Art. 689 c.p.p. – Certificati richiesti dall’interessato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda (195 att.).
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione (197 att.):
:1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
:2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167 comma 1 c.p.;
:3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.;
:4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
:5) delle sentenze previste dall’art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato nonché dei decreti penali;
:6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
:7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
:8) dei provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. b) n. 1), quando l’interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
:9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lett. a) nn. l) 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell’art. 686 comma 1 lett. b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell’art. 686 comma 1 lett. b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei nn. 8) e 9) della lett. a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l’avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell’art. 686 comma 3.
In sintesi
L'interessato ha diritto a ricevere certificati casellario senza motivare la domanda; sono previsti tre tipi di certificato.
Ratio
L'art. 689 c.p.p. realizza il diritto costituzionale di accesso ai propri dati personali e il diritto all'oblio, consentendo al soggetto interessato di conoscere la propria storia giudiziaria. Non richiede motivazione (diversamente dall'accesso di terzi) perché il soggetto ha interesse personale diretto. La distinzione tra tre certificati (generale, penale, civile) bilancia trasparenza verso l'interessato con protezione da stigma perpetuo.
Analisi
Comma 1 garantisce accesso 'senza motivare' (diritto assoluto). Comma 2 elenca le tre tipologie: (a) certificato generale — omette solo reati coperti da amnistia/riabilitazione non revocate, contravvenzioni ammende, reati estinti art. 167 c.p., reati depenalizzati; (b) certificato penale — include condanne penali ma esclude materia civile e alcune categorie estinte; (c) certificato civile — solo fallimenti, interdizioni, inabilitazioni, incluse misure di prevenzione. Comma 3 specifica che nei certificati si nota l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento).
Quando si applica
Quando il soggetto desidera conoscere la propria storia giudiziaria per motivi personali (candidatura pubblica, verifica, ricorsi, verifica coniugi). Esempio: Tizio, assunto in azienda, vuole verificare se nel casellario rimane traccia di una vecchia contravvenzione del 2005. Richiede certificato generale senza spiegare perché. L'ufficio casellario invia certificato che mostra condanne non coperte da amnistia/estinzione. Se Caio è stato dichiarato fallito nel 2015 e riabilitato nel 2020, richiede certificato civile per verificare che la riabilitazione sia registrata.
Connessioni
Art. 688 c.p.p. (certificati per magistrati e amministrazione), art. 686-687 c.p.p. (iscrizioni e eliminazioni), art. 175 c.p. (non menzione per reati minori), GDPR 2016/679 (diritto di accesso, diritto all'oblio), Corte Costituzionale sent. 309/2010 (diritto al nome e reputazione).
Domande frequenti
Posso ottenere il certificato casellario senza dire perché lo chiedo?
Sì, è un diritto assoluto. Non devi motivare la domanda né spiegare le finalità. L'ufficio casellario è obbligato a rilasciare il certificato.
Quali condanne non compaiono nel certificato generale?
Non compaiono: condanne coperte da amnistia non revocata, riabilitazioni non revocate, contravvenzioni con sola ammenda, reati estinti per amnistia/indulto, reati depenalizzati, proscioglimenti già eliminati per decorrenza termini.
Qual è la differenza tra certificato penale e certificato civile?
Certificato penale: riporta solo condanne penali, esclude materia civile (fallimenti, interdizioni). Certificato civile: riporta solo fallimenti, interdizioni, inabilitazioni, esclude le condanne penali.
Se ho scontato la pena in semilibertà, compare nel certificato?
Sì, nel certificato è annotato che la pena è stata scontata in semilibertà o affidamento al servizio sociale (misura alternativa alla detenzione).
Posso richiedere il certificato casellario online?
Dipende dall'ufficio. Molti tribunali ora offrono accesso online ai certificati casellario via portale telematico. Verifica presso il tribunale della tua residenza o sul sito del ministero della Giustizia.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.