Testo dell'articoloAbrogato
Art. 459 c.p.c.
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del Titolo IV del Libro II disposta dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 458 - Articolo 458 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 460 - Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 457 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 461 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 456 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 462 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 455 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 463 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 454 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.
Ratio
Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.
Analisi
L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.
Quando si applica
Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.
Connessioni
Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.
Casi pratici
Caso 1: Filano riceve una consulenza legale che fa riferimento all'articolo 459
Il suo avvocato Tizio gli spiega che tale articolo è stato abrogato e che le regole applicabili al suo caso sono contenute in altre disposizioni vigenti del Codice di Procedura Civile.
Caso 2: Caso 2
Caio, giurista che studia l'evoluzione della procedura civile, consulta i testi storici per comprendere come l'articolo 459 sia stato eliminato e quali siano state le ragioni di questa scelta normativa nel contesto delle riforme processuali.
Domande frequenti
L'articolo 459 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?
No, l'articolo 459 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.
Come devo comportarmi se una sentenza cita l'articolo 459?
Se la sentenza è precedente all'abrogazione, cita una norma allora vigente. Per questioni attuali, consulta l'avvocato sulla norma sostituita.
Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 459?
Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.
Posso citare l'articolo 459 nella mia memoria legale?
Solo se rilevante storicamente. Per fondamenti legali attuali, usa le disposizioni vigenti del Codice di Procedura Civile.
Dove trovo il testo originale dell'articolo 459 abrogato?
Nei codici storici e nelle versioni annotate che riportano anche le disposizioni abrogate con note esplicative.