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Art. 400 c.p.c. – Procedimento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il procedimento di revocazione davanti al giudice segue le norme ordinarie previste per quel giudice, salvo quanto modificato dalle specifiche disposizioni sulla revocazione.
Ratio
L'art. 400 rappresenta una scelta legislativa di economia processuale: non creare un nuovo procedimento ad hoc per la revocazione, bensì utilizzare il procedimento già previsto per quel giudice, adattandolo solo dove necessario mediante le norme specifiche della revocazione. Questo riduce la frammentazione del diritto processuale e rende la revocazione un'impugnazione 'leggera', che non introduce complessità burocratica aggiuntiva.
Analisi
Se ricorri in revocazione davanti a un tribunale ordinario, segui il procedimento ordinario di tribunale (fase introduttiva con scambi di memoria, fase istruttoria, discussione). Se ricorri davanti a giudice di pace, segui le norme semplificate di quel giudice (più rapide, meno formali). Se davanti a corte d'appello (caso raro, riguarda revocazioni di sentenze di appello), segui il procedimento di appello. Le modifiche introdotte dal capo sulla revocazione riguardano: termine di deposito (20 giorni), sospensione dell'esecuzione (art. 401), decisione che affronta il merito (art. 402).
Quando si applica
In ogni procedimento di revocazione: la regola non è 'creazione di una procedura nuova', bensì 'adattamento della procedura ordinaria del giudice competente alle poche esigenze speciali della revocazione'. Quindi il giudice della revocazione applica innanzitutto le regole ordinarie, poi le specifiche norme della revocazione solo dove eventualmente rilevanti.
Connessioni
Rimandi complessi agli artt. 166-185 (procedimento ordinario davanti a tribunale), artt. 702-712 (giudice di pace), artt. 326-356 (procedimento in appello). Artt. 398-405 contengono le specifiche deroghe alla procedura ordinaria nel caso di revocazione.
Domande frequenti
La revocazione davanti a tribunale dura tanto quanto un primo grado ordinario?
Sì, grosso modo. Anche se ricorri su una sentenza ormai definitiva, il procedimento segue gli stessi step del primo grado ordinario (memoria, istruzione, discussione). La differenza è che il terreno è più ristretto (il motivo della revocazione, non tutte le questioni della causa originaria) e i tempi possono essere leggermente più rapidi se il giudice ha chiaro il motivo.
Se ricorro in revocazione davanti a giudice di pace, quali norme di procedura applica il giudice?
Le norme ordinarie di giudice di pace previste negli artt. 702-712 c.p.c., con le specifiche modifiche della revocazione inserite dove applicabili (ad es. il termine di 20 giorni dell'art. 399). L'art. 399 stesso rimanda all'art. 319 per la procedura semplificata davanti al giudice di pace nella revocazione.
Posso ricorrere in revocazione davanti a una corte d'appello?
Teoricamente sì, se la sentenza che intendi contestare è stata pronunciata dalla corte d'appello. Ma è rarissimo in pratica. Seguirebbe le norme ordinarie di procedimento in appello, applicate alla revocazione straordinaria. Consulta un avvocato se ti trovi in questo scenario.
L'art. 400 significa che la revocazione è 'gratuita' di norme speciali?
No. L'art. 400 dice che il procedimento ordinario si applica 'in quanto non derogato' dalle norme specifiche sulla revocazione. Quindi le deroghe ci sono, ma sono inserite negli artt. 395-405 (capitolo revocazione). L'art. 400 è una norma di base che evita di replicare tutto il procedimento ordinario.
Se il giudice decide di sospendere l'esecuzione della sentenza originaria (art. 401), influisce sulla procedura?
Solo per quanto riguarda l'effetto della sentenza: non si eseguirà finché il giudice non decide sulla revocazione. La procedura processuale (memoria, istruzione, discussione) rimane invariata. La sospensione è una misura cautelare, non una modificazione del procedimento ordinario.