoma, inferiore a quella dell'art. 546.

Quando si applica

Si applica quando una donna, senza coazione esterna (mancanza di violenza, minaccia, inganno), volontariamente assuma farmaci, erbe, o si sottoponga a procedure abortive. Non si applica se la donna è vittima (costretta da partner, medico che abusa della sua fiducia, violenza sessuale seguita da aborto forzato). Nella pratica contemporanea italiana, L. 194/1978 autorizza aborto entro 12 settimane presso strutture pubbliche, determinando una anomalia: la donna che accede legalmente ai servizi sanitari non è incriminata (deroga), ma se lo procura illegalmente incorre nell'art. 547.

Connessioni

Collegamento primario agli artt. 546 (aborto consensuale), 545 (aborto non consensuale), 548 (istigazione), 549 (morte o lesione). L. 194/1978 rappresenta il grande sfondo: legittima l'aborto entro 12 settimane in centri autorizzati, deroga parziale al cp. Rimandi a diritto civile sulla capacità della donna (art. 2, 3, 46 cc). Norme internazionali: Patto Internazionale Diritti Civili e Politici (diritto autodeterminazione riproduttiva), Convenzione Istanbul.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronia, 28 anni, scopre gravidanza indesiderata e si auto-somministra farmaco abortivo ordinato clandestinamente online. Procura da sola l'aborto senza aiuto esterno. Viene scoperta perché accusa complicazioni emorragiche in ospedale. È imputata per art. 547, condannata a 2 anni reclusione (pena mite entro la fascia). La sentenza riconosce attenuanti dovute a circostanze personali (giovane casalinga, difficoltà economiche). L. 194/1978 non la protegge perché ha scelto clandestinità.

Caso 2: Tizio è convivente di Caia (incinta)

Tizio la costringe con minacce a procurarsi aborto. Caia acquista farmaci abortivi e se li auto-somministra per paura. Caia è imputata per art. 547, ma beneficia della scusante della coazione morale (art. 46 cp), che esclude l'incriminazione. Tizio è condannato per violenza privata (art. 610) e concorso nei reati abortivi. La sentenza riconosce che Caia è vittima, non criminale.

Domande frequenti

Se mi procuro aborto legalmente presso ospedale autorizzato, posso essere condannata per art. 547?

No. L. 194/1978 deroga l'incriminazione per aborto entro 12 settimane presso strutture pubbliche autorizzate. Accedendo ai servizi legali, sei protetta da qualunque incriminazione cp.

Se mio compagno mi ordina di abortire, sono lo stesso responsabile per art. 547?

Formalmente sì, ma hai diritto all'attenuante di coazione morale (art. 46 cp). La minaccia o violenza del compagno deve essere seria e imminente. Se provato, puoi essere completamente scagionata.

Posso essere incriminata se aiuto mia sorella a procurarsi aborto?

Sì. Se hai aiutato attivamente (somministrato farmaci, accompagnato da ciarlatano, finanziato), sei concorrente nel reato. Non sei autrice diretta (art. 547 è monosoggettivo), ma complice. La pena è ridotta ma sussiste.

Se scoppio a piangere durante aborto illegale e confesso spontaneamente, posso ottenere sconto di pena?

Sì. Pentimento genuino, spontanea confessione e risarcimento danni consentono attenuanti circostanze (art. 98 cp). Molte sentenze riconoscono circostanze attenuanti generiche a donne che spontaneamente confessano.

Un aborto spontaneo è considerato reato per l'art. 547?

No. L'aborto spontaneo (aborto naturale) non è conseguenza di azioni della donna dirette a interrompere la gravidanza. Senza condotta volontaria, non c'è reato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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