Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 644-bis c.p. – Usura impropria

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice penale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge un’attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un’attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un’altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 644

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'art. 644-bis del codice penale è abrogato.
  • L'ha abrogato la L. 7 marzo 1996, n. 108.
  • Il testo ufficiale su Normattiva oggi contiene solo l'indicazione dell'abrogazione.
  • La rubrica «Usura impropria» viene dal titolo della pagina: il testo vigente non riporta più il contenuto della norma.
  • Da questa disposizione non si può ricavare alcuna regola oggi in vigore.
Indice dei contenuti

Che cosa dice oggi il testo ufficiale

Normattiva riporta per l'art. 644-bis del codice penale una sola indicazione: «ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1996, N. 108». Il testo non contiene più nessun comma, nessuna condotta descritta e nessuna pena. L'unica informazione certa è che l'articolo è stato abrogato e che lo ha fatto la legge 7 marzo 1996, n. 108.

Il titolo «Usura impropria» indicato per questa pagina è la rubrica con cui l'articolo è conosciuto. Il testo ufficiale fornito non riporta però la formulazione originaria. Per questo qui non ne descriviamo il contenuto: farlo senza la fonte vorrebbe dire ricostruirlo a memoria, con il rischio di errori.

Come leggere l'indicazione tra doppie parentesi

Nella banca dati Normattiva le doppie parentesi (( )) segnalano un intervento successivo sul testo. In questo caso l'intervento non modifica alcune parole: sostituisce l'intero articolo con la sola annotazione dell'abrogazione. Il numero 644-bis resta nella numerazione del codice, ma in quella posizione non c'è più una norma vigente.

Cosa significa per chi consulta la pagina

Chi cerca l'art. 644-bis c.p. trova un articolo che non contiene più alcuna regola da applicare. Facciamo un esempio. Tizio legge in un vecchio documento un richiamo all'«art. 644-bis c.p.» e vuole sapere che cosa prevede oggi. Il testo ufficiale gli dice soltanto che l'articolo è stato abrogato dalla L. 7 marzo 1996, n. 108. Per sapere quale disciplina valga oggi, Tizio deve partire dal testo vigente delle norme in materia e da quella legge, non da questo articolo.

Questa scheda resta online per orientare chi incontra ancora il richiamo. Non sostituisce la lettura delle fonti ufficiali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia

Codici giuridici

Il Ministero della Giustizia pubblica la raccolta ufficiale dei codici vigenti, con testo coordinato e aggiornato delle disposizioni in materia penale e processuale.

Domande frequenti

L'art. 644-bis c.p. è ancora in vigore?

No. Il testo ufficiale su Normattiva riporta: «ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1996, N. 108».

Quale legge ha abrogato l'art. 644-bis c.p.?

La legge 7 marzo 1996, n. 108, come risulta dall'annotazione presente nel testo ufficiale.

Perché la pagina non spiega che cosa prevedeva l'articolo?

Il testo ufficiale oggi contiene solo l'indicazione dell'abrogazione e non la formulazione originaria. Per non riportare informazioni senza fonte, la scheda si limita a quanto risulta dal testo.

Che cosa indicano le doppie parentesi nel testo?

Su Normattiva le doppie parentesi segnalano un intervento successivo sul testo. Qui l'intervento consiste nell'abrogazione dell'intero articolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fonti verificate
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.