Autore: Andrea Marton

  • Art. 688 c.p.p.: Certificati del casellario giudiziale

    Art. 688 c.p.p.: Certificati del casellario giudiziale

    Art. 688 c.p.p. – Certificati del casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 689 c.p.p.: Certificati richiesti dall’interessato

    Art. 689 c.p.p.: Certificati richiesti dall’interessato

    Art. 689 c.p.p. – Certificati richiesti dall’interessato

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 690 c.p.p.: Questioni concernenti le iscrizioni e i certifi

    Art. 690 c.p.p.: Questioni concernenti le iscrizioni e i certifi

    Art. 690 c.p.p. – Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Articolo 691 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Articolo 691 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Art. 691 c.p.p. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 692 c.p.p.: Spese della custodia cautelare

    Art. 692 c.p.p.: Spese della custodia cautelare

    Art. 692 c.p.p. – Spese della custodia cautelare

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Spese della custodia cautelare

    1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

    2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

    3.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .

  • Articolo 693 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Articolo 693 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Art. 693 c.p.p. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 694 c.p.p.: Spese per la pubblicazione di sentenze e obblig

    Art. 694 c.p.p.: Spese per la pubblicazione di sentenze e obblig

    Art. 694 c.p.p. – Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

    1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

    2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, …

    .

    3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

    4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.

  • Articolo 695 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Articolo 695 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Art. 695 c.p.p. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 696 c.p.p.: Prevalenza delle convenzioni e del diritto inte

    Art. 696 c.p.p.: Prevalenza delle convenzioni e del diritto inte

    Art. 696 c.p.p. – Prevalenza del diritto dell’Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

    2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

    3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.

    4. Il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

  • Art. 697 c.p.p.: Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e

    Art. 697 c.p.p.: Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e

    Art. 697 c.p.p. – Estradizione e poteri del (Ministro della giustizia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estradizione e poteri del Ministro della giustizia 1.

    Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

    1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

    1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell’interessato.

    1-quater. Il Ministro della giustizia concede l’estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell’articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all’articolo 705, comma 2.

    1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria.

    2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.

  • Art. 698 c.p.p.: Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali

    Art. 698 c.p.p.: Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali

    Art. 698 c.p.p. – Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

    1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

    2. Se il fatto per il quale è domandata l’estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1

  • Articolo 699 Codice di Procedura Penale: Principio di specialità

    Articolo 699 Codice di Procedura Penale: Principio di specialità

    Art. 699 c.p.p. – Principio di specialità

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La concessione dell’estradizione, l’estensione dell’estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

    3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell’estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

    4. Il ministro verifica l’osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.