Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo

    Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo

    Art. 1700 c.c. Trasporto cumulativo

    In vigore

    Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

  • Art. 1701 c.c.: Diritto di accertamento dei vettori successivi

    Art. 1701 c.c.: Diritto di accertamento dei vettori successivi

    Art. 1701 c.c. – Diritto di accertamento dei vettori successivi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

  • Art. 1702 c.c.: Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vet

    Art. 1702 c.c.: Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vet

    Art. 1702 c.c. – Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate.

    Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.

  • Art. 1703 Codice Civile: Nozione

    Art. 1703 Codice Civile: Nozione

    Art. 1703 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

    Spiegazione

    Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). A differenza dell’appalto, ha per oggetto il compimento di atti giuridici (acquisti, pagamenti, contratti), non di opere materiali.

    Come funziona e quando si applica

    Può essere con rappresentanza (il mandatario agisce in nome del mandante, ex art. 1704) o senza rappresentanza (agisce in nome proprio, art. 1705). Il mandatario deve eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia e rendere il conto (art. 1713). Il mandato si presume oneroso.

    Esempio pratico

    Chi incarica un’agenzia di acquistare per suo conto un immobile conferisce un mandato: l’agenzia compie l’atto giuridico (l’acquisto) nell’interesse del mandante.

    Domande frequenti

    Che cos’è il mandato?

    Il contratto con cui una persona si obbliga a compiere atti giuridici per conto di un’altra.

    Differenza tra mandato con e senza rappresentanza?

    Con rappresentanza il mandatario agisce in nome del mandante e gli effetti ricadono direttamente su di lui; senza rappresentanza agisce in nome proprio e deve poi ritrasferire gli effetti.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza

    Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza

    Art. 1704 c.c. – Mandato con rappresentanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.

  • Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza

    Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza

    Art. 1705 c.c. Mandato senza rappresentanza

    In vigore

    Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

  • Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario

    Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario

    Art. 1706 c.c. Acquisti del mandatario

    In vigore

    Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre.

  • Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario

    Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario

    Art. 1707 c.c. Creditori del mandatario

    In vigore

    I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

  • Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato

    Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato

    Art. 1708 c.c. – Contenuto del mandato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

    Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

  • Articolo 1709 Codice Civile: Presunzione di onerosità

    Articolo 1709 Codice Civile: Presunzione di onerosità

    Art. 1709 c.c. – Presunzione di onerosità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

  • Articolo 1710 Codice Civile: Diligenza del mandatario

    Articolo 1710 Codice Civile: Diligenza del mandatario

    Art. 1710 c.c. – Diligenza del mandatario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

    Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

  • Articolo 1711 Codice Civile: Limiti del mandato

    Articolo 1711 Codice Civile: Limiti del mandato

    Art. 1711 c.c. – Limiti del mandato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.

    L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

    Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.