Autore: Andrea Marton

  • Articolo 437 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione

    Articolo 437 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione

    Art. 437 c.p.p. – Ricorso per cassazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricorso per cassazione

    1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e ) .

  • Art. 438 c.p.p.: Presupposti del giudizio abbreviato Articolo mo

    Art. 438 c.p.p.: Presupposti del giudizio abbreviato Articolo mo

    Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti del giudizio abbreviato

    1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

    1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

    2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

    3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

    4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

    5. L’imputato ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma. 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

    5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

    6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

    6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

    6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2.

    In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

  • Art. 439 c.p.p.: Richiesta di giudizio abbreviato

    Art. 439 c.p.p.: Richiesta di giudizio abbreviato

    Art. 439 c.p.p. – Richiesta di giudizio abbreviato

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Articolo 440 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Articolo 440 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Art. 440 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

    Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479

    [Abrogato]

  • Articolo 441 Codice di Procedura Penale: Svolgimento del giudizio abbreviato

    Articolo 441 Codice di Procedura Penale: Svolgimento del giudizio abbreviato

    Art. 441 c.p.p. – Svolgimento del giudizio abbreviato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

    2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

    3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

    4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.

    5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.

    6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle firme previste dall’articolo 422, comma 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall’articolo 510.

  • Art. 441-bis c.p.p.: Provvedimenti del giudice a seguito di nuov

    Art. 441-bis c.p.p.: Provvedimenti del giudice a seguito di nuov

    Art. 441-bis c.p.p. – Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

    1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4

    2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3.

    3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

    4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2.

    5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

  • Articolo 442 Codice di Procedura Penale: Decisione

    Articolo 442 Codice di Procedura Penale: Decisione

    Art. 442 c.p.p. – Decisione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decisione

    1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

    1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.

    2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.

    PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33.

    2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

    4. Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2.

  • Articolo 443 Codice di Procedura Penale: Limiti all’appello

    Articolo 443 Codice di Procedura Penale: Limiti all’appello

    Art. 443 c.p.p. – Limiti all’appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Limiti all’appello

    1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

    2. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

    3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

    4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599.

  • Art. 444 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta

    Art. 444 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta

    Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Applicazione della pena su richiesta

    1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

    1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

    1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

    1-quater.

    Nei procedimenti per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio .

    2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.

    3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

    3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

  • Art. 445 c.p.p.: Effetti dell’applicazione della pena su richies

    Art. 445 c.p.p.: Effetti dell’applicazione della pena su richies

    Art. 445 c.p.p. – Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

    1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter.

    1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

    1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale.

    2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

  • Art. 446 c.p.p.: Richiesta di applicazione della pena e consenso

    Art. 446 c.p.p.: Richiesta di applicazione della pena e consenso

    Art. 446 c.p.p. – Richiesta di applicazione della pena e consenso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di applicazione della pena e consenso

    1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.

    Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1 o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo .

    2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

    3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore .

    4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.

    5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.

    6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

  • Art. 447 c.p.p.: Richiesta di applicazione della pena nel corso

    Art. 447 c.p.p.: Richiesta di applicazione della pena nel corso

    Art. 447 c.p.p. – Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

    1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, ferma restando l’applicazione dell’articolo 444, comma 1-quater, fissa, con decreto, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Nel decreto di fissazione dell’udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell’udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni . Almeno tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

    2. Nell’udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all’articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono.

    3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.