Art. 1610 c.c. – Spurgo di pozzi e di latrine
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

In vigore
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso.
Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.