Art. 1585 c.c. – Garanzia per molestie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

Spiegazione
Indica le obbligazioni principali del conduttore (l’inquilino): prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che si può presumere; e pagare il corrispettivo (il canone) nei termini convenuti.
Come funziona e quando si applica
È il pendant dell’art. 1575 (obblighi del locatore). L’uso difforme o il mancato pagamento del canone costituiscono inadempimento e possono portare alla risoluzione e allo sfratto. Il conduttore risponde anche del deterioramento della cosa per uso improprio.
Esempio pratico
L’inquilino di un appartamento ad uso abitativo non può adibirlo a magazzino commerciale e deve pagare puntualmente il canone, pena lo sfratto per morosità.
Domande frequenti
Quali sono gli obblighi dell’inquilino?
Usare la cosa con diligenza e per l’uso pattuito, e pagare il canone nei termini convenuti.
Cosa rischia chi non paga il canone?
La risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.