Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 466 c.p.c.

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del Titolo IV del Libro II disposta dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato e non più in vigore
  • Non ha effetti giuridici attuali
  • Riferimento storico normativo
Indice dei contenuti

Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.

Ratio

Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.

Analisi

L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.

Quando si applica

Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.

Connessioni

Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.

Casi pratici

Caso 1: Mevio, avvocato con decennale esperienza, sa bene che l'articolo 466 è abrogato

Quando riceve un incarico, verifica sempre il codice aggiornato per assicurarsi di citare solo norme vigenti nei suoi atti.

Caso 2: Filano è un cittadino che consulta il Codice di Procedura Civile online

Trova l'articolo 466 ma nota che è indicato come abrogato. Capisce che non può usarlo per il suo procedimento e chiede aiuto a un professionista.

Domande frequenti

L'articolo 466 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?

No, l'articolo 466 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.

Se una sentenza risale a prima dell'abrogazione dell'articolo 466, rimane valida?

Sì, le sentenze mantengono validità. Ma per procedure attuali, devi usare le norme vigenti che hanno sostituito l'articolo abrogato.

Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 466?

Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.

Quali sono le conseguenze se cito erroneamente l'articolo 466?

Il giudice non terrà conto del fondamento normativo. È bene usare sempre norme vigenti per evitare difetti negli atti processuali.

Come imparare a distinguere articoli vigenti da abrogati?

Studia il Codice aggiornato, usa risorse ufficiali come normattiva.it e, se dubbioso, consulta un professionista esperto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.