Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 685 c.p.p. – Uffici del casellario giudiziale
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l’ufficio del casellario raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all’estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell’ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Presso ogni tribunale, sotto vigilanza del procuratore, risiede l'ufficio del casellario che raccoglie i provvedimenti penali.
Ratio
Il casellario giudiziale è istituto di rilievo costituzionale per la trasparenza della storia penale e il controllo della idoneità morale-civile. Fornisce il presupposto informativo per disabilitazioni da incarichi pubblici, limitazioni professionali, diritti civili (elettorato). L'ubicazione presso i tribunali locali e il casellario centrale riflettono il principio di territorialità amministrativa e di unicità dell'archivio nazionale.
Analisi
Struttura decentrata con supervisione unitaria: ogni tribunale ha un ufficio casellario (competente per il circondario) sotto vigilanza del procuratore della Repubblica locale. Per persone nate all'estero o di nascita non accertata in Italia, gli estratti confluiscono al casellario centrale presso il tribunale di Roma, garantendo tracciabilità nazionale. L'ufficio raccoglie non solo sentenze di condanna, ma anche annotazioni (revoche, riabilitazioni, amnistie).
Quando si applica
In ogni procedimento penale in cui sia pronunciata una condanna o un provvedimento passibile di iscrizione, l'ufficio casellario del tribunale locale provvede all'acquisizione dell'estratto e alla conservazione. Esempio: Tizio, nato a Milano, è condannato per truffa a Torino; l'ufficio casellario del tribunale di Milano raccoglie l'estratto e lo archivia. Se Caio è nato in Brasile ma risiede in Italia, gli estratti vanno al casellario centrale di Roma.
Connessioni
Art. 686 c.p.p. (iscrizioni nel casellario), art. 688 c.p.p. (certificati per uffici pubblici), art. 689 c.p.p. (certificati per l'interessato), art. 687 c.p.p. (eliminazione iscrizioni), disciplina generale del casellario penale e suoi effetti sulla capacità civile. Coordinamento con norme su fallimento civile e provvedimenti amministrativi.
Domande frequenti
Dove si trovano i dati del casellario giudiziale?
Presso l'ufficio casellario di ogni tribunale (competente per il circondario di nascita della persona). Se la persona è nata all'estero o non è accertato il luogo di nascita, i dati sono presso il tribunale di Roma.
Chi vigila sull'ufficio del casellario?
Il procuratore della Repubblica esercita vigilanza sull'ufficio casellario locale. Assicura la corretta acquisizione, conservazione e gestione dei dati secondo norme di legge.
Quali provvedimenti sono iscritti nel casellario?
Sentenze di condanna irrevocabili, decreti penali, provvedimenti su misure di sicurezza, amnistie, revoche, riabilitazioni, e in materia civile: fallimenti, interdizioni, misure di prevenzione.
Posso chiedere un certificato del casellario relativo a persona nata all'estero?
Sì, il casellario centrale di Roma ha conservato gli estratti. La richiesta va indirizzata al tribunale di Roma oppure tramite procedura online se disponibile.
Il casellario è pubblico o riservato?
Parzialmente riservato. Uffici pubblici, Forze dell'ordine e magistrati possono accedere liberamente. L'interessato ha diritto ai certificati senza motivare. Terzi accedono solo per motivi specifici (elezioni, cariche pubbliche, studi professionali).