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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 391-septies c.p.p. – Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l’accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

3. Non è consentito l’accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

In sintesi

  • Accesso a luoghi privati o non aperti richiede autorizzazione giudiziale preventiva
  • Il giudice emette decreto motivato che specifica modalità concrete dell'accesso
  • La persona presente ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia idonea
  • Accesso all'abitazione è vietato salvo necessità di accertare tracce materiali del reato
  • Violazione dei limiti invalida la documentazione e configura abusivismo

Il difensore deve ottenere decreto motivato dal giudice per accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico. Accesso in abitazione solo per tracce materiali del reato.

Ratio

L'articolo 391-septies tutela il diritto alla riservatezza e all'inviolabilità del domicilio (art. 14 Costituzione), condizionando l'accesso a luoghi privati a preventiva autorizzazione giudiziale. Evita abusi investigativi della difesa e garantisce diritti della controparte.

L'eccezione per l'abitazione (tracce materiali del reato) risponde alla necessità di acquisire prove urgenti che sarebbero altrimenti perdute, ma rimane comunque vincolata al decreto giudiziale motivato.

Analisi

Comma 1 richiede decreto del giudice con motivi specifici che ne specifichino le modalità concrete (data, ora, durata, luogo preciso, finalità). Non è sufficiente generica autorizzazione: il giudice deve verificare la pertinenza dell'accesso all'indagine in corso.

Comma 2 tutela la persona presente (titolare del diritto o custode del luogo) che ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia «idonea» secondo art. 120 c.p.p. (esclusi coimputati, testimoni precedenti, avversari).

Comma 3 vieta categoricamente accesso all'abitazione e pertinenze salvo accertamento di tracce materiali del reato (sangue, arma, segni violenza). Scopo: proteggere la sfera domestica da intrusioni investigative generiche.

Quando si applica

Tizio è indagato per furto di quadri: il suo difensore chiede al giudice autorizzazione per accedere all'abitazione di Tizio per cercarne tracce e documentare la presenza/assenza di quadri rubati nelle stanze. Il giudice autorizza con decreto motivato specificando: data 15 maggio 2026, ore 14-16, abitazione via Roma 10, Roma, finalità accertamento custodia quadri, modalità senza violenza della serratura. Tizio (o occupante) ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

Caio è indagato per violenza: il suo avvocato chiede accesso all'abitazione per documentare assenza di tracce di sangue o segni di violenza (per escludere la commissione). Il giudice autorizza se accertamento tracce materiali del reato è fondato, diversamente nega (protezione domicilio).

Connessioni

Integra art. 391-sexies (accesso ai luoghi genericamente), 391-bis ss. (investigazioni difensive), 120 c.p.p. (persone idonee ad assistere), 14 Costituzione (inviolabilità domicilio), 349 c.p.p. (poteri PM in tema di accesso). Rinvia a nozioni di tracce materiali (vedi Titolo III Libro Secondo su rilievi tecnici).

Domande frequenti

Devo avere un'autorizzazione giudiziale per accedere a un luogo privato?

Sì, se il luogo è privato o non aperto al pubblico (appartamento, ufficio, magazzino), hai bisogno di decreto motivato dal giudice. Se è pubblico (strada, piazza), non occorre. Il giudice deve verificare la pertinenza dell'accesso all'indagine e specificare data, ora, luogo preciso, finalità.

Posso accedere all'abitazione di un indagato?

Solo se necessario per accertare tracce materiali del reato (sangue, arma, segni di violenza fisica). Non puoi accedere per documentare genericamente la vita privata, l'arredamento, la corrispondenza, la biblioteca. L'abitazione è fortemente protetta dalla Costituzione (art. 14). Il giudice nega l'accesso se la finalità non è accertamento di tracce materiali.

Chi devo contattare per chiedere il decreto di accesso?

Devi rivolgerti al giudice per le indagini preliminari (GUP) con ricorso motivato. Esplica perché l'accesso è necessario, quale luogo vuoi visitare, quale finalità investigativa (non generica). Il GUP valuta la proporzionalità tra esigenza di prova e invasività dell'accesso.

Il proprietario/occupante del luogo può vietarmi l'accesso anche se ho il decreto?

No, il decreto giudiziale è obbligatorio per il proprietario/occupante. Questi hanno il diritto di farsi assistere da una persona di fiducia durante l'accesso (non avversario), ma non possono vietarlo. Se oppongono resistenza, il difensore può chiedere intervento della forza pubblica.

Che cosa accade se accedo a un luogo privato senza autorizzazione giudiziale?

La documentazione raccolta (foto, verbale, video) non può essere usata nel processo perché acquisita illegittimamente. Inoltre, potresti configurare il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) o accesso abusivo. Per evitare, chiedi sempre il decreto giudiziale preventivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.