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Art. 644-ter c.p. Prescrizione del reato di usura
In vigore dal 1° luglio 1931
La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.
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In sintesi
La prescrizione del reato di usura inizia dal momento dell'ultima riscossione di interessi o capitale, non dal primo pagamento.
Ratio
L'articolo 644-ter c.p. costituisce una deroga al regime ordinario di prescrizione previsto dall'articolo 158 c.p. Il legislatore ha ritenuto opportuno proteggere meglio le vittime di usura: il reato usurario è spesso protratto nel tempo con riscossioni periodiche, e sarebbe ingiusto permettere all'usuraio di sfuggire al giudizio semplicemente attendendo il termine ordinario (10 anni) dal primo atto illecito. La norma sposta il dies a quo della prescrizione all'ultima riscossione, garantendo così il perseguimento finché l'attività criminosa prosegue.
Analisi
La prescrizione ordinaria per reati punibili con reclusione è di dieci anni (art. 158 c.p.). L'articolo 644-ter introduce un'eccezione: per l'usura, il termine di prescrizione decorre dall'ultimo pagamento di interessi o capitale riscosso dall'usuraio. Se l'usura inizia nel 2010 e termina nel 2020, la prescrizione non comincia dal 2010, bensì dal 2020. Il praticamento dunque continua finché gli ultimi interessi vengono versati o riscossi.
Quando si applica
Si applica a ogni reato di usura (articolo 644 c.p.) indipendentemente dall'ammontare degli interessi o dal numero di rate. Esempi: un prestito usurario con 120 rate mensili; un'operazione di sconto cambiali a tassi illegali; un credito verso fornitori con interessi moratori foraggiati da minaccia (riqualificabile come usura). Se l'ultima riscossione avviene nel 2024, la prescrizione inizia a decorrere nel 2024 e scade nel 2034.
Connessioni
Forma un sistema con l'articolo 644 c.p. (definizione e pena dell'usura) e gli articoli 158-160 c.p. sulla prescrizione generale. Interagisce con l'articolo 52 del Codice della Privacy (obblighi informativi), il Testo Unico bancario (articolo 644 TUB e successive, per i creditori illegittimi), le norme sulla usura civile (articolo 1815 c.c.) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione su quando la riscossione è da intendersi conclusa (es. due diligence del creditore nel recupero).
Domande frequenti
Quando inizia a contare il termine di prescrizione per il reato di usura?
Decorre dal giorno dell'ultima riscossione, sia essa di interessi sia di capitale. Non dal primo prestito, bensì dall'ultimo pagamento ricevuto dall'usuraio.
Qual è il termine di prescrizione per l'usura?
Il reato di usura è punito con reclusione (da 2 a 10 anni e multa), quindi il termine ordinario di prescrizione è 10 anni, ma conteggiati a partire dall'ultima riscossione, non dalla prima.
Se il debitore usuraio continua a pagare rate dopo anni, si resetta il termine?
No, il termine non si resetta a ogni pagamento. Il dies a quo è fisso: è la data dell'ultima riscossione. Finché i pagamenti continuano, il dies a quo si sposta in avanti.
Che accade se l'usuraio non riceve più pagamenti per anni: inizia il termine allora?
Sì. Se dal 2020 l'usuraio non riceve più pagamenti e non ha ulteriori riscossioni, il termine di prescrizione decorre dal 2020 (scade 2030). È il momento di cessazione effettiva della riscossione.
Il termine di 10 anni è fisso per tutti i reati o varia?
Per usura è 10 anni (perché è reato punito con reclusione), ma inizia dall'ultima riscossione. Per altri reati il termine ordinario è diverso a seconda della pena edittale prevista dall'articolo 158 c.p.
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