Autore: Andrea Marton

  • Art. 219 c.p.: Assegnazione a una casa di cura e di custodia

    Art. 219 c.p.: Assegnazione a una casa di cura e di custodia

    Art. 219 c.p. Assegnazione a una casa di cura e di custodia

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

    Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte (1) o la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

    Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in un casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata . Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

    Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

  • Articolo 220 Codice Penale: Esecuzione dell’ordine di ricovero

    Articolo 220 Codice Penale: Esecuzione dell’ordine di ricovero

    Art. 220 c.p. – Esecuzione dell’ordine di ricovero

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

    Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d’infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

    Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell’articolo precedente.

    Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all’esecuzione della pena.

  • Articolo 221 Codice Penale: Ubriachi abituali

    Articolo 221 Codice Penale: Ubriachi abituali

    Art. 221 c.p. Ubriachi abituali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

    Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

    Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

  • Articolo 222 Codice Penale: Ricovero in un manicomio giudiziario

    Articolo 222 Codice Penale: Ricovero in un manicomio giudiziario

    Art. 222 c.p. Ricovero in un manicomio giudiziario

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo , è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza.

    La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

    Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso.

  • Art. 223 c.p.: Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

    Art. 223 c.p.: Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

    Art. 223 c.p. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

    Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

  • Articolo 224 Codice Penale: Minore non imputabile

    Articolo 224 Codice Penale: Minore non imputabile

    Art. 224 c.p. Minore non imputabile

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

    Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell’articolo 98.

  • Articolo 225 Codice Penale: Minore imputabile

    Articolo 225 Codice Penale: Minore imputabile

    Art. 225 c.p. – Minore imputabile

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.

    È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità.

  • Art. 226 c.p.: Minore delinquente abituale, professionale o per

    Art. 226 c.p.: Minore delinquente abituale, professionale o per

    Art. 226 c.p. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale , ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

    La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

  • Articolo 227 Codice Penale: Riformatori speciali

    Articolo 227 Codice Penale: Riformatori speciali

    Art. 227 c.p. Riformatori speciali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

    Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

  • Articolo 228 Codice Penale: Libertà vigilata

    Articolo 228 Codice Penale: Libertà vigilata

    Art. 228 c.p. Libertà vigilata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’autorità di pubblica sicurezza.

    Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

    Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

    La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

    La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

    Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

  • Art. 229 c.p.: Casi nei quali può essere ordinata la libertà vig

    Art. 229 c.p.: Casi nei quali può essere ordinata la libertà vig

    Art. 229 c.p. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge la libertà vigilata può essere ordinata:

    :1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

    :2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

  • Art. 230 c.p.: Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vi

    Art. 230 c.p.: Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vi

    Art. 230 c.p. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La libertà vigilata è sempre ordinata:

    1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

    2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

    3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;

    4) negli altri casi determinati dalla legge.

    Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.