Autore: Andrea Marton

  • Art. 816-sexies c.p.c.: Morte, estinzione o perdita di capacità

    Art. 816-sexies c.p.c.: Morte, estinzione o perdita di capacità

    Art. 816-sexies c.p.c. – Morte, estinzione o perdita di capacità della parte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.

    Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all’incarico.

  • Art. 816-quinquies c.p.c.: Intervento di terzi e successione nel

    Art. 816-quinquies c.p.c.: Intervento di terzi e successione nel

    Art. 816-quinquies c.p.c. – Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

    Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario.

    Si applica l’articolo 111.

  • Art. 25 c.p.c.: Foro della pubblica amministrazione

    Art. 25 c.p.c.: Foro della pubblica amministrazione

    Art. 25 c.p.c. – Foro della pubblica amministrazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

  • Articolo 816-quater Codice di Procedura Civile: Pluralità di parti

    Articolo 816-quater Codice di Procedura Civile: Pluralità di parti

    Art. 816-quater c.p.c. – Pluralità di parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d’arbitrato, ciascuna parte può

    convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d’arbitrato

    devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le parti,

    ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un

    ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

    Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di

    altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

    Se non si verifica l’ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario,

    l’arbitrato è improcedibile.

  • Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forzata

    Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forzata

    Art. 26 c.p.c. – Foro dell’esecuzione forzata

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21.

    Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede .

    Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.

  • Articolo 816-ter Codice di Procedura Civile: Istruzione probatoria

    Articolo 816-ter Codice di Procedura Civile: Istruzione probatoria

    Art. 816-ter c.p.c. – Istruzione probatoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.

    Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere

    la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono

    altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a

    quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

    Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno

    secondo le circostanze, possono richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell’arbitrato, che ne

    ordini la comparizione davanti a loro.

    Nell’ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data

    dell’ordinanza alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza.

    Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti

    tecnici sia persone fisiche, sia enti.

    Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e

    documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.

  • Art. 26-bis c.p.c.: Foro dell’espropriazione forzata di crediti

    Art. 26-bis c.p.c.: Foro dell’espropriazione forzata di crediti

    Art. 26-bis c.p.c. – Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede .

    Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

  • Art. 816-bis c.p.c.: Svolgimento del procedimento

    Art. 816-bis c.p.c.: Svolgimento del procedimento

    Art. 816-bis c.p.c. – Svolgimento del procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore

    all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua

    dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del

    giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in

    ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti

    possibilità di difesa.

    Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la

    procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la

    determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere

    destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua

    impugnazione

    Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le

    ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

    Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di

    provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

  • Articolo 816 Codice di Procedura Civile: Svolgimento del procedimento

    Articolo 816 Codice di Procedura Civile: Svolgimento del procedimento

    Art. 816 c.p.c. – Sede dell’arbitrato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.

    Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell’arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.

    Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero.

  • Articolo 815 Codice di Procedura Civile: Ricusazione degli arbitri

    Articolo 815 Codice di Procedura Civile: Ricusazione degli arbitri

    Art. 815 c.p.c. – Ricusazione degli arbitri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Un arbitro può essere ricusato:

    1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

    2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

    3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

    4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

    5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

    6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

    6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indipendenza o sull’imparzialità dell’arbitro.

    Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

    La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

    Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense.

    La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri.

    Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

  • Art. 29 c.p.c.: Forma ed effetti dell’accordo delle parti

    Art. 29 c.p.c.: Forma ed effetti dell’accordo delle parti

    Art. 29 c.p.c. – Forma ed effetti dell’accordo delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

    L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

  • Articolo 30 Codice di Procedura Civile: Foro del domicilio eletto

    Articolo 30 Codice di Procedura Civile: Foro del domicilio eletto

    Art. 30 c.p.c. – Foro del domicilio eletto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.