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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 391-bis c.p.p. – Colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di una difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere dichiarazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9.Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta alle indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall’articolo 210. L’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alla informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell’articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 392, comma 1.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il difensore può conferire con persone per acquisire notizie utili alle indagini (colloquio non documentato)
  • Può chiedere dichiarazioni scritte con documentazione secondo art. 391-ter
  • Deve avvertire le persone della sua qualità, dello scopo, della facoltà di non rispondere
  • Non può acquisire informazioni su domande formulate da polizia o PM a chi era già stato sentito
  • Per persone indagate nel procedimento serve avviso 24 ore prima e presenza del loro difensore

Investigazioni difensive: il difensore e i suoi collaboratori possono colloquiare con testimoni, raccogliere dichiarazioni scritte e documentare informazioni per la difesa.

Ratio

L'articolo 391-bis, introdotto nel 2000, ha riconosciuto al difensore il diritto di condurre investigazioni difensive autonome, paritarie rispetto all'attività della polizia giudiziaria. Garantisce il principio dispositivo della difesa e il contraddittorio nella formazione della prova per la fase preliminare.

La norma consente la raccolta documentale di fonti difensive, bilanciando l'asimmetria informativa tra PM (che dispone della polizia) e difensore (che opera in autonomia).

Analisi

Comma 1 consente colloqui non documentati con chiunque possa fornire notizie, salvo incompatibilità di testimonianza. Comma 2 permette dichiarazioni scritte su richiesta. Comma 3 obbliga avvisi preliminari sulla qualità, lo scopo, la facoltà di non rispondere, il divieto di rivelare domande del PM, le responsabilità penali per falsa dichiarazione.

Comma 4 vieta di riproporre domande già formulate da polizia o PM. Comma 5 disciplina le investigazioni su indagati: necessita avviso 24 ore prima al loro difensore, la cui presenza è obbligatoria. Commi 6-9 prevedono sanzioni disciplinari e inammissibilità delle dichiarazioni rese in violazione.

Quando si applica

Tizio indagato per truffa contatta l'avvocato che avvia investigazioni: parla con clienti di Tizio, raccoglie contratti, email. Può effettuare colloqui informali senza documentazione o, se la testimonianza è cruciale, può chiedere una dichiarazione scritta autenticata. Se il testimone è Caio, anch'egli indagato nello stesso procedimento, l'avvocato di Tizio deve avvertire l'avvocato di Caio 24 ore prima.

Se Caio è stato già sentito dal PM, l'avvocato di Tizio non può chiedergli di ripeterne le domande, ma può chiedergli nuovi elementi su circostanze diverse.

Connessioni

Integra artt. 391 (udienza convalida), 391-ter (documentazione), 391-quater (documenti PA), 391-octies (fascicolo difensore). Rinvia a art. 197 (incompatibilità testimonianza), 360 (accertamenti tecnici), 500-513 (utilizzo dichiarazioni in dibattimento). Fa parte della disciplina complessiva delle investigazioni preliminari.

Domande frequenti

Come raccoglie le prove il mio avvocato durante le indagini?

Il tuo avvocato può colloquiare con testimoni, chiedere dichiarazioni scritte autenticate e raccogliere documenti. Può effettuare colloqui informali (non documentati) per acquisire notizie, oppure chiedere dichiarazioni formali documentate secondo l'art. 391-ter, che includono data, generalità, avvertimenti legali sulla responsabilità penale.

Chi non può essere sentito dal difensore in investigazioni difensive?

Non possono essere sentiti la persona offesa del reato, le altre parti private e la persona sottoposta a indagini (se non presente il suo difensore e senza 24 ore di avviso preventivo). Inoltre, il difensore non può chiedere informazioni su domande formulate dal PM o dalla polizia a chi era già stato sentito.

Devo sapere che il difensore parlerà di me con un testimone?

Se tu sei indagato nel procedimento e il difensore dell'altro indagato vuole parlarti, sì: deve avverti il tuo difensore almeno 24 ore prima. Hai il diritto di farti assistere dal tuo avvocato durante il colloquio. Se sei indagato in un procedimento separato, non è necessario l'avviso.

Cosa succede se il testimone rende una dichiarazione falsa al difensore?

Il testimone che rende dichiarazione scritta è responsabile penalmente per falsa dichiarazione (art. 372 c.p. se sotto giuramento, art. 371 c.p. se in forma solenne). Il difensore ha l'obbligo di avvertire il testimone di questa responsabilità prima di raccogliere la dichiarazione.

La dichiarazione raccolta dal difensore può essere usata in dibattimento?

Sì, ma solo secondo le modalità stabilite dagli artt. 500, 512 e 513 c.p.p. La dichiarazione raccolta dal difensore (art. 391-bis) diventa parte del fascicolo difensore. Nel dibattimento, la controparte può usarla per confrontare le versioni, ma la testimonianza diretta dell'autore rimane il modo ordinario di acquisire la prova.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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Redazione Legge in Chiaro
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