Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 462 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 461 - Articolo 461 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 463 - Articolo 463 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 464 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 459 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 465 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 458 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 466 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 457 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.
Ratio
Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.
Analisi
L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.
Quando si applica
Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.
Connessioni
Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.
Casi pratici
Caso 1: Sempronio è coinvolto in una lite commerciale
Il suo avvocato Filano gli spiega che non può fare affidamento sull'articolo 462 perché abrogato. Insieme rivedono le norme attuali che disciplinano i procedimenti commerciali.
Caso 2: Caso 2
Tizio, ricercatore di diritto processuale, studia l'impatto delle riforme sul sistema civile. Analizza come l'articolo 462 sia stato eliminato dalle disposizioni vigenti e quali siano i motivi legislativi di questa scelta.
Domande frequenti
L'articolo 462 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?
No, l'articolo 462 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.
Posso utilizzare l'articolo 462 nel mio ricorso?
No. Essendo abrogato, non può costituire fondamento di alcun atto processuale. Occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti.
Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 462?
Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.
Quando è stato abrogato l'articolo 462?
L'abrogazione è avvenuta nel contesto delle riforme processuali successive. Per la data precisa, consulta le note alla norma nel codice annotato.
Dove posso studiare la storia dell'abrogazione dell'articolo 462?
Consulta gli studi di diritto processuale, i lavori della dottrina specializzata e le relazioni ministeriali sulle riforme civili.