Art. 686 c.p.p. – Iscrizioni nel casellario giudiziale
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
:1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili (648), salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione ai sensi dell’art. 162 c.p., sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
:2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l’applicazione dell’amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
:3) i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene accessorie;
:4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato (196 att.; 234 coord.);
b) nella materia civile:
:1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
:2) le sentenze con le quali l’imprenditore è stato dichiarato fallito;
:3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;
:4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all’espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno (194 att.).
2. Quando sono state riconosciute dall’autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione (178-181 c.p.).
In sintesi
Nel casellario si iscrivono sentenze di condanna irrevocabili, decreti penali, misure di sicurezza e provvedimenti civili.
Ratio
L'iscrizione nel casellario realizza il principio di trasparenza della storia penale del soggetto, essenziale per il funzionamento della giustizia penale (precedenti del reo, recidiva, aggravanti) e per la valutazione della idoneità a cariche pubbliche, incarichi fiduciari, diritti civili. La struttura dettagliata dell'art. 686 bilancea esigenze di tracciabilità con principi di protezione da sanzioni perpetue (eliminazioni e non menzioni in certificati).
Analisi
L'articolo distingue categorie di iscrizioni: (a) penali, sentenze di condanna, decreti penali, provvedimenti esecutivi; (b) civili, fallimenti, interdizioni, inabilitazioni; (c) amministrative, perdi/revoca cittadinanza, espulsione stranieri; (d) prevenzione, misure di sorveglianza speciale. Per ogni categoria sono specificate le sottocategorie (comma 1 lett. a), b), c), d)). Il comma 3 prescrive annotazione del luogo, tempo esecuzione pena, misure alternative (semilibertà, affidamento), cause estinzione (amnistia, indulto, grazia).
Quando si applica
Dopo ogni sentenza di condanna divenuta irrevocabile (passaggio in giudicato), l'ufficio casellario procede d'ufficio all'iscrizione entro termini stabiliti da regolamenti. Se il giudice applica amnistia o dichiara riabilitazione, tali provvedimenti sono annotati. Esempio: Tizio è condannato a 6 mesi per furto; l'estratto è iscritto. Dopo 7 anni ottiene riabilitazione; l'iscrizione è annotata con la riabilitazione. Se Caio è condannato per reato poi depenalizzato per amnistia, l'iscrizione è annotata ma non eliminata subito.
Connessioni
Art. 687 c.p.p. (eliminazione iscrizioni), art. 688-689 c.p.p. (certificati e accesso), art. 175 c.p. (non menzione in certificati per reati minori), art. 556 c.p. (cause speciali di estinzione), art. 167 c.p. (estinzione per amnistia/indulto). Coordinamento con disciplina civile su fallimento e interdizione, e con disciplina amministrativa su cittadinanza e soggiorno stranieri.
Domande frequenti
Quando una sentenza di condanna deve essere iscritta nel casellario?
Appena la sentenza diviene irrevocabile (passaggio in giudicato), cioè quando i termini per impugnazione scadono. L'ufficio casellario procede all'iscrizione d'ufficio senza necessità di richiesta esterna.
Sono iscritte tutte le contravvenzioni nel casellario?
No. Le contravvenzioni punite con sola ammenda e quelle definite per via amministrativa (oblazione) non sono iscritte, salvo che sia stata accordata sospensione condizionale della pena.
Come si annota nel casellario l'amnistia o l'indulto?
Quando il giudice applica amnistia o indulto, tali provvedimenti sono annotati sulla iscrizione. La sentenza non è cancellata ma risulta 'coperta' dai benefici concessi.
Quali provvedimenti civili sono iscritti nel casellario?
Sentenze di fallimento, interdizione, inabilitazione, decreti di chiusura del fallimento, sentenze di concordato fallimentare, sentenze di riabilitazione del fallito.
L'iscrizione nel casellario è permanente o può essere cancellata?
Può essere eliminata secondo termini e condizioni previsti dall'art. 687 c.p.p.: a) dopo morte della persona o 80 anni dalla nascita; b) dopo decorrenza di termini variabili (10 anni per delitti, 3 anni per contravvenzioni) per proscioglimenti; c) per contravvenzioni con sola ammenda dopo 10 anni.