Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1610 Codice Civile: Spurgo dei pozzi e di latrine

    Articolo 1610 Codice Civile: Spurgo dei pozzi e di latrine

    Art. 1610 c.c. – Spurgo di pozzi e di latrine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

  • Articolo 1611 Codice Civile: Incendio di casa abitata da più inquilini

    Articolo 1611 Codice Civile: Incendio di casa abitata da più inquilini

    Art. 1611 c.c. Incendio di casa abitata da più inquilini

    In vigore

    Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

  • Articolo 1612 Codice Civile: Recesso convenzionale del locatore

    Articolo 1612 Codice Civile: Recesso convenzionale del locatore

    Art. 1612 c.c. – Recesso convenzionale del locatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

  • Art. 1613 c.c.: Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Art. 1613 c.c.: Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Art. 1613 c.c. – Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.

    Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

  • Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino

    Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino

    Art. 1614 c.c. – Morte dell’inquilino

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

    Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

  • Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva

    Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva

    Art. 1615 c.c. – Gestione e godimento della cosa produttiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

  • Articolo 1616 Codice Civile: Affitto senza determinazione di tempo

    Articolo 1616 Codice Civile: Affitto senza determinazione di tempo

    Art. 1616 c.c. – Affitto senza determinazione di tempo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso.

    Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

  • Articolo 1617 Codice Civile: Obblighi del locatore

    Articolo 1617 Codice Civile: Obblighi del locatore

    Art. 1617 c.c. – Obblighi del locatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata.

  • Articolo 1618 Codice Civile: Inadempimenti dell’affittuario

    Articolo 1618 Codice Civile: Inadempimenti dell’affittuario

    Art. 1618 c.c. – Inadempimenti dell’affittuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

  • Articolo 1619 Codice Civile: Diritto di controllo

    Articolo 1619 Codice Civile: Diritto di controllo

    Art. 1619 c.c. – Diritto di controllo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

  • Articolo 1620 Codice Civile: Incremento della produttività della cosa

    Articolo 1620 Codice Civile: Incremento della produttività della cosa

    Art. 1620 c.c. – Incremento della produttività della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione.

  • Articolo 1621 Codice Civile: Riparazioni

    Articolo 1621 Codice Civile: Riparazioni

    Art. 1621 c.c. – Riparazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.