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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 685 c.p.p. – Uffici del casellario giudiziale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l’ufficio del casellario raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all’estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell’ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.

In sintesi

  • Ufficio del casellario presso ogni tribunale, sotto vigilanza del procuratore della Repubblica
  • Raccoglie e conserva estratti di provvedimenti e annotazioni relativi a persone nate nel circondario
  • Casellario centrale a Roma per persone nate all'estero o senza luogo di nascita accertato in Italia
  • Base dati per la gestione della storia penale e della idoneità a pubblici incarichi

Presso ogni tribunale, sotto vigilanza del procuratore, risiede l'ufficio del casellario che raccoglie i provvedimenti penali.

Ratio

Il casellario giudiziale è istituto di rilievo costituzionale per la trasparenza della storia penale e il controllo della idoneità morale-civile. Fornisce il presupposto informativo per disabilitazioni da incarichi pubblici, limitazioni professionali, diritti civili (elettorato). L'ubicazione presso i tribunali locali e il casellario centrale riflettono il principio di territorialità amministrativa e di unicità dell'archivio nazionale.

Analisi

Struttura decentrata con supervisione unitaria: ogni tribunale ha un ufficio casellario (competente per il circondario) sotto vigilanza del procuratore della Repubblica locale. Per persone nate all'estero o di nascita non accertata in Italia, gli estratti confluiscono al casellario centrale presso il tribunale di Roma, garantendo tracciabilità nazionale. L'ufficio raccoglie non solo sentenze di condanna, ma anche annotazioni (revoche, riabilitazioni, amnistie).

Quando si applica

In ogni procedimento penale in cui sia pronunciata una condanna o un provvedimento passibile di iscrizione, l'ufficio casellario del tribunale locale provvede all'acquisizione dell'estratto e alla conservazione. Esempio: Tizio, nato a Milano, è condannato per truffa a Torino; l'ufficio casellario del tribunale di Milano raccoglie l'estratto e lo archivia. Se Caio è nato in Brasile ma risiede in Italia, gli estratti vanno al casellario centrale di Roma.

Connessioni

Art. 686 c.p.p. (iscrizioni nel casellario), art. 688 c.p.p. (certificati per uffici pubblici), art. 689 c.p.p. (certificati per l'interessato), art. 687 c.p.p. (eliminazione iscrizioni), disciplina generale del casellario penale e suoi effetti sulla capacità civile. Coordinamento con norme su fallimento civile e provvedimenti amministrativi.

Domande frequenti

Dove si trovano i dati del casellario giudiziale?

Presso l'ufficio casellario di ogni tribunale (competente per il circondario di nascita della persona). Se la persona è nata all'estero o non è accertato il luogo di nascita, i dati sono presso il tribunale di Roma.

Chi vigila sull'ufficio del casellario?

Il procuratore della Repubblica esercita vigilanza sull'ufficio casellario locale. Assicura la corretta acquisizione, conservazione e gestione dei dati secondo norme di legge.

Quali provvedimenti sono iscritti nel casellario?

Sentenze di condanna irrevocabili, decreti penali, provvedimenti su misure di sicurezza, amnistie, revoche, riabilitazioni, e in materia civile: fallimenti, interdizioni, misure di prevenzione.

Posso chiedere un certificato del casellario relativo a persona nata all'estero?

Sì, il casellario centrale di Roma ha conservato gli estratti. La richiesta va indirizzata al tribunale di Roma oppure tramite procedura online se disponibile.

Il casellario è pubblico o riservato?

Parzialmente riservato. Uffici pubblici, Forze dell'ordine e magistrati possono accedere liberamente. L'interessato ha diritto ai certificati senza motivare. Terzi accedono solo per motivi specifici (elezioni, cariche pubbliche, studi professionali).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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