Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1622 Codice Civile: Perdite determinate da riparazioni

    Articolo 1622 Codice Civile: Perdite determinate da riparazioni

    Art. 1622 c.c. – Perdite determinate da riparazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l’affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

  • Art. 1623 c.c.: Modificazioni sopravvenute del rapporto contratt

    Art. 1623 c.c.: Modificazioni sopravvenute del rapporto contratt

    Art. 1623 c.c. – Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

    Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell’autorità.

  • Art. 1624 c.c.: Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto

    Art. 1624 c.c.: Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto

    Art. 1624 c.c. – Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affittuario non può subaffittare la cosa senza consenso del locatore.

    La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.

  • Art. 1625 c.c.: Clausola di scioglimento del contratto in caso d

    Art. 1625 c.c.: Clausola di scioglimento del contratto in caso d

    Art. 1625 c.c. – Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario deve osservare la disposizione dell’articolo 1616.

    Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

  • Articolo 1626 Codice Civile: Incapacità o insolvenza dell’affittuario

    Articolo 1626 Codice Civile: Incapacità o insolvenza dell’affittuario

    Art. 1626 c.c. – Incapacità o insolvenza dell’affittuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affitto si scioglie per l’interdizione, l’inabilitazione o l’insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario.

  • Articolo 1627 Codice Civile: Morte dell’affittuario

    Articolo 1627 Codice Civile: Morte dell’affittuario

    Art. 1627 c.c. – Morte dell’affittuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi.

    Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

  • Articolo 1628 Codice Civile: Durata minima dell’affitto

    Articolo 1628 Codice Civile: Durata minima dell’affitto

    Art. 1628 c.c. – Durata minima dell’affitto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.

  • Articolo 1629 Codice Civile: Fondi destinati al rimboschimento

    Articolo 1629 Codice Civile: Fondi destinati al rimboschimento

    Art. 1629 c.c. – Fondi destinati al rimboschimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

  • Articolo 1630 Codice Civile: Affitto senza determinazione di tempo

    Articolo 1630 Codice Civile: Affitto senza determinazione di tempo

    Art. 1630 c.c. – Affitto senza determinazione di tempo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinchè l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.

    Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.

    L’affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.

    Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.

  • Articolo 1631 Codice Civile: Estensione del fondo

    Articolo 1631 Codice Civile: Estensione del fondo

    Art. 1631 c.c. – Estensione del fondo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.

  • Art. 1635 c.c.: Perdita fortuita dei frutti negli affitti plurie

    Art. 1635 c.c.: Perdita fortuita dei frutti negli affitti plurie

    Art. 1635 c.c. – Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, durante l’affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. 5a Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell’affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l’affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. 5a La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto. 5a In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l’affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.

    Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.

  • Art. 1636 c.c.: Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

    Art. 1636 c.c.: Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

    Art. 1636 c.c. – Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l’affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

    5a