Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 464 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 463 - Articolo 463 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 465 - Articolo 465 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 462 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 466 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 461 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 467 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 468 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 459 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.
Ratio
Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.
Analisi
L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.
Quando si applica
Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.
Connessioni
Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Filano riceve una copia di una memoria processuale redatta anni fa che cita l'articolo 464. Scopre che tale articolo è ormai abrogato. Se necessario rinfacciare la memoria, utilizza le norme vigenti anziché l'articolo obsoleto.
Caso 2: Tizio è un giudice che esamina una questione processuale
Una delle parti cita l'articolo 464, ma il magistrato nota che è abrogato. Ne informa le parti e dirige il procedimento secondo le norme attuali.
Domande frequenti
L'articolo 464 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?
No, l'articolo 464 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.
Cosa rischia chi cita l'articolo 464 in un atto processuale?
Rischia che il giudice non consideri valido il fondamento e lo indirizzi alle norme vigenti. Meglio usare sempre normativa aggiornata.
Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 464?
Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.
Come distinguere articoli vigenti da articoli abrogati nel CPC?
Gli articoli abrogati sono di solito contraddistinti da note esplicative nei codici annotati. Consulta versioni ufficiali aggiornate.
Posso ricercare il testo dell'articolo 464 su Internet?
Sì, con risorse come normattiva.it o altri database giuridici ufficiali troverai informazioni sulla sua abrogazione.