Autore: Andrea Marton

  • Articolo 814 Codice di Procedura Civile: Diritti degli arbitri

    Articolo 814 Codice di Procedura Civile: Diritti degli arbitri

    Art. 814 c.p.c. – Diritti degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

    Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

    L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma.

  • Art. 813-ter c.p.c.: Responsabilità degli arbitri

    Art. 813-ter c.p.c.: Responsabilità degli arbitri

    Art. 813-ter c.p.c. – Responsabilità degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che:

    1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;

    2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.

    Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

    L’azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).

    Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta.

    Se la responsabilita non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compensò convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

    Nei casi di responsabilità dell’arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.

    Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.

  • Articolo 813-bis Codice di Procedura Civile: Decadenza degli arbitri

    Articolo 813-bis Codice di Procedura Civile: Decadenza degli arbitri

    Art. 813-bis c.p.c. – Decadenza degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione.

  • Articolo 813 Codice di Procedura Civile: Accettazione degli arbitri

    Articolo 813 Codice di Procedura Civile: Accettazione degli arbitri

    Art. 813 c.p.c. – Accettazione degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L’arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.

    In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell’arbitro nei modi e con le forme di cui all’articolo 813-bis.

    Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

  • Articolo 812 Codice di Procedura Civile: Incapacità di essere arbitro

    Articolo 812 Codice di Procedura Civile: Incapacità di essere arbitro

    Art. 812 c.p.c. – Incapacità di essere arbitro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.

  • Articolo 811 Codice di Procedura Civile: Sostituzione di arbitri

    Articolo 811 Codice di Procedura Civile: Sostituzione di arbitri

    Art. 811 c.p.c. – Sostituzione di arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato.

    Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

  • Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione

    Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione

    Art. 35 c.p.c. – Eccezione di compensazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.

  • Articolo 810 Codice di Procedura Civile: Nomina degli arbitri

    Articolo 810 Codice di Procedura Civile: Nomina degli arbitri

    Art. 810 c.p.c. – Nomina degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati.

    In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma.

    Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d’arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell’ufficio giudiziario.

    Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d’arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.

  • Articolo 809 Codice di Procedura Civile: Numero degli arbitri

    Articolo 809 Codice di Procedura Civile: Numero degli arbitri

    Art. 809 c.p.c. – Numero degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

    La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

    In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810.

  • Art. 808-quinquies c.p.c.: Efficacia della convenzione d’arbitra

    Art. 808-quinquies c.p.c.: Efficacia della convenzione d’arbitra

    Art. 808-quinquies c.p.c. – Efficacia della convenzione d’arbitrato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla

    convenzione d’arbitrato.

  • Art. 808-quater c.p.c.: Interpretazione della convenzione d’arbi

    Art. 808-quater c.p.c.: Interpretazione della convenzione d’arbi

    Art. 808-quater c.p.c. – Interpretazione della convenzione d’arbitrato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a

    tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

  • Articolo 808-ter Codice di Procedura Civile: Arbitrato irrituale

    Articolo 808-ter Codice di Procedura Civile: Arbitrato irrituale

    Art. 808-ter c.p.c. – Arbitrato irrituale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

    Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

    1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;

    2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;

    3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;

    4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;

    5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825.