Autore: Andrea Marton

  • Articolo 267 Codice Penale: Disfattismo economico

    Articolo 267 Codice Penale: Disfattismo economico

    Art. 267 c.p. – Disfattismo economico

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

    Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

    La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

  • Articolo 268 Codice Penale: Parificazione degli Stati alleati

    Articolo 268 Codice Penale: Parificazione degli Stati alleati

    Art. 268 c.p. Parificazione degli Stati alleati

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

  • Art. 269 c.p.: Attività antinazionale del cittadino all’estero

    Art. 269 c.p.: Attività antinazionale del cittadino all’estero

    Art. 269 c.p. Attività antinazionale del cittadino all’estero

    Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85

    [Abrogato]

  • Articolo 270 Codice Penale: Associazioni sovversive

    Articolo 270 Codice Penale: Associazioni sovversive

    Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

    Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (1).

  • Art. 270-bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche

    Art. 270-bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche

    Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

    Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

    Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (1).

  • Articolo 270-ter Codice Penale: Assistenza agli associati

    Articolo 270-ter Codice Penale: Assistenza agli associati

    Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (1).

  • Art. 270-quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo an

    Art. 270-quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo an

    Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

    Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

  • Art. 270-quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità

    Art. 270-quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità

    Art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata , nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies .

    Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

  • Articolo 270-sexies Codice Penale: Condotte con finalità di terrorismo

    Articolo 270-sexies Codice Penale: Condotte con finalità di terrorismo

    Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia (1).

  • Articolo 271 Codice Penale: Associazioni antinazionali

    Articolo 271 Codice Penale: Associazioni antinazionali

    Art. 271 c.p. – Associazioni antinazionali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

    Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

    Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

  • Art. 272 c.p.: Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

    Art. 272 c.p.: Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

    Art. 272 c.p. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

    Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85

    [Abrogato]

  • Art. 273 c.p.: Illecita costituzione di associazioni aventi cara

    Art. 273 c.p.: Illecita costituzione di associazioni aventi cara

    Art. 273 c.p. – Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.

    Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.