Autore: Andrea Marton

  • Articolo 674 Codice Penale: Getto pericoloso di cose

    Articolo 674 Codice Penale: Getto pericoloso di cose

    Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

  • Articolo 675 Codice Penale: Collocamento pericoloso di cose

    Articolo 675 Codice Penale: Collocamento pericoloso di cose

    Art. 675 c.p. – Collocamento pericoloso di cose

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

  • Articolo 676 Codice Penale: Rovina di edifici o di altre costruzioni

    Articolo 676 Codice Penale: Rovina di edifici o di altre costruzioni

    Art. 676 c.p. – Rovina di edifici o di altre costruzioni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila .

    Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire tremila.

  • Art. 677 c.p.: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che

    Art. 677 c.p.: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che

    Art. 677 c.p. – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila .

    La stessa sanzione si applica a chi , avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

    Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a lire tremila.

  • Art. 678 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di materie espl

    Art. 678 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di materie espl

    Art. 678 c.p. – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire duemila.

  • Articolo 679 Codice Penale: Omessa denuncia di materie esplodenti

    Articolo 679 Codice Penale: Omessa denuncia di materie esplodenti

    Art. 679 c.p. – Omessa denuncia di materie esplodenti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a quattro mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.

    Soggiace all’ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’Autorità.

    Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da un mese ad un anno o dell’ammenda da lire trecento a cinquemila.

  • Articolo 680 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 680 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 680 c.p. Circostanze aggravanti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.

  • Art. 681 c.p.: Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo

    Art. 681 c.p.: Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo

    Art. 681 c.p. – Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a lire mille.

  • Art. 682 c.p.: Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vi

    Art. 682 c.p.: Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vi

    Art. 682 c.p. – Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da euro 51 a euro 309.

    Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

  • Art. 683 c.p.: Pubblicazione delle discussioni o delle deliberaz

    Art. 683 c.p.: Pubblicazione delle discussioni o delle deliberaz

    Art. 683 c.p. – Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila .

  • Art. 684 c.p.: Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimen

    Art. 684 c.p.: Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimen

    Art. 684 c.p. – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258 .

  • Art. 685 c.p.: Indebita pubblicazione di notizie concernenti un

    Art. 685 c.p.: Indebita pubblicazione di notizie concernenti un

    Art. 685 c.p. – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire cinquantamila a duecentomila .