Autore: Andrea Marton

  • Articolo 840 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 840 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 840 c.p.c. – Opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Contro il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda.

    In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo. La corte d’appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

    Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d’appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l’esistenza di una delle seguenti circostanze:

    1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

    2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell’arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

    3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

    4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato;

    5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

    Allorchè l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all’autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d’appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata può, in caso di sospensione, ordinare che l’altra parte presti idonea garanzia.

    Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d’appello accerta che:

    1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

    2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

    Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

  • Art. 839 c.p.c.: Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

    Art. 839 c.p.c.: Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

    Art. 839 c.p.c. – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d’appello di Roma.

    Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

    Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

    Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

    1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

    2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

  • Articolo 833 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 833 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 833 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 832 c.p.c.: Rinvio a regolamenti arbitrali

    Art. 832 c.p.c.: Rinvio a regolamenti arbitrali

    Art. 832 c.p.c. – Rinvio a regolamenti arbitrali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.

    Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal

    regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

    Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il

    procedimento arbitrale ha inizio.

    Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di

    categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri

    associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

    Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a

    quelli previsti dalla legge.

    Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione d’arbitrato mantiene

    efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.

  • Art. 831 c.p.c.: Revocazione ed opposizione di terzo

    Art. 831 c.p.c.: Revocazione ed opposizione di terzo

    Art. 831 c.p.c. – Revocazione ed opposizione di terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

    Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

    Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

    La corte d’appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

    San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Grandi

  • Art. 830 c.p.c.: Decisione sull’impugnazione per nullità

    Art. 830 c.p.c.: Decisione sull’impugnazione per nullità

    Art. 830 c.p.c. – Decisione sull’impugnazione per nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La corte d’appello decide sull’impugnazione per nullità e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullità

    del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale

    del lodo.

    Se il lodo è annullato per i motivi di cui all’articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o

    , terzo, quarto o quinto, la corte d’appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non

    abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se

    una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria

    sede effettiva all’estero, la corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così

    stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

    Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di

    arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.

    Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell’impugnazione, la corte d’appello può

    sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

  • Articolo 829 Codice di Procedura Civile: Casi di nullità

    Articolo 829 Codice di Procedura Civile: Casi di nullità

    Art. 829 c.p.c. – Casi di nullità

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

    1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma;

    2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

    3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;

    4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;

    5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’articolo 823;

    6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’articolo 821;

    7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;

    8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;

    9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;

    10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;

    11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;

    12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

    La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

    L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico.

    L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:

    1) nelle controversie previste dall’articolo 409;

    2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.

    Nelle controversie previste dall’articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.

  • Articolo 828 Codice di Procedura Civile: Impugnazione per nullità

    Articolo 828 Codice di Procedura Civile: Impugnazione per nullità

    Art. 828 c.p.c. – Impugnazione per nullità

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.

    L’impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell’ultima sottoscrizione.

    L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione.

  • Articolo 827 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Articolo 827 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Art. 827 c.p.c. – Mezzi di impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

    I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

    Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che

    risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al

    lodo definitivo.

  • Articolo 826 Codice di Procedura Civile: Correzione del lodo

    Articolo 826 Codice di Procedura Civile: Correzione del lodo

    Art. 826 c.p.c. – Correzione del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

    a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;

    b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell’articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

    Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell’articolo 824.

    Se gli arbitri non provvedono, l’istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato.

    Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.

  • Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo

    Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo

    Art. 825 c.p.c. – Deposito del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, presso il tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

    Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133, secondo comma.

    Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

  • Articolo 824-bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo

    Articolo 824-bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo

    Art. 824-bis c.p.c. – Efficacia del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.