Autore: Andrea Marton

  • Articolo 637 Codice Penale: Ingresso abusivo nel fondo altrui

    Articolo 637 Codice Penale: Ingresso abusivo nel fondo altrui

    Art. 637 c.p. – Ingresso abusivo nel fondo altrui

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

  • Art. 638 c.p.: Uccisione o danneggiamento di animali altrui

    Art. 638 c.p.: Uccisione o danneggiamento di animali altrui

    Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

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    Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

  • Art. 639 c.p.: Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

    Art. 639 c.p.: Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

    Art. 639 c.p. – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

    Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. PERIODO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro .

    Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma , primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l’ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro .

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

    Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

    Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

  • Art. 639-bis c.p.: Casi di esclusione dalla perseguibilità a que

    Art. 639-bis c.p.: Casi di esclusione dalla perseguibilità a que

    Art. 639-bis c.p. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 , 634-bis e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

  • Art. 640 Codice Penale: Truffa

    Art. 640 Codice Penale: Truffa

    Art. 640 c.p. – Truffa

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

    1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

    2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

    2-bis) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 .

    2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

    Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) , e dal terzo comma .

  • Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erog

    Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erog

    Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

  • Articolo 640-ter Codice Penale: Frode informatica

    Articolo 640-ter Codice Penale: Frode informatica

    Art. 640-ter c.p. – Frode informatica

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

    La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

    La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età…

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  • Art. 640-quater c.p.: Applicabilità dell’articolo 322-ter.

    Art. 640-quater c.p.: Applicabilità dell’articolo 322-ter.

    Art. 640-quater c.p. – Applicabilità dell’articolo 322-ter

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter) , 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo 322-ter.

  • Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che pres

    Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che pres

    Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro .

  • Articolo 641 Codice Penale: Insolvenza fraudolenta

    Articolo 641 Codice Penale: Insolvenza fraudolenta

    Art. 641 c.p. – Insolvenza fraudolenta

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

    L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

  • Art. 642 c.p.: Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e

    Art. 642 c.p.: Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e

    Art. 642 c.p. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni .

    Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

  • Articolo 643 Codice Penale: Circonvenzione di persone incapaci

    Articolo 643 Codice Penale: Circonvenzione di persone incapaci

    Art. 643 c.p. – Circonvenzione di persone incapaci

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

    Spiegazione

    Punisce la circonvenzione di persone incapaci: chi, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso per lei o per altri.

    Come funziona e quando si applica

    Tutela i soggetti deboli (anziani, minori, persone con fragilità psichica) dallo sfruttamento. Non serve una vera incapacità di intendere e volere: basta una condizione di minorata difesa di cui l’agente abusa. È spesso contestato per donazioni o testamenti estorti ad anziani.

    Esempio pratico

    Chi induce un anziano con deficit cognitivo a donargli i risparmi, approfittando della sua fragilità, può rispondere di circonvenzione di incapace.

    Domande frequenti

    Cosa punisce la circonvenzione di incapace?

    L’indurre, abusandone, una persona in stato di minorata difesa (minore, infermo, deficiente psichico) a compiere atti giuridici dannosi per sé o altri, allo scopo di profitto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.