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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 197-bis c.p.p. – Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

2. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 192, comma 3.

In sintesi

  • Eccezione al divieto: imputato può testimoniare in processo connesso se assolto
  • Protezione: assistenza obbligatoria di difensore
  • Privilegio: non obbligato a deporre su fatti della propria responsabilità
  • Limite: dichiarazioni non usabili contro il testimone imputato

Imputati in procedimenti connessi o per reati collegati possono testimoniare se assolti definitivamente. Assistiti da difensore, non obbligati su fatti di loro responsabilità.

Ratio

L'articolo 197-bis (introdotto nel 2001) bilancia accesso alla prova con protezione di imputati in procedimenti collegati. Un imputato in procedimento connesso è testimone potenzialmente utilissimo, ma ha conflitto d'interesse manifesto: potrebbe autoincriminarsi o mentitre per proteggersi. L'articolo consente testimonianza solo dopo assoluzione definitiva (conflitto risolto), con difensore obbligatorio (protezione processuale) e privilegio contro l'autoincriminazione sulla propria responsabilità (doppia tutela).

Analisi

Comma 1: imputato in procedimento connesso (articolo 12) o reato collegato (articolo 371) può testimoniare sempre se sentenza irrevocabile di assoluzione, condanna o applicazione pena. Il suo status è definito, il conflitto risolto. Comma 2: in altri casi (procedimento connesso lettera c, articolo 12), testimonianza ammessa solo se condizioni speciali (articolo 64 comma 3 lettera c, verificare). Comma 3: testimone imputato assistito da difensore (fiducia o d'ufficio). Comma 4: protezione cruciale, non obbligato a deporre su fatti della propria responsabilità, se in primo giudizio aveva negato o non dichiarato. Comma 5: dichiarazioni rese non usabili contro il testimone-imputato in nessun procedimento collegato o civile (protezione massimale). Comma 6: applica articolo 192 comma 3 (regola di ricordo).

Quando si applica

Tizio è assolto definitivamente per ricettazione. Nel processo per riciclaggio di Caio (reato collegato), Tizio può testimoniare. Deposita sulla fonte della merce ricevuta. Non può essere obbligato a dire se consapevolmente accettò merce rubata (sua responsabilità). Se nomina un fornitore, questa dichiarazione non può usarsi contro Tizio nel procedimento di revisione della sua sentenza di assoluzione.

Connessioni

Articolo 12 (procedimenti connessi). Articolo 371 (reati collegati). Articolo 64 comma 3 lettera c (condizioni speciali). Articolo 192 comma 3 (valutazione della prova). Articolo 209 (imputato come testimone). Articolo 209 bis (limite alla testimonianza dell'imputato).

Domande frequenti

Un imputato ancora in corso di giudizio può testimoniare in altro procedimento collegato?

Generalmente no, per conflitto di interesse. Sì se ricorrono condizioni speciali (articolo 64 comma 3 lettera c), da consultare caso per caso.

Un imputato assolto definitivamente può testimoniare?

Sì. L'articolo 197-bis lo consente: sentenza assoluta irrevocabile risolve il conflitto d'interesse.

Un imputato deve avere avvocato quando testimonia come testimone?

Sì, obbligatoriamente. Assistenza di difensore di fiducia o d'ufficio è diritto inderogabile.

Un testimone imputato può rifiutare di rispondere?

Sì, su fatti riguardanti la propria responsabilità nel reato per cui procede, se non aveva dichiarato in primo giudizio o aveva negato.

Le dichiarazioni di imputato-testimone possono usarsi contro di lui?

No. L'articolo 197-bis comma 5 le protegge: non usabili nel procedimento a suo carico, revisione, giudizio civile o amministrativo collegato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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