Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 689 c.p.p. – Certificati richiesti dall’interessato
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313
[Abrogato]
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 688 - Art. 688 c.p.p.: Certificati del casellario giudiziale→Cod. proc. pen. art. 690 - Art. 690 c.p.p.: Questioni concernenti le iscrizioni e i certifi→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 687 Codice di Procedura Penale: Eliminazione delle iscrizioni→Articolo 691 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]→Art. 686 c.p.p.: Iscrizioni nel casellario giudiziale→Art. 692 c.p.p.: Spese della custodia cautelare→Art. 685 c.p.p.: Uffici del casellario giudiziale→Articolo 693 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]→Articolo 684 Codice di Procedura Penale: Rinvio dell’esecuzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'interessato ha diritto a ricevere certificati casellario senza motivare la domanda; sono previsti tre tipi di certificato.
Ratio
L'art. 689 c.p.p. realizza il diritto costituzionale di accesso ai propri dati personali e il diritto all'oblio, consentendo al soggetto interessato di conoscere la propria storia giudiziaria. Non richiede motivazione (diversamente dall'accesso di terzi) perché il soggetto ha interesse personale diretto. La distinzione tra tre certificati (generale, penale, civile) bilancia trasparenza verso l'interessato con protezione da stigma perpetuo.
Analisi
Comma 1 garantisce accesso 'senza motivare' (diritto assoluto). Comma 2 elenca le tre tipologie: (a) certificato generale, omette solo reati coperti da amnistia/riabilitazione non revocate, contravvenzioni ammende, reati estinti art. 167 c.p., reati depenalizzati; (b) certificato penale, include condanne penali ma esclude materia civile e alcune categorie estinte; (c) certificato civile, solo fallimenti, interdizioni, inabilitazioni, incluse misure di prevenzione. Comma 3 specifica che nei certificati si nota l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento).
Quando si applica
Quando il soggetto desidera conoscere la propria storia giudiziaria per motivi personali (candidatura pubblica, verifica, ricorsi, verifica coniugi). Esempio: Tizio, assunto in azienda, vuole verificare se nel casellario rimane traccia di una vecchia contravvenzione del 2005. Richiede certificato generale senza spiegare perché. L'ufficio casellario invia certificato che mostra condanne non coperte da amnistia/estinzione. Se Caio è stato dichiarato fallito nel 2015 e riabilitato nel 2020, richiede certificato civile per verificare che la riabilitazione sia registrata.
Connessioni
Art. 688 c.p.p. (certificati per magistrati e amministrazione), art. 686-687 c.p.p. (iscrizioni e eliminazioni), art. 175 c.p. (non menzione per reati minori), GDPR 2016/679 (diritto di accesso, diritto all'oblio), Corte Costituzionale sent. 309/2010 (diritto al nome e reputazione).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio, libero professionista, nel 2010 è stato condannato a 500 euro di ammenda per contravvenzione. Nel 2020 richiede certificato generale al casellario per candidarsi a incarico di revisore. Il certificato non riporta la vecchia contravvenzione (art. 689 comma 2 lett. a) n. 2), contravvenzioni con sola ammenda escono da certificato generale). Sempronio riceve certificato 'pulito' e può candidarsi liberamente.
Caso 2: Caso 2
Mevio, nel 2008 condannato a 3 anni per corruzione, nel 2015 ottiene amnistia per quella condanna. Nel 2025 richiede certificato generale. Il certificato non riporta la condanna per corruzione (art. 689 comma 2 lett. a) n. 4), condanne coperte definitivamente da amnistia), ma riporta altra condanna del 2012 non coperta. Mevio vede trasparenza sulle condanne 'ancora vive'.
Domande frequenti
Posso ottenere il certificato casellario senza dire perché lo chiedo?
Sì, è un diritto assoluto. Non devi motivare la domanda né spiegare le finalità. L'ufficio casellario è obbligato a rilasciare il certificato.
Quali condanne non compaiono nel certificato generale?
Non compaiono: condanne coperte da amnistia non revocata, riabilitazioni non revocate, contravvenzioni con sola ammenda, reati estinti per amnistia/indulto, reati depenalizzati, proscioglimenti già eliminati per decorrenza termini.
Qual è la differenza tra certificato penale e certificato civile?
Certificato penale: riporta solo condanne penali, esclude materia civile (fallimenti, interdizioni). Certificato civile: riporta solo fallimenti, interdizioni, inabilitazioni, esclude le condanne penali.
Se ho scontato la pena in semilibertà, compare nel certificato?
Sì, nel certificato è annotato che la pena è stata scontata in semilibertà o affidamento al servizio sociale (misura alternativa alla detenzione).
Posso richiedere il certificato casellario online?
Dipende dall'ufficio. Molti tribunali ora offrono accesso online ai certificati casellario via portale telematico. Verifica presso il tribunale della tua residenza o sul sito del ministero della Giustizia.