Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 466 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 465 - Articolo 465 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 467 - Articolo 467 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 464 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 468 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 463 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 469 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 462 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 470 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 461 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.
Ratio
Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.
Analisi
L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.
Quando si applica
Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.
Connessioni
Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.
Casi pratici
Caso 1: Mevio, avvocato con decennale esperienza, sa bene che l'articolo 466 è abrogato
Quando riceve un incarico, verifica sempre il codice aggiornato per assicurarsi di citare solo norme vigenti nei suoi atti.
Caso 2: Filano è un cittadino che consulta il Codice di Procedura Civile online
Trova l'articolo 466 ma nota che è indicato come abrogato. Capisce che non può usarlo per il suo procedimento e chiede aiuto a un professionista.
Domande frequenti
L'articolo 466 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?
No, l'articolo 466 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.
Se una sentenza risale a prima dell'abrogazione dell'articolo 466, rimane valida?
Sì, le sentenze mantengono validità. Ma per procedure attuali, devi usare le norme vigenti che hanno sostituito l'articolo abrogato.
Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 466?
Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.
Quali sono le conseguenze se cito erroneamente l'articolo 466?
Il giudice non terrà conto del fondamento normativo. È bene usare sempre norme vigenti per evitare difetti negli atti processuali.
Come imparare a distinguere articoli vigenti da abrogati?
Studia il Codice aggiornato, usa risorse ufficiali come normattiva.it e, se dubbioso, consulta un professionista esperto.