Art. 1649 c.c. – Subaffitto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

In vigore
Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

In vigore
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

In vigore
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Spiegazione
L’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Come funziona e quando si applica
Si distingue dal contratto d’opera (art. 2222), in cui chi esegue lavora prevalentemente con il proprio lavoro senza una vera organizzazione d’impresa. L’appaltatore agisce in autonomia e a proprio rischio; il committente può controllare l’esecuzione (art. 1662) e verificare l’opera (collaudo).
Esempio pratico
Un’impresa edile che ristruttura un edificio con propri operai e mezzi, assumendone il rischio economico, conclude un contratto di appalto.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra appalto e contratto d’opera?
Nell’appalto chi esegue è un’impresa organizzata che opera a proprio rischio; nel contratto d’opera prevale il lavoro personale dell’esecutore senza organizzazione d’impresa.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.