Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1637 Codice Civile: Accollo di casi fortuiti

    Articolo 1637 Codice Civile: Accollo di casi fortuiti

    Art. 1637 c.c. – Accollo di casi fortuiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

    È nullo il patto col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

  • Articolo 1638 Codice Civile: Espropriazione per pubblico interesse

    Articolo 1638 Codice Civile: Espropriazione per pubblico interesse

    Art. 1638 c.c. – Espropriazione per pubblico interesse

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

  • Articolo 1639 Codice Civile: Canone di affitto

    Articolo 1639 Codice Civile: Canone di affitto

    Art. 1639 c.c. – Canone di affitto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato.

  • Articolo 1640 Codice Civile: Scorte morte

    Articolo 1640 Codice Civile: Scorte morte

    Art. 1640 c.c. Scorte morte

    In vigore

    Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all’affittuario all’inizio dell’affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell’affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d’uso. L’eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto, l’affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l’obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l’affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell’affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell’uno e parte delle altre. Sono salve [le diverse disposizioni delle norme corporative o] (1) le diverse pattuizioni delle parti.

  • Articolo 1641 Codice Civile: Scorte vive

    Articolo 1641 Codice Civile: Scorte vive

    Art. 1641 c.c. – Scorte vive

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.

  • Articolo 1642 Codice Civile: Proprietà del bestiame consegnato

    Articolo 1642 Codice Civile: Proprietà del bestiame consegnato

    Art. 1642 c.c. – Proprietà del bestiame consegnato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell’età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

  • Articolo 1643 Codice Civile: Rischio della perdita del bestiame

    Articolo 1643 Codice Civile: Rischio della perdita del bestiame

    Art. 1643 c.c. – Rischio della perdita del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.

  • Articolo 1644 Codice Civile: Accrescimenti e frutti del bestiame

    Articolo 1644 Codice Civile: Accrescimenti e frutti del bestiame

    Art. 1644 c.c. – Accrescimenti e frutti del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.

    Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

  • Articolo 1645 Codice Civile: Riconsegna del bestiame

    Articolo 1645 Codice Civile: Riconsegna del bestiame

    Art. 1645 c.c. – Riconsegna del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso previsto dall’art. 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di uguale valore.

    Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

    La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto, l’affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

    Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell’art. 1640.

    Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.

  • Art. 1646 c.c.: Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

    Art. 1646 c.c.: Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

    Art. 1646 c.c. – Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.

    Per l’ulteriore determinazione dei rapporti tra l’affittuario uscente e l’affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.

  • Art. 1647 Codice Civile: Nozione

    Art. 1647 Codice Civile: Nozione

    Art. 1647 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.

  • Articolo 1648 Codice Civile: Casi fortuiti ordinari

    Articolo 1648 Codice Civile: Casi fortuiti ordinari

    Art. 1648 c.c. – Casi fortuiti ordinari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.