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Art. 401 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice della revocazione può pronunciare su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, la ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Articolo così sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il giudice della revocazione può ordinare su istanza della parte la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata mediante ordinanza emessa in camera di consiglio.
Ratio
L'art. 401 riconosce che in caso di revocazione il ricorrente rischia di subire danni irreversibili se la sentenza contestata continua a essere eseguita mentre il giudizio di revocazione è ancora in corso. Quindi il legislatore consente al giudice della revocazione di 'congelarne' temporaneamente l'esecuzione in attesa della decisione sul merito. La procedura in camera di consiglio (incontro riservato fra giudice e rappresentanti delle parti) assicura rapidità senza perdere trasparenza.
Analisi
L'art. 401 rimanda all'art. 373 c.p.c., che disciplina la sospensione ordinaria dell'esecuzione in appello. I presupposti sono: (a) gravame del danno (il ricorrente subirebbe danno grave se l'esecuzione continua); (b) periculum in mora (urgenza; se aspetti la sentenza di revocazione, è tardi). Il giudice della revocazione valuta se sussistono questi presupposti e, se sì, emana un'ordinanza in camera di consiglio (non sentenza, ma ordinanza cautelare). L'ordinanza sospende solo l'esecuzione, non il procedimento di revocazione.
Quando si applica
Esempio tipico: Tizio è condannato al versamento di 100.000 euro. Propone revocazione perché scopre dolo. Nel frattempo, se la sentenza viene eseguita e Tizio paga i 100.000, anche se poi vince la revocazione sarà difficile recuperarli (danno irreversibile). Tizio chiede sospensione dell'esecuzione. Il giudice, valutando gravità del danno e urgenza, ordina in camera di consiglio la sospensione: la sentenza non si eseguisce finché la revocazione non sia decisa.
Connessioni
Rimandi essenziali: art. 373 (sospensione ordinaria), art. 386 (effetti dell'appello sull'esecuzione), art. 398 (la istanza di sospensione va inserita nell'atto di citazione). La sospensione è una misura cautelare accessoria al procedimento di revocazione, non autonoma.
Domande frequenti
La sospensione è automatica o devo chiederla esplicitamente?
Devi chiederla esplicitamente. Il giudice non la ordina d'ufficio. Anzi, la richiesta va inserita direttamente nell'atto di citazione della revocazione (art. 401), insieme con gli elementi che giustificano la sospensione (il danno che subirai, l'urgenza).
Quali sono i criteri che il giudice applica per decidere se sospendere?
L'art. 373, a cui l'art. 401 rimanda, richiede: (a) gravame del danno, se l'esecuzione continua, subisci un danno grave; (b) periculum in mora, urgenza, irreversibilità. Esempi: condanna pecuniaria, perdita di un bene immobile, atti personali che non si possono ripeterne. Non basta generica contrarietà alla sentenza.
Se il giudice sospende l'esecuzione, la sospensione vale anche durante l'appello eventuale della revocazione?
No. L'ordinanza di sospensione è un effetto accessorio al procedimento di revocazione. Se la sospensione è ordinata e poi continua il procedimento, la sospensione rimane finché il giudice della revocazione non decide. Se la revocazione è rigettata e la controparte ricorre in appello, la sospensione decade (a meno che l'appellante non chieda sospensione anche in appello secondo l'art. 373).
Quanto tempo ci vuole per la sospensione? È veloce come la richiedo?
La procedura in camera di consiglio è semplificata rispetto al dibattimento ordinario. Il giudice convoca le parti (o i loro avvocati) in riunione privata, ascolta rapidamente gli argomenti e decide nell'istante o in pochi giorni. Non è immediato, ma è considerevolmente più rapido di un'istruzione completa.
Se il giudice mi nega la sospensione, posso ricorrere contro l'ordinanza?
L'ordinanza che nega la sospensione è un'ordinanza interlocutoria. Secondo il codice, non è direttamente ricorribile in appello. Puoi eventualmente eccepire il torto subito al termine della revocazione (quando il giudice decide il merito), e se perdi, allora ricorri in cassazione. La ricorribilità immediata è limitata alle ordinanze di 'definitiva risoluzione' della revocazione.