Autore: Andrea Marton

  • Art. 615-bis c.p.: Interferenze illecite nella vita privata

    Art. 615-bis c.p.: Interferenze illecite nella vita privata

    Art. 615-bis c.p. – Interferenze illecite nella vita privata

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

    Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

    I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato .

  • Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o t

    Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o t

    Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    La pena è della reclusione da due a dieci anni :

    1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

    2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

    3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

    Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni .

    Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

  • Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici

    Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici

    Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.

    La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) .

    La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 615-ter, terzo comma .

  • Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, disposit

    Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, disposit

    Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

    Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2024, n. 90

    [Abrogato]

  • Art. 616 c.p.: Violazione, sottrazione e soppressione di corrisp

    Art. 616 c.p.: Violazione, sottrazione e soppressione di corrisp

    Art. 616 c.p. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

    Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

    Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza .

  • Art. 617 c.p.: Cognizione, interruzione o impedimento illeciti d

    Art. 617 c.p.: Cognizione, interruzione o impedimento illeciti d

    Art. 617 c.p. – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni .

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

    I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

  • Art. 617-bis c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad inte

    Art. 617-bis c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad inte

    Art. 617-bis c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) .

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni …

    .

  • Art. 617-ter c.p.: Falsificazione, alterazione o soppressione de

    Art. 617-ter c.p.: Falsificazione, alterazione o soppressione de

    Art. 617-ter c.p. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

    Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

  • Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzion

    Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzion

    Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

    I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

    Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

    1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell’articolo 615-ter, terzo comma ;

    2) in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

    3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90 .

  • Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte a

    Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte a

    Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni .

    Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni .

  • Art. 617-sexies c.p.: Falsificazione, alterazione o soppressione

    Art. 617-sexies c.p.: Falsificazione, alterazione o soppressione

    Art. 617-sexies c.p. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

    La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

    Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

  • Art. 618 c.p.: Rivelazioni del contenuto di corrispondenza

    Art. 618 c.p.: Rivelazioni del contenuto di corrispondenza

    Art. 618 c.p. – Rivelazione del contenuto di corrispondenza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.