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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 403 c.p.c. – Impugnazione della sentenza di revocazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

In sintesi

  • Non è ammissibile una revocazione di secondo grado: la sentenza di revocazione non può essere ricorsa in revocazione a sua volta
  • Contro la sentenza di revocazione valgono i rimedi ordinari: appello (per errori di diritto e fatto) e cassazione (per cassazione)
  • Questa limitazione impedisce un circolo infinito di impugnazioni straordinarie
  • La sentenza di revocazione, una volta definita, diventa stabile e non più sindacabile in revocazione

La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere ulteriormente impugnata per revocazione; contro di essa valgono i comuni rimedi di appello e cassazione.

Ratio

L'art. 403 è una norma di chiusura che garantisce la stabilità finale del giudicato. Se fosse consentita una revocazione della sentenza di revocazione, si creerebbe un circolo infinito di rimedi straordinari, paralizzando il sistema giudiziario. La norma impedisce questo, stabilendo che la revocazione è l'ultima istanza straordinaria ammissibile: una volta pronunciata la sentenza di revocazione, i rimedi ordinari (appello e cassazione) sono gli unici percorribili.

Analisi

Il primo comma vieta tassativamente una revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Anche se nel procedimento di revocazione si verificassero dolo, falsità documentale o altri motivi ordinari di revocazione, essi non sarebbero rilevanti perché la revocazione non è ammissibile. Il secondo comma specifica che rimane aperto il ricorso ordinario in appello (per violazione di legge, errori su questioni di fatto, errori su interpretazione del merito) e in cassazione (per cassazione e violazioni di diritto).

Quando si applica

Sempre e comunque: una sentenza di revocazione è insindacabile in revocazione. Se scopri che il giudice della revocazione ha commesso un errore (ad es., ha sottovalutato una perizia durante l'istruzione della revocazione), il tuo rimedio è l'appello ordinario, non la revocazione. La regola è assoluta e senza eccezioni.

Connessioni

Rimandi: art. 395 (motivi di revocazione, che non valgono per sentenze di revocazione), art. 340-353 (appello ordinario), art. 360 e ss. (ricorso per cassazione). La norma è corollario della scelta legislativa di fare della revocazione un rimedio straordinario, non un'impugnazione ordinaria.

Domande frequenti

Se scopro nuovo dolo dopo la sentenza di revocazione, non posso far niente?

Puoi ricorrere in appello ordinario e denunciare al giudice di appello il dolo che avevi scoperto dopo il giudizio di revocazione (e che il giudice di revocazione non aveva considerato). Dovrai fornire prove concrete. Se l'appello accoglie la tua contestazione, il merito viene rivisto. La revocazione però non è percorribile: è preclusa da art. 403.

Mi conviene fare appello se sono insoddisfatto della sentenza di revocazione?

Dipende dai motivi. Se l'errore è di fatto o di valutazione della prova, appello è il rimedio appropriato e ha buone probabilità. Se l'errore è di diritto processuale (violazione di norme sulla procedura), cassazione è migliore. Se è una semplice valutazione equitativa, appello è l'opzione, anche se non è garantito che la corte di appello la riveda.

La sentenza di revocazione è definitiva dopo i 30 giorni di appello o prima?

La sentenza di revocazione è appellabile per 30 giorni dalla comunicazione/notificazione. Se non fai appello entro i 30 giorni, diventa definitiva (passata in giudicato). Se fai appello, rimane pendente finché non finisce il giudizio di appello. Solo dopo la sentenza di appello (se confermativa) o cassazione definitiva, il giudicato si consolida.

Il giudice di appello può decidere diversamente dal giudice della revocazione?

Sì, completamente. Il giudice di appello rivede il merito secondo i criteri ordinari di appello (errori di fatto e diritto). Può dichiarare che il giudice della revocazione si era sbagliato, e cambia la decisione. Quindi il rischio di una sentenza di appello più sfavorevole (o più favorevole) esiste.

Se faccio ricorso in cassazione dalla sentenza di revocazione, è diverso dall'appello?

Sì. La cassazione richiede violazione di diritto o vizi procedurali gravi. Non è una rivalutazione del merito come l'appello. Se ricorri in cassazione, non contesterai la valutazione della prova, bensì la corretta applicazione della legge. La cassazione è un rimedio più ristretto dell'appello.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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