Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 461 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 460 - Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 462 - Articolo 462 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 459 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 463 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 458 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 464 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 457 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 465 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 456 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.
Ratio
Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.
Analisi
L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.
Quando si applica
Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.
Connessioni
Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio, appena abilitato alla professione forense, legge un vecchio manuale che cita l'articolo 461. Controlla il Codice vigente e constata che l'articolo è abrogato. Comprende così l'importanza di usare sempre i testi normativi aggiornati nella sua pratica legale quotidiana.
Caso 2: Caso 2
Mevio è uno studente di giurisprudenza che prepara una tesi sul diritto processuale civile. Scopre che l'articolo 461 è abrogato e dedica una parte della tesi all'analisi storica della sua abrogazione e alle cause normative che l'hanno determinata.
Domande frequenti
L'articolo 461 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?
No, l'articolo 461 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.
Cosa devo fare se uno studio legale mi riferisce all'articolo 461?
Chiedi chiarimenti sulla norma vigente che lo ha sostituito. Uno studio serio dovrebbe sempre citare disposizioni attuali.
Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 461?
Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.
Posso trovare il testo dell'articolo 461 in qualche documento ufficiale?
Sì, consulta normattiva.it o i codici annotati che conservano i testi delle norme abrogate con note esplicative.
Come evitare di fare riferimento a norme abrogate?
Usa sempre codici aggiornati, consulta siti ufficiali come normattiva.it e, se dubbioso, chiedi a un professionista.