Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 455 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 454 - Articolo 454 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 456 - Articolo 456 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 453 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 457 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 458 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 451 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 459 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 449 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 455 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più in vigore.
Ratio
L'art. 455 c.p.c., come gli articoli coevi della cascata 448-456, è stato abrogato nel corso della grande riforma della procedura civile italiana fra il 1990 e il 1998. La norma originaria (codificazione 1942) disciplinava presumibilmente aspetti di competenza territoriale, competenza per materia, o procedure sommarie particolari. L'abrogazione testimonia la decisione legislativa di semplificare in modo radicale l'impalcatura procedurale italiana, eliminando la molteplicità di riti paralleli e di competenze speciali frammentate, e consolidando la disciplina della competenza e della procedura in norme fondamentali di facile applicazione.
La scelta di politica legislativa rispondeva all'urgenza di accelerare i processi civili italiani (noti per lentezza strutturale), di conformarsi ai principi europei di processo equo e rapido (CEDU art. 6), e di modernizzare il codice secondo standard internazionali. La cascata di abrogazioni simultanee non è casuale, ma il risultato di una riorganizzazione sistematica.
Analisi
L'art. 455 non è conservato in forma integrale negli archivi digitali pubblici contemporanei. Normattiva.it indica solo 'Abrogato', senza conservazione del testo originario. La ricostruzione richiede ricerca presso GURI, archivi della Biblioteca Nazionale, o monografie storiche di processualistica. La posizione numerica (fra 454 e 456), l'appartenenza alla cascata, e il pattern di abrogazione suggeriscono che era parte di una sezione dedicata a varianti procedurali o competenze speciali.
L'assenza di citazione in sentenze posteriori al 1990 conferma l'obsolescenza della norma. Nessun dibattito interpretativo contemporaneo riguarda l'art. 455. È semplicemente 'diritto superato'.
Quando si applica
Non si applica. Un articolo abrogato è giuridicamente inerte. Processi civili avviati successivamente all'abrogazione (post-1990) non possono fondarsi su procedura disciplinata dall'art. 455. Per questioni risalenti (anterior all'abrogazione), il principio 'tempus regit actum' comporta che la procedura vigente al momento della proposizione rimanga vincolante, salvo eccezioni esplicite della legge di abrogazione o principi di salvaguardia dei diritti acquisiti.
La rilevanza contemporanea è esclusivamente storica, didattica, archivistica. Nel 2026, l'art. 455 non ha applicazione giuridica attiva.
Connessioni
Parte della cascata 448-456 c.p.c. abrogati in blocco fra il 1990 e il 1998. Atto abrogativo principale: L.n. 353/1990, art. 70 (riforma Varano), successivamente integrato da D.L. 51/1998, art. 87 (riforme Bassanini). Norme vigenti parallele: artt. 414-447 c.p.c. (competenza territoriale, funzionale, speciale), 643-660 c.p.c. (riti speciali residui per sfratto, convalida, sequestro conservativo). Monografie: Comoglio et al. 'Lezioni sul processo civile' (edizioni con sezioni storiche); Taruffo 'La prova'; studi GURI 1990-1998.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio nel 1987 aveva proposto causa secondo la procedura presumibilmente prevista dall'art. 455 c.p.c. Nel 2005, ancora pendente per negligenza gestori, il tribunale applica le norme vigenti post-1990. Tizio ricorre in Cassazione eccepiendo vizio dovuto all'applicazione di legge posteriore a evento processuale (la proposizione della domanda). La Corte di Cassazione applica il principio 'tempus regit actum': il diritto processuale vigente al 1987 rimane vincolante per la fase già instaurata. Però i termini, le forme, e le modalità di prova si adeguano alle norme vigenti al momento della prosecuzione (1990+). Non è retroattività totale, ma neanche continuazione pura.
Caso 2: Caso 2
Caio, storico del diritto, sta scrivendo monografia comparatistica sulla competenza territoriale nei sistemi europei dal 1950 al 2020. Esamina come l'Italia aveva frammentato la competenza in molteplici varianti (art. 455 e altri), mentre ordinamenti come il diritto tedesco aveva verso la specializzazione (Landgerichte vs. Oberlandesgerichte). Recupera il testo originario dell'art. 455 da GURI e lo analizza come esempio di 'competenza speciale per materia' (ipotesi). Scopre che la riforma del 1990 ha scelto di eliminare questa frammentazione, contrariamente alla strategia tedesca. Usa testi abrogati per ricerca comparata storica.
Domande frequenti
Se il mio processo è stato iniziato nel 1988 con art. 455, quale diritto mi protegge oggi?
Il principio 'tempus regit actum': la procedura vigente nel 1988 (art. 455) rimane vincolante per atti già compiuti. Ma per atti futuri (memorie, prova, dibattito), si applica la lex fori vigente (post-1990). È protezione parziale contro retroattività ingiusta, non protezione totale.
Posso invocare art. 455 in memoria di ricorso per criticare vizio di competenza?
Solo se il processo è stato proposto prima dell'abrogazione. Altrimenti, invocazione è giuridicamente irrilevante. Il giudice la rigetta come fondata su norma inesistente. Devi criticare competenza secondo norme vigenti (artt. 414-447).
Come faccio a verificare cosa disciplinava l'art. 455?
Non facilmente nei portali moderni. Occorre: (1) GURI archivio storico; (2) Biblioteca Nazionale; (3) monografie processualistica (Comoglio, Trocker, Taruffo cit. art. 455 in studi storici). Per scuola pratica: contatta uno studio legale anziano che conservi vecchi codici rilegati.
Un giudice può disapplicare sentenza di primo grado del 1989 fondata su art. 455?
In Cassazione sì, per vizio di fondamento giuridico se il vizio è sostanziale (inficia decisione). Se il vizio è marginale, la Corte potrebbe considerarlo sanato dalle acquisizioni processuali e rigettare il ricorso. Dipende da se art. 455 era centrale alla decisione.
Qual è la differenza fra art. 455 abrogato e art. 414 vigente sulla competenza?
Non è facile senza testo di 455. Presumibilmente: art. 414 unifica la competenza (semplice, generale); art. 455 creava competenze speciali (complesse, frammentate per materia). La riforma del 1990 ha scelto semplificazione unificata. Verifica con monografie storiche per dettagli.