← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 407 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

In sintesi

  • Ordinanza cautelare sospensiva dell'esecuzione a istanza di parte
  • Procedimento in camera di consiglio secondo art. 373 c.p.c.
  • Richiesta da inserire nell'atto di citazione dell'opposizione
  • Misura di urgenza durante il giudizio di opposizione

L'articolo 407 consente al giudice dell'opposizione di pronunziare su richiesta di parte un'ordinanza cautelare sospensiva dell'esecuzione, seguendo il procedimento in camera di consiglio.

Ratio

L'articolo 407 c.p.c. introduce una misura cautelare a protezione dell'opponente (colui che contesta l'esecuzione forzata). Durante il procedimento di opposizione, che può durare mesi, l'esecutato corre il rischio di subire pregiudizio irreparabile (pignoramento, vendita mobiliare, espropriazione immobiliare). L'ordinanza cautelare sospensiva pausa l'esecuzione fino alla sentenza finale, tutelando il fumus boni iuris (apparenza di buon diritto) dell'opposizione.

Il fondamento è il principio di «non aggravamento» nella tutela cautelare: se l'opposizione appare fondata, sospendere l'esecuzione protegge meglio il diritto sostanziale rispetto al rimedio del danno ex post.

Analisi

La norma strutturata su due profili: (a) il potere del giudice (pronunciare ordinanza), (b) le condizioni e il procedimento. La richiesta deve essere inserita nell'atto di citazione, cioè nella domanda di opposizione (art. 406 c.p.c.), non presentata successivamente se non in casi eccezionali di sopravvenienza.

Il procedimento è quello dell'art. 373 c.p.c., cioè il procedimento in camera di consiglio per provvedimenti cautelari ordinaria: il giudice sentite le parti (oppure in forma cartolare se il ricorrente è assente), accerta il fumus boni iuris (probabilità della fondatezza dell'opposizione) e il periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile), e decide senza solennità.

Quando si applica

La norma si applica quando: (1) è stata proposta un'opposizione all'esecuzione (artt. 406 ss. c.p.c.), (2) il ricorrente chiede la sospensione cautelare, (3) il giudice valuta se sussistono i presupposti (probabilità + urgenza). Esempio: Tizio riceve pignoramento e cita in giudizio di opposizione, chiedendo sospensione. Se il giudice vede probabilità nell'eccezione (es. prescrizione del credito, vizio nella notificazione), e il periculum è evidente (esecutore è già avanti nei pagamenti), ordina la sospensione.

Non è applicabile se la richiesta arriva tardivamente (dopo la sentenza di opposizione) né se manca il fumus boni iuris rilevante.

Connessioni

Vedi art. 373 c.p.c. (ordinanza cautelare sospensiva ordinaria), art. 406 c.p.c. (procedimento di opposizione), art. 187 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio), art. 408 c.p.c. (decisione dell'opposizione). Richiami anche al D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 (modifiche procedurali). Connesso all'art. 111 Cost. (diritto a giusto processo) e all'efficienza della tutela cautelare nelle esecuzioni forzate.

Domande frequenti

Come si chiede la sospensione cautelare dell'esecuzione?

Si deve chiedere espressamente nell'atto di citazione dell'opposizione (il ricorso che contesta l'esecuzione). La richiesta non può essere avanzata in separato e difficilmente sarà accolta se sopravvenuta dopo che l'opposizione è già stata proposta, salvo casi eccezionali di nuova urgenza.

Cosa deve valutare il giudice per ordinare la sospensione?

Il giudice deve accertare: (1) fumus boni iuris = probabilità che l'opposizione sia fondata (es. prescrizione, vizio nella notificazione), e (2) periculum in mora = rischio di danno grave o irreparabile se l'esecuzione continua (es. immediata vendita dei beni). Entrambe le condizioni devono sussistere.

Se il giudice nega la sospensione cautelare, posso chiedere ricorso?

Sì, puoi ricorrere contro il diniego di misura cautelare (ricorso all'art. 1332 c.p.c. per errori, o reclamo in corte di appello a seconda della giurisdizione). Tuttavia, il ricorso non è automatico: occorrono motivi gravi che il giudice ha ignorato.

La sospensione cautelare dura finché il processo è aperto?

Sì, salvo che il giudice la revochi anticipatamente (art. 373 c.p.c.) se mutano le circostanze (ad es. il fumus boni iuris decade, oppure l'urgenza scompare). L'ordinanza rimane in vigore fino alla sentenza di opposizione o a pronuncia di revoca.

Se la sospensione cautelare viene revocata, l'esecuzione riprende da dove era ferma?

Sì, l'esecutore riprende i procedimenti di esecuzione dal punto in cui erano stati sospesi. Tuttavia, il giudice può condizionare la ripresa a determinati termini o al rispetto di adempimenti (es. deposito cauzione). Consultare il testo dell'ordinanza di revoca.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.