Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1585 Codice Civile: Garanzia per molestie

    Articolo 1585 Codice Civile: Garanzia per molestie

    Art. 1585 c.c. – Garanzia per molestie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

    Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

  • Articolo 1586 Codice Civile: Pretese da parte di terzi

    Articolo 1586 Codice Civile: Pretese da parte di terzi

    Art. 1586 c.c. Pretese da parte di terzi

    In vigore

    Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.

  • Articolo 1587 Codice Civile: Obbligazioni principali del conduttore

    Articolo 1587 Codice Civile: Obbligazioni principali del conduttore

    Art. 1587 c.c. – Obbligazioni principali del conduttore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il conduttore deve:

    1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;

    2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.

    Spiegazione

    Indica le obbligazioni principali del conduttore (l’inquilino): prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che si può presumere; e pagare il corrispettivo (il canone) nei termini convenuti.

    Come funziona e quando si applica

    È il pendant dell’art. 1575 (obblighi del locatore). L’uso difforme o il mancato pagamento del canone costituiscono inadempimento e possono portare alla risoluzione e allo sfratto. Il conduttore risponde anche del deterioramento della cosa per uso improprio.

    Esempio pratico

    L’inquilino di un appartamento ad uso abitativo non può adibirlo a magazzino commerciale e deve pagare puntualmente il canone, pena lo sfratto per morosità.

    Domande frequenti

    Quali sono gli obblighi dell’inquilino?

    Usare la cosa con diligenza e per l’uso pattuito, e pagare il canone nei termini convenuti.

    Cosa rischia chi non paga il canone?

    La risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1588 c.c.: Perdita e deterioramento della cosa locata

    Art. 1588 c.c.: Perdita e deterioramento della cosa locata

    Art. 1588 c.c. – Perdita e deterioramento della cosa locata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

    È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

  • Articolo 1589 Codice Civile: Incendio di cosa assicurata

    Articolo 1589 Codice Civile: Incendio di cosa assicurata

    Art. 1589 c.c. Incendio di cosa assicurata

    In vigore

    Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.

  • Articolo 1590 Codice Civile: Restituzione della cosa locata

    Articolo 1590 Codice Civile: Restituzione della cosa locata

    Art. 1590 c.c. Restituzione della cosa locata

    In vigore

    Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

  • Articolo 1591 Codice Civile: Danni per ritardata restituzione

    Articolo 1591 Codice Civile: Danni per ritardata restituzione

    Art. 1591 c.c. – Danni per ritardata restituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

  • Articolo 1592 Codice Civile: Miglioramenti

    Articolo 1592 Codice Civile: Miglioramenti

    Art. 1592 c.c. Miglioramenti

    In vigore

    Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

  • Art. 1593 Codice Civile: Addizioni

    Art. 1593 Codice Civile: Addizioni

    Art. 1593 c.c. – Addizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

    Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell’articolo precedente.

  • Articolo 1594 Codice Civile: Sublocazione o cessione della locazione

    Articolo 1594 Codice Civile: Sublocazione o cessione della locazione

    Art. 1594 c.c. – Sublocazione o cessione della locazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.

    Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

  • Art. 1595 c.c.: Rapporti tra il locatore e il subconduttore

    Art. 1595 c.c.: Rapporti tra il locatore e il subconduttore

    Art. 1595 c.c. Rapporti tra il locatore e il subconduttore

    In vigore

    Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione. Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali. Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.

  • Art. 1596 c.c.: Fine della locazione per lo spirare del termine

    Art. 1596 c.c.: Fine della locazione per lo spirare del termine

    Art. 1596 c.c. – Fine della locazione per lo spirare del termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.

    La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’art. 1574 una delle parti non comunica all’altra disdetta nel termine fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello determinato dalle parti o dagli usi.