Autore: Andrea Marton

  • Articolo 231 Codice Penale: Trasgressione degli obblighi imposti

    Articolo 231 Codice Penale: Trasgressione degli obblighi imposti

    Art. 231 c.p. – Trasgressione degli obblighi imposti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.

    Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

  • Art. 232 c.p.: Minori o infermi di mente in stato di libertà vig

    Art. 232 c.p.: Minori o infermi di mente in stato di libertà vig

    Art. 232 c.p. Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

    Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

    Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d’infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

  • Art. 233 c.p.: Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una

    Art. 233 c.p.: Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una

    Art. 233 c.p. – Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.

    Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

    Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

  • Art. 234 c.p.: Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci

    Art. 234 c.p.: Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci

    Art. 234 c.p. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

    Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

    Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

  • Art. 235 c.p.: Espulsione od allontanamento dello straniero dall

    Art. 235 c.p.: Espulsione od allontanamento dello straniero dall

    Art. 235 c.p. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94 .

    Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

  • Articolo 236 Codice Penale: Specie: regole generali

    Articolo 236 Codice Penale: Specie: regole generali

    Art. 236 c.p. – Specie: regole generali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

    1° la cauzione di buona condotta;

    2° la confisca.

    Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo 210.

    Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

  • Articolo 237 Codice Penale: Cauzione di buona condotta

    Articolo 237 Codice Penale: Cauzione di buona condotta

    Art. 237 c.p. – Cauzione di buona condotta

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.

    In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

    La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata .

  • Art. 238 c.p.: Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione

    Art. 238 c.p.: Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione

    Art. 238 c.p. Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

  • Art. 239 c.p.: Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona

    Art. 239 c.p.: Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona

    Art. 239 c.p. Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

  • Art. 240 Codice Penale: Confisca

    Art. 240 Codice Penale: Confisca

    Art. 240 c.p. – Confisca

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

    È sempre ordinata la confisca:

    1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

    1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter), 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

    2° delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

    Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

    La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

  • Art. 241 c.p.: Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l

    Art. 241 c.p.: Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l

    Art. 241 c.p. – Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

    La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche .

  • Art. 242 c.p.: Cittadino che porta le armi contro lo Stato itali

    Art. 242 c.p.: Cittadino che porta le armi contro lo Stato itali

    Art. 242 c.p. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l’ergastolo (1).

    Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

    Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato “cittadino” anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

    Agli effetti della legge penale, sono considerati “Stati in guerra” contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.