Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 461 c.p.c.

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del Titolo IV del Libro II disposta dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato e non più in vigore
  • Non ha effetti giuridici attuali
  • Riferimento storico normativo
Indice dei contenuti

Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.

Ratio

Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.

Analisi

L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.

Quando si applica

Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.

Connessioni

Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Caio, appena abilitato alla professione forense, legge un vecchio manuale che cita l'articolo 461. Controlla il Codice vigente e constata che l'articolo è abrogato. Comprende così l'importanza di usare sempre i testi normativi aggiornati nella sua pratica legale quotidiana.

Caso 2: Caso 2

Mevio è uno studente di giurisprudenza che prepara una tesi sul diritto processuale civile. Scopre che l'articolo 461 è abrogato e dedica una parte della tesi all'analisi storica della sua abrogazione e alle cause normative che l'hanno determinata.

Domande frequenti

L'articolo 461 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?

No, l'articolo 461 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.

Cosa devo fare se uno studio legale mi riferisce all'articolo 461?

Chiedi chiarimenti sulla norma vigente che lo ha sostituito. Uno studio serio dovrebbe sempre citare disposizioni attuali.

Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 461?

Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.

Posso trovare il testo dell'articolo 461 in qualche documento ufficiale?

Sì, consulta normattiva.it o i codici annotati che conservano i testi delle norme abrogate con note esplicative.

Come evitare di fare riferimento a norme abrogate?

Usa sempre codici aggiornati, consulta siti ufficiali come normattiva.it e, se dubbioso, chiedi a un professionista.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.