Autore: Andrea Marton

  • Articolo 171 Codice di Procedura Penale: Nullità delle notificazioni

    Articolo 171 Codice di Procedura Penale: Nullità delle notificazioni

    Art. 171 c.p.p. – Nullità delle notificazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nullità delle notificazioni

    1. La notificazione è nulla:

    a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

    b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;

    b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148;

    c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita;

    d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

    e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

    f) se è stata omessa l’affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dall’articolo 157 comma 8;

    g) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell’articolo 157 comma 3;

    h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

  • Articolo 172 Codice di Procedura Penale: Regole generali

    Articolo 172 Codice di Procedura Penale: Regole generali

    Art. 172 c.p.p. – Regole generali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regole generali

    1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

    2. I termini si computano secondo il calendario comune.

    3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

    4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno.

    5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

    6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico.

    6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.

    6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio.

  • Articolo 173 Codice di Procedura Penale: Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

    Articolo 173 Codice di Procedura Penale: Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

    Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

    1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.

    2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.

    3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l’abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell’autorità procedente.

  • Art. 174 c.p.p.: Prolungamento dei termini di comparizione

    Art. 174 c.p.p.: Prolungamento dei termini di comparizione

    Art. 174 c.p.p. – Prolungamento dei termini di comparizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Prolungamento dei termini di comparizione

    1. Se la residenza dell’imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell’articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l’uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi.

    Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l’imputato residente all’estero il prolungamento del termine è stabilito dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

    2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l’autorità procedente emette ordine o invito.

  • Articolo 175 Codice di Procedura Penale: Restituzione nel termine

    Articolo 175 Codice di Procedura Penale: Restituzione nel termine

    Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Restituzione nel termine

    1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.

    La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

    2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

    2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

    2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

    4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

    Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

    5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

    6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

    7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

    8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

    8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

  • Art. 176 c.p.p.: Effetti della restituzione nel termine

    Art. 176 c.p.p.: Effetti della restituzione nel termine

    Art. 176 c.p.p. – Effetti della restituzione nel termine

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti della restituzione nel termine

    1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

    2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

  • Articolo 177 Codice di Procedura Penale: Tassatività

    Articolo 177 Codice di Procedura Penale: Tassatività

    Art. 177 c.p.p. – Tassativà

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Tassativà

    1. L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

  • Articolo 178 Codice di Procedura Penale: Nullità di ordine generale

    Articolo 178 Codice di Procedura Penale: Nullità di ordine generale

    Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nullità di ordine generale

    1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:

    a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

    b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

    c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

  • Articolo 179 Codice di Procedura Penale: Nullità assolute

    Articolo 179 Codice di Procedura Penale: Nullità assolute

    Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nullità assolute

    1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

    2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

  • Art. 180 c.p.p.: Regime delle altre nullità di ordine generale

    Art. 180 c.p.p.: Regime delle altre nullità di ordine generale

    Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Regime delle altre nullità di ordine generale

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 179, le nullità previste dall’articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

  • Articolo 181 Codice di Procedura Penale: Nullità relative

    Articolo 181 Codice di Procedura Penale: Nullità relative

    Art. 181 c.p.p. – Nullità relative

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nullità relative

    1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

    2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall’articolo 424. Quando manchi l’udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1.

    3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

    4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.

  • Articolo 182 Codice di Procedura Penale: Deducibilità delle nullità

    Articolo 182 Codice di Procedura Penale: Deducibilità delle nullità

    Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deducibilità delle nullità

    1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all’osservanza della disposizione violata.

    2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.

    3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.