Art. 391-sexies c.p.p. – Accesso ai luoghi e documentazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell’accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l’indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell’atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
In sintesi
Il difensore e i suoi ausiliari possono effettuare accessi a luoghi per esaminare stato dei luoghi, eseguire rilievi tecnici, fotografici, audiovisivi e redigere verbale documentato.
Ratio
L'articolo 391-sexies autorizza il difensore a condurre rilievi investigativi autonomi sui luoghi del reato o comunque rilevanti al procedimento. Realizza la parità informativa tra accusa (che dispone della polizia per rilievi) e difesa. È essenziale nei procedimenti di violenza, corruzione, abusivismo, pericolanza di manufatti.
La norma richiede verbalizzazione per garantire tracciabilità, datazione, sottoscrizione, evitando contestazioni sul contenuto e sulla tempistica dei rilievi.
Analisi
Il comma prevede che il difensore, il sostituto e gli ausiliari (investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici) possono accedere a luoghi e redigere verbale con 4 elementi obbligatori: data e luogo dell'accesso, generalità degli intervenuti, descrizione dello stato dei luoghi e delle cose, indicazione e allegazione di rilievi tecnici (foto, grafici, planimetrie, video).
Il verbale deve essere sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato. I rilievi tecnici (allegati) fanno parte integrante del verbale e garantiscono la documentazione della loro esistenza al momento dell'accesso.
Quando si applica
Tizio è accusato di danno a bene altrui (muratura del vicino): il difensore, con autorizzazione del proprietario, accede al cantiere, fotografa il danno (planimetria, vista d'insieme, dettagli dei danni), misura le crepe, disegna una planimetria tecnica. Redige verbale con data accesso (15 maggio 2026), generalità sue e del consulente tecnico presente, descrizione stato muratura e elenco fotografie (num. 1-8 allegate al verbale). Tutto firmato.
Caio è indagato per furto in abitazione: il difensore accede all'immobile (con consenso della parte offesa), documenta via video lo stato dei serramenti, dei danni da effrazione, la disposizione dei mobili. Produce verbale con rilievi audiovisivi allegati, per dimostrare che il danno era già presente o proviene da altra fonte.
Connessioni
Integra artt. 391-bis (investigazioni), 391-septies (accessi a luoghi privati), 391-octies (fascicolo difensore), 391-decies (utilizzo documentazione non ripetibile), 391-ter (documentazione). Rinvia a Titolo III Libro Secondo c.p.p. per procedure tecniche (art. 218 ss. esperimenti, art. 220 ss. perizie).
Domande frequenti
Che cosa posso fotografare e documentare negli accessi ai luoghi?
Puoi fotografare e documentare qualsiasi aspetto del luogo rilevante all'indagine: lo stato dei manufatti, la posizione degli oggetti, la topografia, la segnaletica, danni, tracce visibili, illuminazione, visibilità, accessi. Puoi usare foto, video, disegni, planimetrie, misurazioni. Tutto deve risultare dalla data dell'accesso.
Devo avere il permesso del proprietario per accedere a un luogo privato?
Se il luogo è aperto al pubblico (strada, piazza, negozio), non hai bisogno di permesso. Se è privato o non aperto al pubblico, devi ottenere il consenso del proprietario o la persona che ha la disponibilità. Se il proprietario rifiuta e l'accesso è cruciale, il difensore ricorre al giudice (art. 391-septies).
Che cosa deve contenere il verbale di accesso?
Il verbale deve specificare: 1) data e ora dell'accesso, 2) luogo esatto, 3) nomi e qualifiche di chi ha partecipato (difensore, perito, investigatore), 4) descrizione dettagliata dello stato dei luoghi e delle cose osservate, 5) elenco dei rilievi effettuati (foto num. 1-15, video 3 min., planimetria allegata). Tutto deve essere sottoscritto da chi ha partecipato.
Posso registrare video e audio durante l'accesso?
Sì, puoi registrare video e audio durante l'accesso ai luoghi per documentare il contesto. Il video è utile per descrivere visibilità, rumori, condizioni ambientali. Il file video deve essere allegato o referenziato nel verbale con data e durata.
Come posso usare la documentazione dell'accesso nel processo?
La documentazione dell'accesso ai luoghi è inserita nel fascicolo difensore. Nel dibattimento o in udienza preliminare, puoi producirla come documento. Le fotografie e i video possono essere acquisiti come prove documentali, anche se testimonianza diretta del consulente rimane il metodo ordinario di acquisizione. Se sono atti non ripetibili (tracce scomparse), il PM ha il diritto di assistere (art. 391-decies comma 3).