Autore: Andrea Marton

  • Articolo 195 Codice di Procedura Penale: Testimonianza indiretta

    Articolo 195 Codice di Procedura Penale: Testimonianza indiretta

    Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando il testimone (209) si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (62).

    2. Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1 (190).

    3. L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

    4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2 lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

    5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

    6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

    7. Non può essere utilizzata (191) la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame.

  • Articolo 196 Codice di Procedura Penale: Capacità di testimoniare

    Articolo 196 Codice di Procedura Penale: Capacità di testimoniare

    Art. 196 c.p.p. – Capacità di testimoniare

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Capacità di testimoniare

    1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

    2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

    3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell’esame testimoniale non precludono l’assunzione della testimonianza.

  • Art. 197 c.p.p.: Incompatibilità con l’ufficio di testimone

    Art. 197 c.p.p.: Incompatibilità con l’ufficio di testimone

    Art. 197 c.p.p. – Incompatibilità con l’ufficio di testimone

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incompatibilità con l’ufficio di testimone

    1. Non possono essere assunti come testimoni:

    a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;

    b) salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 ;

    c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

    d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391-ter.

  • Art. 197-bis c.p.p.: Persone imputate o giudicate in un procedim

    Art. 197-bis c.p.p.: Persone imputate o giudicate in un procedim

    Art. 197-bis c.p.p. – Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

    2. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c).

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

    4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

    5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

    6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 192, comma 3.

  • Articolo 198 Codice di Procedura Penale: Obblighi del testimone

    Articolo 198 Codice di Procedura Penale: Obblighi del testimone

    Art. 198 c.p.p. – Obblighi del testimone

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Obblighi del testimone

    1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

    2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

  • Art. 199 c.p.p.: Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

    Art. 199 c.p.p.: Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

    Art. 199 c.p.p. – Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

    1. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre.

    Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

    2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso :

    a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

    b) al coniuge separato dell’imputato;

    c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato .

  • Articolo 200 Codice di Procedura Penale: Segreto professionale

    Articolo 200 Codice di Procedura Penale: Segreto professionale

    Art. 200 c.p.p. – Segreto professionale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Segreto professionale

    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:

    a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;

    b) gli avvocati, gli investigatoriprivati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai ;

    c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

    d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

  • Articolo 201 Codice di Procedura Penale: Segreto di ufficio

    Articolo 201 Codice di Procedura Penale: Segreto di ufficio

    Art. 201 c.p.p. – Segreto di ufficio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Segreto di ufficio

    1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

    2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 commi 2 e 3.

  • Articolo 202 Codice di Procedura Penale: Segreto di Stato

    Articolo 202 Codice di Procedura Penale: Segreto di Stato

    Art. 202 c.p.p. – Segreto di Stato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

    2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

    3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

    4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

    5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

    6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

    7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

    8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

  • Art. 203 c.p.p.: Informatori della polizia giudiziaria e dei ser

    Art. 203 c.p.p.: Informatori della polizia giudiziaria e dei ser

    Art. 203 c.p.p. – Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

    1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi >per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

    1-bis. L’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni

  • Articolo 204 Codice di Procedura Penale: Esclusione del segreto

    Articolo 204 Codice di Procedura Penale: Esclusione del segreto

    Art. 204 c.p.p. – Esclusione del segreto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esclusione del segreto

    1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale . Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

    1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.

    1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

    1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

    1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

    2. Del provvedimento che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

  • Art. 205 c.p.p.: Assunzione della testimonianza del Presidente d

    Art. 205 c.p.p.: Assunzione della testimonianza del Presidente d

    Art. 205 c.p.p. – Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

    1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

    2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

    3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.