Autore: Andrea Marton

  • Articolo 676 Codice di Procedura Penale: Altre competenze

    Articolo 676 Codice di Procedura Penale: Altre competenze

    Art. 676 c.p.p. – Altre competenze

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Altre competenze

    1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.

    In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.

    2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3.

    3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

    3-bis. Il giudice dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

  • Articolo 677 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio

    Articolo 677 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio

    Art. 677 c.p.p. – Competenza per territorio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza per territorio

    1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento.

    2. Quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

    2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161.

  • Articolo 678 Codice di Procedura Penale: Procedimento di sorveglianza

    Articolo 678 Codice di Procedura Penale: Procedimento di sorveglianza

    Art. 678 c.p.p. – Procedimento di sorveglianza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento di sorveglianza

    1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma 4.

    1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale …

    , procedono a norma dell’articolo 667, comma 4.

    1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all’articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell’articolo 656, comma 5. L’ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell’ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l’ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

    2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

    3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.

    3.1. Quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.

    3.2. L’avviso di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell’interessato.

    3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell’udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna.

  • Articolo 679 Codice di Procedura Penale: Misure di sicurezza

    Articolo 679 Codice di Procedura Penale: Misure di sicurezza

    Art. 679 c.p.p. – Misure di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure di sicurezza

    1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

    1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell’articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell’udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell’articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero

    2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

  • Art. 680 c.p.p.: Impugnazione di provvedimenti relativi alle mis

    Art. 680 c.p.p.: Impugnazione di provvedimenti relativi alle mis

    Art. 680 c.p.p. – Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

    1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e il difensore.

    2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

    3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

  • Art. 681 c.p.p.: Provvedimenti relativi alla grazia

    Art. 681 c.p.p.: Provvedimenti relativi alla grazia

    Art. 681 c.p.p. – Provvedimenti relativi alla grazia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti relativi alla grazia

    1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.

    2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

    3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

    4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

    5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’articolo 672 comma 5.

  • Articolo 682 Codice di Procedura Penale: Liberazione condizionale

    Articolo 682 Codice di Procedura Penale: Liberazione condizionale

    Art. 682 c.p.p. – Liberazione condizionale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Liberazione condizionale

    1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

    2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

  • Articolo 683 Codice di Procedura Penale: Riabilitazione

    Articolo 683 Codice di Procedura Penale: Riabilitazione

    Art. 683 c.p.p. – Riabilitazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riabilitazione

    1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti , e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo comma, del codice penale . Decide altresì sulla revoca della riabilitazione , qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

    2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

    3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

  • Articolo 684 Codice di Procedura Penale: Rinvio dell’esecuzione

    Articolo 684 Codice di Procedura Penale: Rinvio dell’esecuzione

    Art. 684 c.p.p. – Rinvio dell’esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rinvio dell’esecuzione

    1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

    2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

  • Art. 685 c.p.p.: Uffici del casellario giudiziale

    Art. 685 c.p.p.: Uffici del casellario giudiziale

    Art. 685 c.p.p. – Uffici del casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 686 c.p.p.: Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Art. 686 c.p.p.: Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Art. 686 c.p.p. – Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Articolo 687 Codice di Procedura Penale: Eliminazione delle iscrizioni

    Articolo 687 Codice di Procedura Penale: Eliminazione delle iscrizioni

    Art. 687 c.p.p. – Eliminazione delle iscrizioni

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]