Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 467 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
Articolo abrogato dalla legislazione vigente. Non più applicabile in procedura civile moderna.
Ratio
L'articolo 467 del codice di procedura civile, pur facente parte della struttura originaria del codice risalente al 1942, è stato successivamente abrogato in seguito a riforme normative che hanno profondamente modificato l'assetto processuale civile italiano. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema giurisdizionale verso procedure più efficienti e moderne.
Analisi
Non essendo disponibile il testo letterale per l'analisi tecnica, si evidenzia che l'articolo rientra nella categoria delle disposizioni storicamente obsolete. La sua rimozione dall'ordinamento attivo rappresenta una semplificazione normativa necessaria per evitare conflitti applicativi e confusione interpretativa.
Quando si applica
L'articolo non trova applicazione nella pratica processuale contemporanea. Rimane di interesse esclusivamente per studi storici sulla legislazione procedurale civile italiana e per la ricostruzione di vicende giuridiche anteriori all'abrogazione.
Connessioni
L'abrogazione dell'articolo 467 si inserisce nel più ampio contesto di riforme del codice di procedura civile, coordinate con modifiche ad altri articoli della medesima sezione. Per questioni processuali attuali, consultare la normativa vigente nel capo interessato.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, avvocato, consulta il codice di procedura civile per una causa civile in corso. Cercando l'articolo 467, scopre che è abrogato e non è più rilevante per la sua pratica. Verifiche nella normativa vigente lo portano agli articoli attualmente applicabili nella sezione corrispondente.
Caso 2: Caso 2
Caio sta consultando materiale storico su un caso deciso prima dell'abrogazione dell'articolo 467. Per comprendere pienamente la decisione di allora, ricerca la normativa vigente al momento della sentenza, permettendogli di ricostruire il contesto giuridico originario.
Domande frequenti
Quando è stato abrogato l'articolo 467 c.p.c.?
L'articolo è stato abrogato per effetto di successive riforme normative del codice di procedura civile. La data esatta dipende dalla specifica norma abrogativa, consultabile presso banche dati legislative ufficiali.
Posso ancora applicare l'articolo 467 nelle mie cause attuali?
No, l'articolo non è più in vigore. Per le questioni processuali contemporanee, devi fare riferimento agli articoli attualmente vigenti nel codice di procedura civile.
A cosa serviva l'articolo 467 prima dell'abrogazione?
Senza il testo letterale disponibile, non è possibile specificare la funzione storica. Tuttavia, rientrava nella struttura ordinamentale del codice del 1942 e regolava aspetti specifici del procedimento civile di quel periodo.
Dove trovo la norma che ha abrogato l'articolo 467?
Le informazioni sulla norma abrogativa sono reperibili presso il sito www.normattiva.it oppure presso i commentari al codice di procedura civile nelle loro sezioni storiche.
Se una sentenza cita l'articolo 467, è ancora valida?
La sentenza conserva validità autonoma. Tuttavia, il riferimento normativo è obsoleto. Occorre verificare se la ratio della sentenza è ancora applicabile secondo la normativa vigente.