Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 403 c.p.c. – Impugnazione della sentenza di revocazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 402 - Articolo 402 Codice di Procedura Civile: Decisione→Cod. proc. civ. art. 404 - Articolo 404 Codice di Procedura Civile: Casi di opposizione di t…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 401 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione→Articolo 405 Codice di Procedura Civile: Domanda di opposizione→Articolo 400 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Articolo 406 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Art. 399 c.p.c.: Deposito della citazione e della risposta→Articolo 407 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione→Articolo 398 Codice di Procedura Civile: Proposizione della domanda
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere ulteriormente impugnata per revocazione; contro di essa valgono i comuni rimedi di appello e cassazione.
Ratio
L'art. 403 è una norma di chiusura che garantisce la stabilità finale del giudicato. Se fosse consentita una revocazione della sentenza di revocazione, si creerebbe un circolo infinito di rimedi straordinari, paralizzando il sistema giudiziario. La norma impedisce questo, stabilendo che la revocazione è l'ultima istanza straordinaria ammissibile: una volta pronunciata la sentenza di revocazione, i rimedi ordinari (appello e cassazione) sono gli unici percorribili.
Analisi
Il primo comma vieta tassativamente una revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Anche se nel procedimento di revocazione si verificassero dolo, falsità documentale o altri motivi ordinari di revocazione, essi non sarebbero rilevanti perché la revocazione non è ammissibile. Il secondo comma specifica che rimane aperto il ricorso ordinario in appello (per violazione di legge, errori su questioni di fatto, errori su interpretazione del merito) e in cassazione (per cassazione e violazioni di diritto).
Quando si applica
Sempre e comunque: una sentenza di revocazione è insindacabile in revocazione. Se scopri che il giudice della revocazione ha commesso un errore (ad es., ha sottovalutato una perizia durante l'istruzione della revocazione), il tuo rimedio è l'appello ordinario, non la revocazione. La regola è assoluta e senza eccezioni.
Connessioni
Rimandi: art. 395 (motivi di revocazione, che non valgono per sentenze di revocazione), art. 340-353 (appello ordinario), art. 360 e ss. (ricorso per cassazione). La norma è corollario della scelta legislativa di fare della revocazione un rimedio straordinario, non un'impugnazione ordinaria.
Casi pratici
Caso 1: Tizio propone revocazione e vince
Il giudice della revocazione annulla la sentenza originaria e lo assolve. Mevio, la controparte che aveva vinto, è profondamente insoddisfatto della sentenza di revocazione. Scopre (o crede di scoprire) che il giudice della revocazione ha sbagliato nel valutare la perizia. Mevio vorrerebbe ricorrere in revocazione per questo errore. Non può. L'art. 403 glielo impedisce. Mevio deve ricorrere in appello ordinario, contestando al giudice dell'appello l'errore di valutazione della perizia. Se l'appello accoglie le sue eccezioni, il merito viene rivisto; se rigetta, la sentenza di revocazione diventa definitiva.
Caso 2: Caso 2
Caio ricorre in revocazione e il giudice della revocazione la rigetta, mantenendo la sentenza originaria a carico di Caio. Caio scopre successivamente elementi che avrebbero potuto provare il dolo della controparte durante il giudizio di revocazione. Caio pensa: «Ricorro ancora in revocazione per questo nuovo dolo». Non può. La sentenza che ha rigettato la sua revocazione non è impugnabile ulteriormente in revocazione. Caio ha solo la risorsa dell'appello ordinario, in cui potrà contestare al giudice di appello la valutazione del dolo che il giudice della revocazione aveva fatto. Se non riesce a convincere l'appello, la sentenza diventa definitiva.
Domande frequenti
Se scopro nuovo dolo dopo la sentenza di revocazione, non posso far niente?
Puoi ricorrere in appello ordinario e denunciare al giudice di appello il dolo che avevi scoperto dopo il giudizio di revocazione (e che il giudice di revocazione non aveva considerato). Dovrai fornire prove concrete. Se l'appello accoglie la tua contestazione, il merito viene rivisto. La revocazione però non è percorribile: è preclusa da art. 403.
Mi conviene fare appello se sono insoddisfatto della sentenza di revocazione?
Dipende dai motivi. Se l'errore è di fatto o di valutazione della prova, appello è il rimedio appropriato e ha buone probabilità. Se l'errore è di diritto processuale (violazione di norme sulla procedura), cassazione è migliore. Se è una semplice valutazione equitativa, appello è l'opzione, anche se non è garantito che la corte di appello la riveda.
La sentenza di revocazione è definitiva dopo i 30 giorni di appello o prima?
La sentenza di revocazione è appellabile per 30 giorni dalla comunicazione/notificazione. Se non fai appello entro i 30 giorni, diventa definitiva (passata in giudicato). Se fai appello, rimane pendente finché non finisce il giudizio di appello. Solo dopo la sentenza di appello (se confermativa) o cassazione definitiva, il giudicato si consolida.
Il giudice di appello può decidere diversamente dal giudice della revocazione?
Sì, completamente. Il giudice di appello rivede il merito secondo i criteri ordinari di appello (errori di fatto e diritto). Può dichiarare che il giudice della revocazione si era sbagliato, e cambia la decisione. Quindi il rischio di una sentenza di appello più sfavorevole (o più favorevole) esiste.
Se faccio ricorso in cassazione dalla sentenza di revocazione, è diverso dall'appello?
Sì. La cassazione richiede violazione di diritto o vizi procedurali gravi. Non è una rivalutazione del merito come l'appello. Se ricorri in cassazione, non contesterai la valutazione della prova, bensì la corretta applicazione della legge. La cassazione è un rimedio più ristretto dell'appello.