Art. 639 c.p. – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. PERIODO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro .
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma , primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l’ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro .
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
Spiegazione
Punisce la circonvenzione di persone incapaci: chi, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso per lei o per altri.
Come funziona e quando si applica
Tutela i soggetti deboli (anziani, minori, persone con fragilità psichica) dallo sfruttamento. Non serve una vera incapacità di intendere e volere: basta una condizione di minorata difesa di cui l’agente abusa. È spesso contestato per donazioni o testamenti estorti ad anziani.
Esempio pratico
Chi induce un anziano con deficit cognitivo a donargli i risparmi, approfittando della sua fragilità, può rispondere di circonvenzione di incapace.
Domande frequenti
Cosa punisce la circonvenzione di incapace?
L’indurre, abusandone, una persona in stato di minorata difesa (minore, infermo, deficiente psichico) a compiere atti giuridici dannosi per sé o altri, allo scopo di profitto.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.