Art. 197 c.p.p. – Incompatibilità con l’ufficio di testimone
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato (41, 110, 113 c.p.) o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento (469, 529 s.), di condanna (533) o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;
b) salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2 lett. b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;
c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario (126), nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391-ter.
In sintesi
Non possono essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato e i collegati, il responsabile civile, chi nel procedimento ha funzioni di giudice, PM, ausiliario o difensore: l'incompatibilità tutela genuinità e libertà della prova.
Ratio della norma
L'art. 197 c.p.p. seleziona i soggetti che non possono rivestire la qualità di testimone, in funzione di tutela dell'integrità della prova. Il testimone è soggetto neutrale, terzo rispetto al fatto e al processo: chi ha un interesse processuale (coimputato, responsabile civile) o un ruolo procedimentale (giudice, PM, difensore) non può rendere dichiarazioni nelle forme della testimonianza, perché il suo apporto sarebbe inquinato da interessi propri o da una posizione conoscitiva privilegiata. La norma realizza un bilanciamento tra accesso alla prova e qualità della stessa: per i coimputati il legislatore predispone forme alternative (esame ex art. 210 c.p.p., con regime di valutazione rafforzato dall'art. 192, comma 3).
Analisi del testo
Lett. a, coimputati del medesimo reato: chi è imputato dello stesso reato non può testimoniare contro o a favore degli altri, salvo che nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento (art. 444). L'incompatibilità cessa con la cosa giudicata perché è cessato l'interesse processuale al silenzio. Lett. b, connessione e collegamento: persone imputate in procedimento connesso ex art. 12, lett. c (disegno criminoso, cioè continuazione) o di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b sono incompatibili a regime «intermedio»: non possono essere testimoni se non hanno reso le dichiarazioni di cui all'art. 64, comma 3, lett. c (rinuncia a non rispondere), e l'incompatibilità cade comunque dopo la sentenza irrevocabile. Lett. c, responsabile civile e civilmente obbligato: hanno interesse economico al processo, dunque non possono testimoniare. Restano comunque sentibili come parti. Lett. d, funzioni nel procedimento: giudice, PM, ausiliari (cancelliere), difensore con investigazioni difensive, redattore della documentazione ex art. 391-ter sono incompatibili per il principio di terzietà funzionale. La conoscenza acquisita per ufficio o per attività professionale non può confluire nella deposizione testimoniale.
Quando si applica
L'incompatibilità opera in ogni grado e fase del processo penale: dibattimento, incidente probatorio, giudizio abbreviato. La violazione produce inutilizzabilità delle dichiarazioni rese (art. 191 c.p.p.). Il regime cambia a seconda della categoria: per i coimputati del medesimo reato la testimonianza è radicalmente inammissibile fino al passaggio in giudicato di una sentenza definitiva (di qualunque segno); per le connessioni «deboli» (lett. b) opera un meccanismo più articolato basato sull'art. 64, comma 3, lett. c (rinuncia a non rispondere). Per i soggetti con funzioni nel procedimento (lett. d), l'incompatibilità è assoluta e immediata: chi è giudice o PM in un processo non può poi rendere testimonianza in quello stesso processo.
Connessioni con altre norme
L'art. 197 si raccorda con: l'art. 12 c.p.p. (casi di connessione); l'art. 64 (regole generali per l'esame delle persone); l'art. 192, comma 3 (valutazione delle dichiarazioni del coimputato, con riscontri esterni individualizzanti); l'art. 197-bis (testimonianza assistita: forma alternativa per gli imputati cessati dall'incompatibilità); l'art. 210 (esame del coimputato in procedimento connesso); l'art. 371 (rapporti tra procedimenti). Sul piano sostanziale, l'art. 197 si raccorda con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.): la genuinità della prova è elemento qualificante. Per la documentazione delle investigazioni difensive opera l'art. 391-bis ss. c.p.p.
Domande frequenti
Perché un coimputato non può fare il testimone?
Perché ha un interesse processuale proprio: rendere dichiarazioni potrebbe pregiudicare la sua posizione, e d'altra parte non può essere obbligato a deporre come testimone (gli si applicherebbero gli obblighi di verità e di rispondere). Il legislatore predispone forme alternative, l'esame ex art. 210 c.p.p., che salvaguardano il diritto al silenzio del coimputato e al tempo stesso consentono al giudice di acquisire le sue dichiarazioni, valutate poi con il rigore dell'art. 192, comma 3 (riscontri esterni individualizzanti).
L'incompatibilità del coimputato cessa mai?
Sì, con la sentenza irrevocabile (di proscioglimento, condanna o patteggiamento) nei suoi confronti. Una volta che la sua posizione è definita, non c'è più interesse processuale al silenzio: il coimputato cessato può deporre come testimone, ma in forma «assistita» (art. 197-bis c.p.p.), cioè con possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il giudice o il PM possono mai essere testimoni nel procedimento?
No, per il principio di terzietà funzionale (art. 197, lett. d c.p.p.). Chi ha svolto funzioni di giudice, PM o ausiliario nel medesimo procedimento è incompatibile a deporre come testimone. La regola tutela l'imparzialità: chi decide non può essere anche fonte di prova. La conoscenza acquisita per ufficio confluisce negli atti del procedimento, non in una deposizione.
L'avvocato difensore può essere chiamato a deporre?
Per il proprio assistito non può deporre se ha svolto attività di investigazione difensiva (art. 197, lett. d c.p.p.) o se la deposizione riguarderebbe fatti coperti dal segreto professionale (art. 200 c.p.p.). Per fatti estranei al rapporto professionale, in linea generale può essere testimone come ogni altro cittadino, salvo le incompatibilità specifiche del singolo procedimento.
Cosa succede se un soggetto incompatibile depone come testimone?
Le dichiarazioni rese sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. La parte interessata può eccepire l'inutilizzabilità in ogni stato e grado, e il giudice può rilevarla d'ufficio. Le dichiarazioni inutilizzabili non possono fondare la decisione, ma non sono cancellate dagli atti: restano a verbale e possono essere usate solo per fini consentiti dalla legge (per esempio per contestazioni in dibattimento, ai sensi degli artt. 500 ss. c.p.p.).
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