Autore: Andrea Marton

  • Art. 412 c.p.c.: Processo verbale di mancata conciliazione

    Art. 412 c.p.c.: Processo verbale di mancata conciliazione

    Art. 412 c.p.c. – Risoluzione arbitrale della controversia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

    Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

    1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;

    2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

    Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

    Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.

    Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto .

  • Art. 411 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione

    Art. 411 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione

    Art. 411 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

    Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

    Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto .

  • Articolo 410-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 410-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 410-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 410 c.p.c.: Tentativo facoltativo di conciliazione

    Art. 410 c.p.c.: Tentativo facoltativo di conciliazione

    Art. 410 c.p.c. – Tentativo di conciliazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.

    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

    Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma.

    In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

    La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

    La richiesta deve precisare:

    1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

    2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

    3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

    4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

    Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

    La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave .

  • Art. 409 c.p.c.: Controversie individuali di lavoro

    Art. 409 c.p.c.: Controversie individuali di lavoro

    Art. 409 c.p.c. – Controversie individuali di lavoro

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

    1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;

    2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

    3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato . La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa ;

    4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

    5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

  • Articolo 408 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 408 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 408 c.p.c. – Decisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata è del conciliatore, di lire centocinquanta se è del pretore, di lire trecento se è del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso.

  • Articolo 407 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Articolo 407 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione

    Art. 407 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito .

  • Articolo 406 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 406 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 406 c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

  • Articolo 405 Codice di Procedura Civile: Domanda di opposizione

    Articolo 405 Codice di Procedura Civile: Domanda di opposizione

    Art. 405 c.p.c. – Domanda di opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

    La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

  • Articolo 404 Codice di Procedura Civile: Casi di opposizione di terzo

    Articolo 404 Codice di Procedura Civile: Casi di opposizione di terzo

    Art. 404 c.p.c. – Casi di opposizione di terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.

    Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.

  • Art. 403 c.p.c.: Impugnazione della sentenza di revocazione

    Art. 403 c.p.c.: Impugnazione della sentenza di revocazione

    Art. 403 c.p.c. – Impugnazione della sentenza di revocazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

    Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • Articolo 402 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 402 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 402 c.p.c. – Decisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata .

    Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore.