Art. 255 c.p. – Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
