Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 457 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato e non più in vigore
  • Non ha effetti giuridici attuali
  • Riferimento storico normativo
Indice dei contenuti

Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.

Ratio

Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.

Analisi

L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.

Quando si applica

Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.

Connessioni

Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.

Casi pratici

Caso 1: Tizio intenta causa e consulta il Codice di Procedura Civile

Cercando l'articolo 457, scopre che è abrogato e non può dunque basarvi alcun aspetto della propria strategia processuale. Deve riferirsi alle disposizioni attualmente vigenti che regolano la materia in questione.

Caso 2: Caio è avvocato e sta preparando una memoria in giudizio

Consultando la normativa citata da un precedente giurisprudenziale risalente, scopre che l'articolo 457 non è più applicabile perché abrogato. Aggiorna di conseguenza la propria documentazione utilizzando le norme vigenti che hanno sostituito la disciplina precedente.

Domande frequenti

L'articolo 457 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?

No, l'articolo 457 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.

Posso basare una difesa legale sull'articolo 457 del CPC?

No. Essendo abrogato, non può costituire fondamento di alcun atto processuale. Occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti.

Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 457?

Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.

Quando è stato abrogato l'articolo 457?

L'abrogazione è avvenuta nel contesto delle riforme processuali successive. Per la data precisa, consulta le note alla norma nel codice annotato.

Posso trovare informazioni storiche sull'articolo 457 abrogato?

Sì, codici storici e studi sulla legislazione processuale contengono il testo originale e il contesto dell'abrogazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.