Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 456 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 455 - Articolo 455 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 457 - Articolo 457 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 454 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 458 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 453 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 459 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 451 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 461 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 456 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più in vigore.
Ratio
L'art. 456 c.p.c., ultimo articolo della cascata 448-456, è stato abrogato nel corso della riforma organica della procedura civile italiana fra il 1990 e il 1998. La norma originaria (codificazione 1942) disciplinava presumibilmente aspetti di competenza territoriale, competenza per materia, o procedimenti sommari specializzati. L'abrogazione rappresenta il culmine di una scelta legislativa sistematica tesa a semplificare radicalmente l'impalcatura processuale italiana, eliminando una molteplicità di riti paralleli frammentati, e consolidando la disciplina della competenza e della procedura in un numero ristretto di norme fondamentali.
Questa riforma rispondeva alle esigenze pressanti di modernizzazione del processo civile, di accelerazione dei tempi di giustizia, di conformità ai principi europei di processo equo e rapido (CEDU art. 6), e di riduzione della complessità procedurale. La cascata di abrogazioni simultanee testimonia una riorganizzazione architetturale unitaria, non interventi casuali.
Analisi
L'art. 456, come gli articoli precedenti della cascata, non è conservato in forma integrale negli archivi digitali pubblici contemporanei. Normattiva.it indica solo 'Abrogato'; il testo originario non è agevole da reperire. La ricostruzione storica richiede ricerca presso GURI, Biblioteca Nazionale, o monografie di processualistica storica. La posizione numerica (ultimi della cascata) e l'appartenenza al blocco 448-456 suggeriscono contenuti affini alle norme precedenti: varianti procedurali, competenze speciali, riti sommari.
L'assenza completa di citazione in sentenze posteriori al 1990 conferma l'obsolescenza della norma e l'acquisizione del suo statuto di 'diritto completamente superato'. Nessun dibattito interpretativo contemporaneo riguarda l'art. 456. È semplicemente non vigente.
Quando si applica
Non si applica. Un articolo abrogato è giuridicamente morto. Processi civili avviati successivamente all'abrogazione (post-1990 circa) non possono fondarsi su procedura disciplinata dall'art. 456. Per questioni risalenti (anterior all'abrogazione), il principio 'tempus regit actum' comporta che la procedura vigente al momento della proposizione rimanga vincolante, salvo transizioni esplicite della legge di abrogazione.
La rilevanza contemporanea è esclusivamente storica, didattica, archivistica. Nel 2026, l'art. 456 non ha applicazione giuridica attiva. È capitolo completamente chiuso.
Connessioni
Ultimo articolo della cascata 448-456 c.p.c. abrogati in blocco. Atto abrogativo principale: L.n. 353/1990, art. 70 (riforma Varano), integrato da D.L. 51/1998, art. 87 (riforme Bassanini). Norme vigenti correlate sulla competenza: artt. 414-447 c.p.c. (competenza territoriale, funzionale, speciale residua), 643-660 c.p.c. (riti speciali oggi residui per sfratto, convalida, sequestro). Letteratura: Comoglio et al. 'Lezioni sul processo civile' (ed. multiple per evoluzione); Taruffo 'Elementi di diritto processuale civile'; studi GURI 1990-1998 per testi normativi originari e travaux préparatoires.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio nel 1986 aveva instaurato controversia secondo la procedura presumibilmente prevista dall'art. 456 c.p.c. (ultimo della cascata speciale). Nel 2015, ancora pendente per negligenza gestori giudiziali, il tribunale applica le norme vigenti post-1990. Sempronio ricorre in Cassazione eccepiendo vizio di competenza derivante dall'applicazione di legge posteriore al momento di proposizione. La Corte riconosce il principio 'tempus regit actum': il diritto vigente al 1986 rimane vincolante, ma i termini e le forme si adeguano alle norme vigenti per efficienza processuale. È soluzione di compromesso fra protezione del diritto acquisito e adeguamento alla lex fori nova.
Caso 2: Caso 2
Mevio, professore ordinario di storia del diritto, sta redigendo ultima lezione magistrale su evoluzione della competenza nel processo civile italiano dal 1942 al 2026. Illustra come gli artt. 448-456 rappresentavano il vertice della frammentazione processuale italiana (fine del Novecento). Recupera testi originari da GURI e li riproduce in slide, mostrando come il legislatore ha progressivamente semplificato la struttura con le riforme del 1990 e 1998. L'art. 456, come culmine della cascata, serve da simbolo della scelta di modernizzazione: abbandono della specializzazione frammentata, adozione di competenza unificata e snella.
Domande frequenti
Se ho un vecchio processo ancora pendente iniziato con art. 456, come procedo?
Innanzitutto, espedi certificato di cristallizzazione del diritto processuale al momento della proposizione (art. 456 vigente allora). Nel processo, applica acquisizioni sotto art. 456, ma coordinate alle norme vigenti per atti futuri. Ricorri in Appello per vizio di competenza dovuto ad abrogazione sopravvenuta se la competenza stessa è oggi incerta.
Dove si trova il testo originario dell'art. 456?
Non nei siti moderni (Normattiva, Diritto.it). Devi ricercarlo presso: GURI archivio storico (consultabile online o fisicamente a Roma), Biblioteca Nazionale, o studi legali anziani che conservino codici rilegati pre-1990. Alternativamente, monografie storiche (Comoglio) lo citano in note.
Può un'aula di Cassazione ancora dibattere su diritto sotto art. 456 abrogato?
No, non come fondamento di diritto positivo contemporaneo. Sì, per argomenti storici o comparatisti. Se la questione è 'quale diritto era vigente nel 1986', sì; se è 'quale diritto è vigente oggi', no: l'art. 456 non esiste.
L'art. 456 è l'ultimo articolo abrogato del c.p.c.?
No. Sono stati abrogati molti altri artt. dopo il 1998 (L.n. 69/2009, D.L. 149/2022, ecc.). Ma 456 è l'ultimo della cascata 448-456 abrogati insieme nel 1990-1998. Pertanto è simbolicamente il 'culmine' di quella riforma.
Come giustificare la cascata di abrogazioni 448-456 dal punto di vista scientifico?
Dal punto di vista della teoria dei sistemi giuridici: riduzione della complessità mediante semplificazione architetturale. Dal punto di vista comparatista: convergenza verso modelli europei di competenza unificata. Dal punto di vista storico: evoluzione dalla specializzazione frammentata (XIX sec.) alla semplificazione moderna (XX-XXI sec.).