Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 465 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 464 - Articolo 464 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 466 - Articolo 466 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 463 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 467 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 462 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 468 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 461 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 469 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.
Ratio
Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.
Analisi
L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.
Quando si applica
Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.
Connessioni
Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.
Casi pratici
Caso 1: Sempronio sta preparando il suo primo ricorso in tribunale e consulta un codice
Incontra l'articolo 465 e si chiede se può usarlo. Un avvocato amico gli spiega che è abrogato e gli consiglia quale norma vigente applicare.
Caso 2: Caso 2
Caio lavora in uno studio legale e, durante la revisione di vecchie pratiche, scopre che molti atti fanno riferimento all'articolo 465. Aggiorna il database dello studio per segnalare che tale articolo non è più applicabile.
Domande frequenti
L'articolo 465 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?
No, l'articolo 465 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.
Posso utilizzare l'articolo 465 come precedente nelle mie argomentazioni?
No, essendo abrogato non ha valore normativo attuale. Puoi citarlo solo per motivi storici, ma devi riferire alla norma vigente.
Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 465?
Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.
Dove trovo informazioni sulle ragioni dell'abrogazione dell'articolo 465?
Consulta studi specializzati di diritto processuale, relazioni ministeriali e commenti ai codici annotati.
Come proteggermi da errori legali dovuti a normativa obsoleta?
Affidati sempre a avvocati qualificati, usa codici aggiornati e verifica su normattiva.it prima di citare una norma.